ISSN 2385-1376
Il ricorso ad una consulenza tecnica preventiva, quale strumento di composizione della lite, è inammissibile nelle ipotesi in cui l’Istituto di credito neghi in radice la dedotta usurarietà degli interessi applicati in un contratto di mutuo, ovvero quando risulti controverso finanche l’an debeatur; in questi casi, l’instaurazione del giudizio di merito sarebbe necessaria e la c.t.p. ex art. 696 bis c.p.c. verrebbe a perdere la sua finalità precipua.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Cagliari, Dott. Ignazio Tamponi, con l’ordinanza del 29.04.2016.
Nel caso di specie, due ricorrenti, mediante ricorso ex art. 696 bis c.p.c, chiedevano al Tribunale di Cagliari di voler disporre una consulenza tecnica preventiva al fine di accertare il superamento del tasso soglia nel contratto di mutuo stipulato con la Banca, con specifico riferimento agli interessi corrispettivi concretamente applicati.
Si costituiva in giudizio la Banca la quale si opponeva al conferimento dell’incarico al CTU eccependo l’inammissibilità dello strumento della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite essendo insorte contestazioni in materia di usura.
Il Giudice adito, all’esito dell’esame delle difese svolte dalle parti, preso atto della copiosa rassegna giurisprudenziale versata in atti dalla Banca, ha accolto l’eccezione di inammissibilità dello strumento della consulenza tecnica preventiva avendo l’Istituto di credito negato in radice l’usurarietà degli interessi applicati, ed ha, pertanto, rigettato il ricorso compensando tra le parti le spese processuali.
Il Tribunale di Cagliari ha aderito, dunque, al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui lo strumento della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. perde la sua specifica finalità nel caso in cui sorga una contestazione tra le parti in tema di usura e, dunque, risulti controverso non il quantum debeatur ma lo stesso an debeatur; in tali ipotesi, infatti, si rende necessaria, ai fini della definizione della controversia, l’instaurazione di un giudizio di merito.
In senso conforme, si richiamano i seguenti precedenti giurisprudenziali:
CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA: INAMMISSIBILE PER QUESTIONI GIURIDICHE COMPLESSE
LA CTP EX ART.696 BIS CPC NON PUÒ SUPPLIRE ALLA CARENZA DOCUMENTALE DELLA PARTE
Ordinanza Tribunale di Parma, dott. Roberto Piscopo 28-10-2015
LA VERIFICA DI TASSI DEBITORI ULTRALEGALI E/O DEL TASSO SOGLIA RISULTA ANTICIPATORIO DI UN GIUDIZIO DI MERITO
Ordinanza Tribunale di Parma, dott. Roberto Piscopo 27-08-2014
TALE STRUMENTO PROCESSUALE NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER DARE CONSISTENZA NUMERICA A SEMPLICI E GENERICHE ALLEGAZIONI, SUSCETTIBILI DI ESAME IN SEDE DI GIUDIZIO DI MERITO
Ordinanza Tribunale di Roma, dott. Massimo Falabella 21-07-2014
IN QUESTI CASI APPARE CONTROVERSO NON SOLO IL QUANTUM MA ANCHE L’AN DELL’OBBLIGAZIONE RISARCITORIA
Ordinanza | Tribunale di Torino, Pres. dott. Giovanna Dominici | 08-10-2014
E’ INAMMISSIBILE IN PRESENZA DI DOCUMENTI IN RELAZIONE ALLA CUI ESISTENZA E PRODUZIONE IN CAUSA RILEVANO PRINCIPI DI ONERE DELLA PROVA RICORRENTI IN UN GIUDIZIO ORDINARIO
Ordinanza | Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Cosentini | 14-11-2013
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