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Contributo a cura della dott.ssa Silvana Mascellaro, dello Studio Mascellaro – Fanelli
Nei rapporti bancari di conto corrente, in caso di accertamento negativo, l’onere probatorio diretto a dimostrare l’illegittimità delle clausole contrattuali con conseguente applicazione di somme non dovute a carico del correntista, incombe su quest’ultimo, mentre spetta alla banca convenuta dare la prova delle domande dalla stessa formulate nel giudizio.
Una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa. Ne deriva che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l’esistenza, in quell’arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all’azzeramento del saldo iniziale del primo di essi
In ordine alla capitalizzazione degli interessi post 1.10.2016, tale calcolo deve avvenire in conformità dell’art.120 TUB nuova formulazione (art. 17 bis l. 49 del 2016) con la stessa periodicità del pagamento degli interessi per come richiesto al comma a. per cui gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati.
- IL FATTO
Il Tribunale di Locri il 29.01.2025 ha emesso la sentenza n.52/2025 in un giudizio di restituzione degli indebiti bancari teso alla dichiarazione invalidità e nullità parziale di un contratto di conto corrente promosso dal correntista-attore avente ad oggetto un contratto di conto corrente contestato per violazione del taso soglia pattuito in contratto.
- È AMMISSIBILE LA DOMANDA RICONVENZIONALE DI AMBO LE PARTI PER UN RAPPORTO DI CONTO CORRENTE CHIUSO CON RICHIESTA DI RIENTRO
Il Tribunale ha chiarito che le parti sono state ammesse nella propria domanda riconvenzionale, giacché il rapporto di conto corrente oggetto di lite era stato chiuso con richiesta di rientro.
L’attento Magistrato ha inoltre stigmatizzato l’onere probatorio nei giudizi di accertamento negativo, precisando che grava sul correntista l’onere di provare l’illegittimità delle clausole contrattuali da cui deriverebbero indebiti richiesti in restituzione e sulla banca convenuta provare la legittimità della propria domanda formalizzata.
Evocando poi la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 15 luglio 2022, n. 22402), il Tribunale ribadisce che in caso di mancanza parziale degli estratti conto «la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa. Ne deriva che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l’esistenza, in quell’arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all’azzeramento del saldo iniziale del primo di essi».
Fa di più il Magistrato, precisando che “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 13-12-2019, n. 33009)”.
- È VALIDA E LEGITTIMA LA VERIFICA DELLA USURARIETÀ EFFETTUATA SECONDO LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA
Ritenuta la necessità di esperire consulenza tecnica di ufficio, che assume processualmente natura risolutiva dal momento che viene demandato al consulente verifiche contabili sulla scorta delle proprie specifiche conoscenze tecniche-contabili, il Magistrato ha disposto la verifica della usurarietà originaria che il consulente ha effettuato applicando rigorosamente ed ortodossamente le Istruzioni della Banca d’Italia, che non hanno fatto emergere alcuna usurarietà.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Locri, Giudice Antonella Lupis, con la sentenza n. 52 del 29 gennaio 2025.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: DOMANDA INAMMISSIBILE SE IL CONTO CORRENTE È APERTO
PRESUPPOSTO DELL’AZIONE È L’ESISTENZA DI UN VERSAMENTO C.D. SOLUTORIO
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Maria Marta Cristoni | 29.01.2020 | n.43
INAMMISSIBILI ANCHE LE DOMANDE “PRESUPPOSTE” IN QUANTO L’INTERESSE AD ESSE SOTTESO NON PUÒ PRESCINDERE DALLA RICHIESTA RESTITUTORIA
Sentenza | Tribunale di Parma, Giudice Nicola Sinisi | 22.02.2018 | n.260
Sentenza | Tribunale di Monza, Dott.ssa Gabriella Mariconda | 25.01.2016 | n.171
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