Il conto anticipi non si atteggia come un vero e proprio rapporto di conto corrente ma è per così dire in rapporto di strumentalità rispetto al conto corrente ordinario: nel senso che gli interessi pattuiti nell’ambito del conto anticipi – in genere di misura inferiore – vengono addebitati sul conto corrente ordinario, al pari delle eventuali differenze a titolo di capitale. Può accadere infatti che le fatture, il cui importo sia anticipato dalla banca nella percentuale prevista, non siano poi pagate dai terzi debitori e quindi il saldo negativo che risulta sarà pure addebitato sul conto corrente ordinario.
Tale principio è stato enunciato dal Tribunale di Taranto, Giudice Claudio Casarano, con la sentenza n. 271 del 01.02.2019.
Nel caso oggetto di causa, una società conveniva in giudizio una banca, con la quale aveva in essere due rapporti di conto corrente: uno ordinario risalente al 1970, l’altro di anticipi risalente al 1996.
Anche prima del giudizio, la società aveva chiesto alla banca sia la copia dei contratti sia gli estratti conto mancanti.
L’attrice deduceva la ricorrenza di diverse forme di nullità contrattuali: la mancata pattuizione per iscritto delle diverse forme di remunerazione del credito (interessi, valuta, spese, CMS), e l’applicazione vietata della capitalizzazione trimestrale ex art. 1283 c.c.; pertanto, chiedeva che, previa rideterminazione del saldo corretto, la banca fosse condannata alla restituzione delle somme indebitamente trattenute.
La banca, costituitasi in giudizio, poneva in rilievo il fatto che, quando il correntista riveste la qualità di attore, è gravato dell’onere di provare i fatti costitutivi del credito.
In tal senso, era onere dell’attrice produrre i documenti necessari per accertare il rapporto di dare-avere tra le parti.
L’istituto di credito, inoltre, rappresentava che la domanda di pagamento di indebito non può proporsi quando, come nel caso in esame, il conto risulti aperto. Invero, il contratto di conto corrente ordinario ed il conto anticipi sono stati chiusi soltanto in corso di giudizio.
Il Giudice, nell’affrontare il thema decidendum, ha ritenuto inammissibile la domanda di ripetizione di indebito, perché fino a quando il conto corrente è aperto, le somme non sono esigibili in virtù del regolamento contrattuale tipico del conto corrente.
Inoltre, il Tribunale non ha accolto la domanda di accertamento del saldo alla data indicata.
Per l’Organo giudicante è stato arduo ricostruire il saldo corretto del conto corrente ordinario, dato che mancavano gli estratti conto fino al 1998. Per cui è stato seguito l’orientamento secondo il quale bisogna lasciare il saldo esistente per siffatto periodo.
Il Giudice ha, quindi, dichiarato solo la nullità del primo contratto, avuto riguardo alle clausole relative all’applicazione di interessi ed altre remunerazione, con riferimento al conto corrente ordinario dedotto in giudizio. Le altre domande attoree, invece, sono state rigettate.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTO CORRENTE: LA BANCA PUÒ AGIRE IN GIUDIZIO PER IL SOLO SALDO DEBITORE DEL CONTO ANTICIPI
NON È NECESSARIO PROCEDERE ALLA RICOSTRUZIONE DEI RAPPORTI DARE-AVERE PERTINENTI AL C/C DI CORRISPONDENZA
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Enrico Astuni | 24.10.2018 |
CONTO CORRENTE: LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SI ESTENDONO AL CONTO ANTICIPI
LA MOVIMENTAZIONE DI PIÙ CONTI CORRENTI NELL’AMBITO DELL’ANTICIPAZIONE BANCARIA NON INTACCA L’UNITARIETÀ DEL RAPPORTO BANCA – CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Messina, Dott.ssa Maria Carmela D’Angelo Balba | 10.03.2015 | n.592
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/conto-corrente-le-condizioni-contrattuali-si-estendono-al-conto-anticipi
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno