ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di competenza per territorio, il foro convenzionalmente stabilito dalle parti nel contratto principale si applica anche al contratto di fideiussione, atteso lo stretto legame esistente con l’obbligazione principale ed il rischio che, in caso di separazione dei giudizi, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico.
Così ha stabilito il Tribunale di Verona, dott. Massimo Vaccari, nel provvedimento del 15/09/14, riprendendo una massima già esposta dalla Corte di Cassazione con decisione n. 180 del 7 gennaio 2013.
Il procedimento in esame aveva ad oggetto un’opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di conto corrente garantito da fideiussione.
L’opponente domandava la revoca del decreto, contestualmente richiedendo la sospensione della provvisoria esecutività: l’opposizione si fondava sul difetto di competenza del giudice nella fase monitoria.
Il giudice dell’opposizione ha rigettato l’eccezione, precisando come occorra esaminare la questione di competenza con riguardo ai due contratti di conto corrente e di fidejussione considerati separatamente.
Nel caso di specie, le controversie sul contratto di conto corrente cadevano nella competenza del giudice effettivamente adito in ragione di una clausola derogatoria espressa.
Il contratto col quale era stata costituita la garanzia prevedeva uno spostamento della competenza in favore di un foro diverso da quello competente per il contratto bancario.
Peraltro, a parere dell’organo giudicante, le deroghe alla competenza inserite nel contratto di fideiussione non erano individuate in via esclusiva.
Siffatta circostanza impediva lo spostamento della competenza dal foro individuato dal contratto principale posto che, comunque, sussiste tra le due liti un rapporto di interdipendenza in termini di continenza.
Qualificare la fattispecie in esame come un’ipotesi di continenza tra cause giustificherebbe la trattazione simultanea davanti allo stesso giudice.
Ma vi è di più: la continenza avrebbe come effetto ulteriore quello di suggerire che entrambe diventino oggetto di mediazione obbligatoria.
A parere dell’organo giudicante ragioni di economia processuale porterebbe a considerare la stretta connessione di fatto esistente tra le due controversie, di modo che il procedimento di mediazione condizione di procedibilità solo per il contratto di conto corrente venga proposto nei confronti di entrambe.
Tanto precisato, il giudice ha rigettato l’istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, assegnando alle parti un termine per la presentazione dell’istanza di mediazione.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 24/2014