Il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. è inammissibile allorquando la decisione della causa implichi la soluzione di questioni giuridiche complesse ovvero l’accertamento di fatti che esulino dall’ambito delle indagini di natura tecnica.
Questo il principio affermato dal Tribunale di Roma, dott. Massimo Falabella con l’ordinanza del 21 luglio 2014.
La consulenza tecnica preventiva disciplinata ex art. 696 bis c.p.c., si atteggia come un espediente volto alla composizione delle liti maturate in relazione all’accertamento ovvero alla determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione delle obbligazioni, sorte da contratto o da fatto illecito, la cui natura è quella di alternative dispute resolutions attraverso l’intervento di un terzo. “Tuttavia, l’accertamento deve essere astrattamente idoneo ad agevolare la composizione della lite facendo chiarezza su un preciso e delimitato punto di dissenso tra le parti“.
Per di più, “qualora venga eseguita una consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., è compito del consulente tecnico quello di percepire, verificare, descrivere e talora valutare economicamente i fatti controversi tra le parti, essendo rimesso solo al giudice il potere di decidere questioni di diritto e di stabilire la rilevanza giuridica di tali fatti, dichiarando se essi integrino la fattispecie di un diritto soggettivo“.
Pertanto, “Il ricorso ex art.696 bis c.p.c. è inammissibile allorquando la decisione della causa implichi la soluzione di questioni giuridiche complesse ovvero l’accertamento di fatti che esulino dall’ambito delle indagini di natura tecnica“.
In altri termini, “il ricorso a nonna dell’art. 696 bis c.p.c. presuppone che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di giudizio di merito, costituirà oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando –con valutazione da compiersi in concreto ex ante – altre questioni controverse. Solo in tal modo è possibile scongiurare l’instaurazione di procedimenti ante causam volti ad ottenere consulenze tecniche esplorative, non precedute – come accadrebbe invece nel giudizio di merito – dalla positiva valutazione del giudice circa la necessità dell’indagine peritale ai fini della decisione“.
Sulla base dei principi di diritto sopra descritti, il Tribunale Civile di Roma ha rigettato il ricorso proposto per verificare gli importi ricevuti dalla Banca per interessi e altri compensi relativi a due contratti di mutuo e per la quantificazione degli altri vantaggi economici conseguiti dall’istituto di credito che fossero rilevanti ex art. 644 c.p.
Per approfondimenti sul punto si veda:
CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA: INAMMISSIBILE SE FINALIZZATA ALL’ACCERTAMENTO DELL’USURA
LA CONSULENZA NON PUÒ VERTERE SULL’APPLICAZIONE DI PRECISE PATTUIZIONI RITENUTE NULLE PER VIOLAZIONE DI LEGGE, IN QUANTO SI TRATTA DI PRETESE CREDITORIE RESTITUTORIE E NON RISARCITORIE
Ordinanza, Tribunale di Roma, dott. Vittorio Carlomagno, 19-12-2014
ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO: INAMMISSIBILE SE FINALIZZATO ALL’ACCERTAMENTO DELL’USURA
IN QUESTI CASI APPARE CONTROVERSO NON SOLO IL QUANTUM MA ANCHE L’AN DELL’OBBLIGAZIONE RISARCITORIA
Ordinanza, Tribunale di Torino, Pres. dott. Giovanna Dominici, 08-10-2014
CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA: AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ART.696 BIS CPC
IL GIUDICE HA IL DOVERE DI OPERARE UNA VALUTAZIONE PROGNOSTICA CIRCA LA FONDATEZZA DELLA LITE
Ordinanza, Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi, 03-06-2013
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