La sottoscrizione di un “accordo di collaborazione” tra una banca ed una società operante nel settore della vendita dei diamanti, la quale preveda che l’istituto possa svolgere un’attività di segnalazione dei clienti interessati all’acquisto di diamanti, non comporta di per sé alcuna responsabilità contrattuale, né integra un profilo di responsabilità extracontrattuale in ordine all’acquisto in “preziosi” rivelatosi poi in forte perdita, per il diverso valore di mercato risultato in capo ai beni acquistati, in mancanza di prova rigorosa della “materialità” della condotta “decettiva” da parte dei funzionari della Banca.
L’attività di segnalazione svolta dalla Banca, infatti, con riferimento alla compravendita di diamanti conclusa dall’acquirente con una società terza, non si configura in termini di collocazione di strumenti finanziari e richiede pertanto precise allegazioni e puntuali prove di una eventuale condotta “illecita” dell’istituto; prove che non possono consistere nel generico riferimento a notizie di stampa, o altre decisioni giudiziarie, inerenti alla vicenda del commercio di diamanti che pure abbiano riguardato la medesima società venditrice, o anche la banca convenuta, né dalle istruttorie Antitrust o del TAR o di altra autorità, che non abbiano alcuna riferibilità specifica alle parti del giudizio e presuppongono comunque l’accertamento del fatto storico consistito nella condotta illecita nella sua materialità.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Modena, in persona del dott. Giuseppe Pagliani, con ordinanza del 2 aprile 2019 resa a definizione di una controversia tra cliente e banca nell’ambito del noto “contenzioso diamanti”.
Nel caso di specie, un “cliente” aveva convenuto in giudizio un istituto di credito per ottenere il risarcimento dei danni da illecito extracontrattuale – così era stata espressamente qualificata la condotta con riferimento agli artt. 2043 e 2049 c.c. – consistente nella attività di segnalazione svolta dalla banca per l’acquisto di diamanti, a fini di investimento, rivelatosi poi in forte perdita, per il diverso valore di mercato risultato in capo ai beni acquistati.
In particolare – secondo la prospettazione attorea – l’operazione sarebbe avvenuta dietro “insistenze” della banca, che avrebbe proposto l’acquisto come un investimento “sicuro” in un bene rifugio, molto redditizio perché:
- il prezzo veniva prospettato come in costante ascesa;
- il valore dei diamanti era rappresentato come al riparo dalla inflazione e dalle oscillazioni di mercato;
- il disinvestimento era assicurato come agevole, contrariamente a quanto si legge nelle condizioni generali di contratto.
Tale attività promozionale, proprio per le modalità in cui era stata espletata, avrebbe dovuto considerarsi una vera e propria “offerta al pubblico di prodotti finanziari”, dal momento che gli istituti bancari avevano prospettato ai propri clienti un ritorno economico a fronte dell’investimento di un determinato capitale.
La banca resisteva alla domanda, contestando integralmente la ricostruzione dei fatti ed evidenziando di aver concluso unicamente un “accordo di collaborazione” con una società operante nel settore della vendita dei diamanti, il quale prevedeva che gli istituti bancari svolgessero un’attività di segnalazione dei clienti interessati all’acquisto di diamanti e indicava espressamente l’esclusione di ogni responsabilità della Banca in relazione ai contratti di vendita stipulati tra i clienti e il venditore dei diamanti; ivi compresa l’assenza di qualsivoglia ruolo di “certificazione” in ordine al valore intrinseco dei “preziosi”.
Nel rigettare ogni domanda attorea, il Tribunale ha chiarito che alcuna responsabilità potesse essere ascrivibile alla banca a titolo extracontrattuale, presupponendo quest’ultima la prova di un fatto illecito – ossia un comportamento in violazione di norme generali o specifiche – di un evento lesivo – ossia le conseguenze dannose – e di un nesso di causalità, intercorrente tra i due elementi predetti.
In tale contesto, le valutazioni dell’Autorità Antitrust, del TAR o di altra autorità, riguardanti operazioni scorrette degli operatori bancari e la loro qualifica nel ruolo di segnalanti, e le relative notizie di stampa sono da considerarsi assolutamente irrilevanti in quanto non possono integrare la prova delle condotte asseritamente “illecite”, che deve essere fornita nella sua materialità, non potendo essere desunta da fonti esterne al processo stesso.
Né la prova delle menzionate condotte – così ha motivato il Tribunale – può essere fornita dalle ulteriori allegazioni della cliente, attinenti alle notizie di stampa o ad altre decisioni giudiziarie, inerenti alla vicenda del commercio di diamanti che hanno riguardato la società venditrice di diamanti tra l’altro estranea al giudizio, o anche la banca convenuta.
Anche l’eventuale sussistenza di un accordo di collaborazione con la società venditrice, tale per cui la banca avrebbe potuto segnalare ai propri clienti l’opportunità di avvalersi di quest’ultima per la compravendita di diamanti a scopo di investimento, non è di per sé indice della condotta illecita da parte dell’istituto, posta la terzietà rispetto alle singole operazioni di “compravendita” e, soprattutto, alla luce della considerazione che tale accordo non prevedeva che la Banca assumesse alcuna responsabilità in ordine alla “certificazione” del valore intrinseco dei “preziosi”.
Sulla scorta di tale compiuto percorso argomentativo, il Tribunale ha rigettato la domanda, con condanna del cliente al pagamento delle spese legali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
“TRUFFA DIAMANTI”: LA BANCA NON PUÒ RISPONDERE COME “INTERMEDIARIO FINANZIARIO”
VIENE IN RILIEVO LO STATO SOGGETTIVO DEL DOLO, CHE DEVE ESSERE PROPRIO DI COLUI CHE HA DETERMINATO L’ACQUISTO
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Claudio Antonio Tranquillo | 29.10.2019 | n.9850
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/truffa-diamanti-la-banca-non-puo-rispondere-come-intermediario-finanziario
TRUFFA DEI DIAMANTI: LA BANCA È RESPONSABILE DEL DANNO SUBITO DAL CLIENTE E DEVE RISARCIRLO
SULLA BANCA GRAVAVA UN DOVERE DI DILIGENZA, IN VIRTÙ DELLE SUE SPECIFICHE COMPETENZE PROFESSIONALI
Ordinanza | Tribunale di Verona, Giudice Massimo Vaccari | 23.05.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/truffa-dei-diamanti-la-banca-e-responsabile-del-danno-subito-dal-cliente-e-deve-risarcirlo
VENDITA DI DIAMANTI: INAPPLICABILITÀ DEL TUF PERCHÉ NON RICONDUCIBILE NÉ AGLI STRUMENTI NÉ AI PRODOTTI FINANZIARI
TALE OPERAZIONE NON COSTITUISCE ATTIVITÀ BANCARIA O FINANZIARIA
Sentenza | Tribunale di Parma, Giudice Giacomo Cicciò | 21.01.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/vendita-di-diamanti-inapplicabilita-del-tuf-perche-non-riconducibile-ne-agli-strumenti-ne-ai-prodotti-finanziari
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