ISSN 2385-1376
Testo massima
Considerato che l’oggetto della consulenza tecnica preventiva disciplinata ex art. 696 bis c.p.c. deve essere identificato esclusivamente nella quantificazione di un danno risarcibile, il procedimento non è ammissibile laddove, in ipotesi di sussistenza di obbligazioni contrattuali tra le parti e non di illeciti ex art. 2043 c.c, non verta su inadempienze a dette obbligazioni contrattuali, ma sull’applicazione di precise pattuizioni ritenute nulle per violazione di legge, in quanto non si tratta di pretese creditorie risarcitorie, ma di pretese creditorie restitutorie ex art. 2033 c.c., sorte a seguito della caducazione del titolo.
Parimenti inammissibile è la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. ove si debba procedere alla preventiva delibazione in ordine all’eccezione di nullità di clausole contrattuali.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Roma, dott. Vittorio Carlomagno con l’ordinanza del 19 dicembre 2014.
La consulenza tecnica preventiva volta alla composizione della lite è prevista per accertare e determinare i crediti risarcitoti derivanti da inadempimento contrattuale o da fatto illecito, allo scopo di tentare una soluzione conciliativa della controversia; conseguentemente, dovendo l’oggetto di tale consulenza essere identificato esclusivamente nella quantificazione di un danno risarcibile, il procedimento non è ammissibile laddove, in ipotesi di sussistenza di obbligazioni contrattuali tra le parti e non di illeciti ex art. 2043 c.c., non verta su inadempienze a dette obbligazioni contrattuali, ma sull’applicazione di precise pattuizioni ritenute nulle per violazione di legge, in quanto non si tratta di pretese creditorie risarcitorie, ma di pretese creditorie restitutorie ex art. 2033 c.c., sorte a seguito della caducazione del titolo.
Inoltre, lo scopo deflativo perseguito dall’art. 696 bis c.p.c. non potrebbe essere realizzato, nel caso in cui non vi sia solo una questione di quantificazione dei danni, previo accertamento sotto il profilo tecnico della loro imputabilità all’operato di una delle parti, ma sì ponga altresì la questione pregiudiziale del giudizio di nullità delle clausole contrattuali applicate nel corso del rapporto, come tale non demandabile al consulente.
Per approfondimenti sul punto si veda:
Inammissibile il ricorso ex art. 696 bis cpc quando è finalizzato all’accertamento della nullità delle clausole contrattuali inerenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’addebito della c.m.s. ovvero il superamento dei tassi soglia usura poiché in questi casi appare controverso non solo il quantum ma anche l’an e cioè l’effettiva esistenza dell’obbligazione risarcitoria.
La consulenza tecnica di cui all’art.696 bis cpc può essere disposta anche quando si debba procedere all’accertamento di diritti di credito posti a fondamento dell’azione di ripetizione dell’indebito, posto che, anche in tale ipotesi, si lamenta la restituzione di prestazioni eseguite in forza di un titolo negoziale nullo o dichiarato invalido.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 126/2014