Sussiste continenza di cause quando vi è identità di soggetti e di titolo, nonché una differenza soltanto quantitativa dell’oggetto oppure quando le stesse sono legate da un rapporto di interdipendenza per contrapposizione o alternatività. La continenza di cause ricorre anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi, nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo, come nell’ipotesi in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni.
Allorché la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo sia in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice.
Questi i principi ripresi dal Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, con la sentenza n. 476 del 31.01.2019.
Su ricorso depositato da una banca, il Tribunale di Torino aveva ingiunto alla società e ai suoi fideiussori di pagare una somma di denaro all’istituto di credito, in ragione del saldo passivo del rapporto di conto corrente intercorso fra le parti.
La società ha presentato opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sollevando fra l’altro eccezione di litispendenza formulata con riguardo ad un diverso giudizio pendente innanzi il Tribunale di Cuneo. Contro tale eccezione, si è schierata la banca, secondo la quale non sussistono i presupposti per la litispendenza.
La sentenza in esame si sofferma proprio sull’istituto della continenza, ritenendo fondata e meritevole d’accoglimento la richiesta della società.
Nel caso di specie sussiste un rapporto di “continenza” tra la domanda di condanna al pagamento del debito introdotta dall’attuale parte convenuta opposta con il ricorso presso il Tribunale di Torino e le domande proposte dalle attuali parti attrici opponenti nel presente giudizio; e tra la domanda di accertamento negativo del medesimo debito e le altre domande introdotte dalle attuali parti attrici opponenti in forza del citato atto di citazione presso il Tribunale di Cuneo. Infatti, in generale la “continenza di cause” si verifica quando una delle azioni contiene l’altra per la maggior ampiezza del petitum, ferma la coincidenza di tutti gli altri elementi.
Quanto alla deduzione della banca, secondo la quale non sussistono i presupposti per la litispendenza, il Giudice ha ritenuto che, basandosi su giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, la continenza di cause sussiste anche quando in uno dei due giudizi siano presenti anche uno o più soggetti diversi, laddove, come nel caso di specie, sussista identità di titolo.
Nel caso di continenza, l’art. 39, 2° comma, c.p.c., come modificato dall’art. 45 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, prevede che “Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate”.
Pertanto, è stata dichiarata l’incompetenza del Tribunale di Torino che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e la nullità del decreto ingiuntivo medesimo, che dev’essere revocato. Infine, è stato fissato un termine perentorio (tre mesi) entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Cuneo.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
CONTINENZA: COMPETENTE IL GIUDICE DEL CONTRATTO PRINCIPALE
IL FORO CONVENZIONALE DEL CONTRATTO PRINCIPALE SI APPLICA ANCHE AL CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE
Sentenza | Tribunale Verona, dott. Massimo Vaccari | 15.09.2014 |
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