La consulenza tecnica preventiva non può essere disposta quando la decisione della controversia implicherebbe la soluzione di questioni giuridiche complesse o l’accertamento di fatti che esulino dall’ambito delle indagini di natura tecnica, nonché, in assenza di accordo, tra le parti, quando l’espletamento della consulenza determinerebbe di fatto il trasferimento e la compressione in sede sommaria di attività istruttorie complesse tipiche di un giudizio a cognizione piena.
Non è consentito ricorrere all’istituto della consulenza tecnica preventiva laddove il suo oggetto non verta semplicemente su inadempienze alle sottese obbligazioni contrattuali bensì sull’applicazione ed interpretazione di precise pattuizioni, ritenute tuttavia nulle per violazione di legge. Non si tratta, infatti, di azioni risarcitorie bensì di azioni restitutorie ex art 2033 c.c. In tale tipo di controversie, quindi, non potrebbe realizzarsi lo scopo deflattivo perseguito dall’art 696 bis, in quanto, oltre alla questione della quantificazione del danno, demandabile ad un consulente, deve accertarsi in giudizio la questione pregiudiziale della nullità delle clausole contrattuali applicate nel corso del rapporto.
Questi sono i principi ribaditi dal Tribunale di Nocera Inferiore, Dott.ssa Raffaella Cappiello, con l’ordinanza del 22.06.2016 con cui ha dichiarato l’inammissibilità di un ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto in materia di usura.
Si consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale in caso di contestazioni in materia di usura è inammissibile il ricorso ex art 696 bis c.p.c. quando la decisione della causa di merito implichi la soluzione di questioni giuridiche complesse o l’accertamento di fatti che esulino dall’ambito delle indagini di natura tecnica.
Tale ricorso infatti, presuppone che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di giudizio di merito, costituirà oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando, con valutazione da compiersi in concreto ex ante, altre questioni controverse.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti precedenti pubblicati in Rivista:
ATP SU CONTO CORRENTE: INAMMISSIBILE PER LA RISOLUZIONE DI QUESTIONI GIURIDICHE COMPLESSE
NO AD ACCERTAMENTI TECNICI PREVENTIVI RELATIVI ALL’INTERPRETAZIONE DI NORME CONTRATTUALI
Ordinanza Tribunale di Nocera Inferiore, Dott.ssa Enza Faracchio 08-06-2016
CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA: INAMMISSIBILE IN CASO DI CONTESTAZIONI IN TEMA DI USURA
E’ NECESSARIO INSTAURARE IL GIUDIZIO DI MERITO PER L’ACCERTAMENTO DELL’USURARIETÀ DEGLI INTERESSI APPLICATI
Tribunale di Cagliari, Dott. Ignazio Tamponi | 29-04-2016 |Ordinanza |
ATP USURA-ANATOCISMO: INAMMISSIBILE IN CASO DI CARENZA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE
IL CTU NON PUÒ ACQUISIRE MATERIALE PROBATORIO IN QUANTO ATTIVITÀ CONNOTATA DA EVIDENTI FINALITÀ ESPLORATIVE
Tribunale di Vicenza, dott.ssa Elena Sollazzo | Ordinanza | 28-01-2016
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