ISSN 2385-1376
Segnalato dal dott. Giovan Battista Casalini – Parma
Presupposto per l’applicabilità dell’istituto non cautelare previsto dall’art 696 bis c.p.c. è che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di processo di cognizione, può costituire oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale, secondo le preventivamente dichiarate intenzioni delle parti, appare assai probabile con valutazione da compiersi in concreto ex ante che esse si concilieranno, non residuando altre questioni controverse.
Il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. non è ammissibile laddove le parti, condizionano la decisione della causa di merito alla soluzione di questioni giuridiche complesse o all’accertamento di fatti che esulino dall’ambito di indagini di natura tecnica.
L’assoluta genericità delle contestazioni formulate nell’atto introduttivo del procedimento non è superabile tramite l’operato richiamo alla consulenza di parte laddove la stessa non fa riferimento ad alcun concreto documento né opera alcun concreto calcolo.
La carenza documentale non può essere superata dalla richiesta di consulenza tecnica preventiva ex art.696 bis cpc.
Questi i principi di diritto espressi dal Tribunale di Parma con l’ordinanza emessa dal dott. Roberto Piscopo il 28.10.2015.
Il caso trae origine da una richiesta di consulenza tecnica preventiva ex art.696 bis cpc formulata dal cliente di una Banca in merito ad asserite e non documentate somme indebitamente riscosse dall’istituto di credito.
Ebbene il Giudice, ha dichiarato inammissibile la richiesta di consulenza tecnica preventiva con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nelle sue argomentazioni il giudicante prende le mosse dal principio cardine che regola l’istituto di cui all’art. 696 bis cpc ovverosia che la controversia tra le parti deve avere come unico punto di dissenso ciò che, in sede di processo di cognizione, può costituire oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale, appare assai probabile che le parti si concilieranno, non residuando – con valutazione da compiersi in concreto ex ante – altre questioni controversie.
Da tale premessa il Tribunale fa discendere l’inammissibilità del ricorso tutte le volte in cui le parti, fanno dipendere la decisione della causa di merito dalla soluzione di questioni giuridiche complesse o dall’accertamento di fatti che esulino dall’ambito delle indagini di natura tecnica.
Passando poi all’esame del caso specifico, il giudice cremonese rileva l’assoluta genericità delle contestazioni formulate dai ricorrenti, prive di documentazione probatoria, precisando viepiù che tale carenza documentale non è superabile mediante la produzione in giudizio della consulenza tecnica di parte atteso che quest’ultima risulta anch’essa generica e priva di alcun concreto calcolo.
Né d’altronde tale carenza può essere superata dalla effettuata richiesta di consulenza tecnica preventiva ex art.696 bis cpc basata su generiche e non documentate contestazioni circa le somme indebitamente riscosse dall’istituto.
Alla luce delle suesposte considerazioni il Giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Sull’inammissibilità dell’istituto di cui all’art.696 bis cpc, ai fini della composizione della lite si richiamano alcuni dei precedenti pubblicati sulla rivista
TALE STRUMENTO PROCESSUALE NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER DARE CONSISTENZA NUMERICA A SEMPLICI E GENERICHE ALLEGAZIONI, SUSCETTIBILI DI ESAME IN SEDE DI GIUDIZIO DI MERITO
Il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. è inammissibile allorquando la decisione della causa implichi la soluzione di questioni giuridiche complesse ovvero l’accertamento di fatti che esulino dall’ambito delle indagini di natura tecnica.
LA CONSULENZA NON PUÒ VERTERE SULL’APPLICAZIONE DI PRECISE PATTUIZIONI RITENUTE NULLE PER VIOLAZIONE DI LEGGE, IN QUANTO SI TRATTA DI PRETESE CREDITORIE RESTITUTORIE E NON RISARCITORIE
Ordinanza | Tribunale di Roma, dott. Vittorio Carlomagno | 19-12-2014 |
IL GIUDICE HA IL DOVERE DI OPERARE UNA VALUTAZIONE PROGNOSTICA CIRCA LA FONDATEZZA DELLA LITE
Ordinanza | Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi | 03.06.2013 |
NON AMMISSIBILE QUANDO È VEROSIMILE CHE NEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE LA CONSULENZA NON SIA DISPOSTA
Ordinanza | Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi | 17-06-2015
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Numero Protocolo Interno : 88/2015