ISSN 2385-1376
Testo massima
La cointestazione dei conti bancari, così come di una cassetta di sicurezza, autorizza il cointestatario ad eseguire tutte le operazioni consentite dalla cointestazione, ma non attribuisce al cointestatario, che sia consapevole dell’appartenenza ad altri delle somme affluite sui conti e dei relativi saldi, il potere di disporne come proprie.
E’ quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione, sezione seconda, depositata in data 30/05/2013, a seguito del ricorso presentato da un soggetto avverso le sentenze dei giudici di merito che avevano rigettato la sua domanda di revoca delle donazioni da lui effettuate nei confronti del figlio per ingratitudine di quest’ultimo.
Nel caso di specie, il figlio del ricorrente si era appropriato delle somme di denaro di un conto corrente cointestato oltre che dell’intero contenuto di due cassette di sicurezza costituito da titoli di credito e gioielli, utilizzandolo per l’acquisto di numerosi immobili.
Ebbene, i giudici di legittimità, ribaltando le pronunzie dei giudici di merito, hanno statuito che nella fattispecie di conti bancari cointestati, la cointestazione non esclude il potere di ogni cointestatario di operare liberamente sul conto, ma neppure determina l’esclusiva appartenenza o la paritaria appartenenza delle somme a credito costituendo solo presunzione semplice della contitolarità per quote eguali dei saldi dei correntisti, ex art.1298 comma 2 cc.
Dunque, la decisione dei giudici di merito secondo la quale la contestazione attribuirebbe ad entrambi i cointestatari la piena disponibilità delle somme depositate sul conto cointestato non può essere condivisa atteso che costituisce falsa applicazione dell’art.1854 cc e delle normative in materia di cointestazione delle cassette di sicurezza, norme che non incidono sulla proprietà dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza e depositati sul conto così che chi non ne è proprietario non può disporne come fosse una cosa propria.
In conclusione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso atteso che la legittimazione ad effettuare operazioni relativamente a cassette di sicurezza, conti corrente bancari e libretti di deposito non equivale, per ciascun contestatario, al diritto di proprietà su quanto contenuto nelle une e negli altri.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 431/2013