Testo massima
LA MASSIMA
La consulenza tecnica di cui all’art.696 bis cpc può essere disposta anche quando si debba procedere all’accertamento di diritti di credito posti a fondamento dell’azione di ripetizione dell’indebito, posto che, anche in tale ipotesi, si lamenta la restituzione di prestazioni eseguite in forza di un titolo negoziale nullo o dichiarato invalido.
Nel valutare la richiesta di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, il giudice deve operare una valutazione prognostica circa la fondatezza della lite, consistente nel verificare se l’accertamento compiuto in via preventiva possa avere una qualche possibilità di utilizzo in sede di merito, ove la conciliazione non riesca.
Poiché, oltre ad una evidente funzione conciliativa, la consulenza tecnica di cui all’art. 696 bis cpc assolve pure ad una funzione preventiva, il giudice non può disporre la consulenza ove ragioni di diritto o carenze probatorie inducano a ritenere verosimili che, in sede di merito, quell’accertamento si rileverà inutile, perchè funzionale ad una domanda molto probabilmente infondata.
La richiesta di consulenza tecnica preventiva non può essere accolta quando il Giudice, al fine di disporre il chiesto accertamento, debba decidere questioni di diritto obiettivamente controverse (quale la prescrizione), costituenti il necessario antecedente giuridico del mandato da conferire all’ausiliario, esulando tale decisione dalle finalità proprie dell’istituto in esame.
LA NORMA
Articolo 696 Bis. Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite
L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale è esente dall’imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.
IL CASO
La vicenda giudiziaria trae origine dalla richiesta di una consulenza tecnica preventiva ex art.696 bis formulata da un correntista, al fine di quantificare il rapporto dare-avere esistente con un istituto di credito relativamente ad un conto corrente di cui era stata titolare, sull’assunto che, nel corso di tale rapporto, la banca avrebbe illegittimamente addebitato interessi, commissioni e spese.
Costituitasi nel procedimento la Banca, quest’ultima rilevava che la consulenza tecnica preventiva richiesta non potesse essere disposta atteso che l’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto è circoscritto dalla norma ai soli crediti derivanti da inadempimento contrattuale o da fatti illeciti.
LA DECISIONE
Il Tribunale di Napoli, in persona del dott. Massimiliano Sacchi, con ordinanza del 03/06/2013 ha rigettato la domanda, condannando il ricorrente alla refusione delle spese.
L’adito giudicante ha, preliminarmente, evidenziato la duplice funzione assolta dall’art.696 bis cpc, posto che da un lato, tende a favorire tra le parti la conciliazione di una insorgenda controversia, in un’ottica deflattiva del contenzioso, e, dall’altro, è pur sempre volto a precostituire un mezzo di prova da produrre nel successivo giudizio di merito, qualora la conciliazione non vada a buon fine.
Ed infatti, l’art. 696 bis cpc, al quinto comma, recita “se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito”.
Il Giudice poi, analizzando l’istituto in questione sotto il profilo dell’ammissibilità, ha precisato che, proprio in virtù della sua funzione conciliativa, essa assolve anche ad una funzione di istruzione preventiva, per cui la relativa ammissibilità presuppone la positiva deliberazione, da parte del Giudice, dell’utilizzabilità del mezzo di prova nel successivo giudizio di merito a cognizione piena.
In altri termini, il Giudice non deve dare ingresso a consulenze tecniche che, alla luce di questioni preliminari di rito o di merito inducano a ritenere che, nel giudizio di cognizione, l’accertamento tecnico non verrà disposto.
Con riferimento, invece, all’ambito di applicazione della norma, alla luce della eccezione sollevata dalla Banca, il Tribunale ha ritenuto non condivisibile l’iter argomentativo posto a base dell’eccezione, in quanto fondata su di un’interpretazione restrittiva del tenore letterale dell’art.696 bis cpc, secondo il quale l’espletamento di una consulenza tecnica in via preventiva può essere richiesto ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.
Ed infatti, ad avviso del Giudice, l’espressione “inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali” è in sé ampia e può essere idonea ad includere anche i diritti di credito posti a fondamento dell’azione di ripetizione dell’indebito, posto che, anche in tale ipotesi, si lamenta la restituzione di prestazioni eseguite in forza di un titolo negoziale nullo o dichiarato invalido.
Il Tribunale ha evidenziato come il Giudice, nel valutare la richiesta consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, debba operare una valutazione prognostica circa la fondatezza della lite, consistente nel verificare se l’accertamento compiuto in via preventiva possa avere una quale possibilità di utilizzo in sede di merito, ove la conciliazione non riesca.
Poiché, oltre ad una evidente funzione conciliativa, la consulenza tecnica di cui all’art. 696 bis cpc assolve pure ad una funzione preventiva, il giudice non può disporre la consulenza ove ragioni di diritto o carenze probatorie inducano a ritenere verosimili che, in sede di merito, quell’accertamento di rileverà inutile, perché funzionale ad una domanda molto probabilmente infondata e quando, al fine di disporre il chiesto accertamento, si debbano decidere questioni di diritto obiettivamente controverse costituenti il necessario antecedente giuridico del mandato da conferire all’ausiliario.
Muovendo da tali presupposti, il Giudice ha ritenuto come nella fattispecie in esame l’istanza dovesse essere disattesa, considerata la genericità delle allegazioni operate dalla ricorrente, avendo la stessa finanche omesso di indicare a quanto ammonterebbe il preteso credito da far valere in via di ripetizione ed a quale epoca risalirebbe il sorgere del rapporto inter partes.
Sulla base di tali argomenti, ha rigettato la domanda, condannando il ricorrente alla refusione delle spese.
IL COMMENTO
La decisione ha affrontato l’ambito di applicazione della consulenza tecnica preventiva, istituto giuridico dall’ art. 2, D.L. 14.03.2005, n. 35, come modificato dall’allegato alla L. 14.05.2005, n. 80.
Detto istituto è sorto come strumento per la deflazione del contenzioso in quanto mira a prevenire il sorgere della lite.
Il Tribunale ha espresso i seguenti principi rilevanti:
1) ammissibilità dello strumento in esame per l’azione ex art.2033 cc per l’indebito bancario;
2) onere di illustrare la fondatezza della domanda della insorgenda controversia;
3) necessità di formulare una domanda specifica;
4) obbligo di allegazioni documentali in capo al ricorrente;
5) dovere del giudice di operare un giudizio prognostico circa la fondatezza della lite, verificando se l’accertamento compiuto in via preventiva possa avere una quale possibilità di utilizzo in sede di merito, quando ciò non richieda di dover preliminarmente decidere questioni di diritto obiettivamente controverse (quale la prescrizione), costituenti il necessario antecedente giuridico del mandato da conferire all’ausiliario.
Proprio da tale ultimo principio discende un importante corollario in merito alla applicazione dello strumento alla domanda di ripetizione dell’indebito:
la consulenza non può essere disposta allorquando la domanda di cui all’insorgenda controversia appaia infondata stante la genericità della stessa, (mancata esposizione dettagliata del rapporto di conto corrente, con la prova documentale degli addebiti) o non provata (mancata produzione degli estratti conto), dovendo il Tribunale operare una valutazione prognostica sull’esito della lite, affinché quanto accertato sia funzionale ad un futuro giudizio di merito in caso di mancata conciliazione della lite, con la limitazione di non poter decidere questioni di diritto obiettivamente controverse.
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