E’ inutile l’incipit dell’art. 1283 cc, qualora l’espressione “in mancanza di usi contrari” non fosse riferibile agli usi bancari (di natura normativa) anteriori all’emanazione del codice civile.
Al consolidamento della consuetudine normativa ha contribuito la stessa giurisprudenza di legittimità costante nell’ammetterla sino al 1999.
La commissione di massimo scoperto si riferisce a due diverse fattispecie: a) pagamento di una somma calcolata in percentuale sull’importo dell’affidamento; b) pagamento di una somma calcolata sull’ammontare massimo di utilizzo nel periodo di riferimento, variabile a seconda che il punto massimo di utilizzo sia avvenuto entro il fido accordato, ovvero extrafido.
Non può condividersi l’assunto della giurisprudenza penale, che nel co. 2° dell’art. 2-bis cit. ha ravvisato una disposizione di interpretazione autentica dell’art. 644 cp., né risulta dai lavori preparatori.
La c.m.s. è espressamente prevista dall’entrata in vigore della legge di conversione e l’art. 2-bis , 3 comma prevede espressamente che la disciplina nuova è fatta salva sino alla “rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno