In tema di conto corrente bancario, l’approvazione tacita o espressa del conto non realizza la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità in senso lato o all’efficacia di singoli negozi o fatti giuridici che costituiscono titolo dell’annotazione.
E’ il principio espresso dal Tribunale di Salerno, Giudice Loredana Palcera, nella sentenza del 12.10.2021 n. 2962.
Nella specie, era accaduto che un correntista citava in giudizio la banca per ottenere la restituzione di somme corrisposte alla stessa in base ad assegni che asseriva di non aver emesso, nonostante le operazioni contabili sui titoli contestati gli fossero state regolarmente comunicate dall’istituto tramite estratti conto.
In particolare, si specifica che al rapporto di anticipazione bancaria ex art. 1846 si applica -tramite il rinvio di cui all’art. 1857 c.c.- la regola di cui all’art. 1832 c.c.
Tale norma, nel prevedere l’approvazione dell’estratto conto non contestato nei termini, permette comunque la successiva la contestazione dello stesso in caso di errori di calcolo, scritturazioni od omissioni.
In altre parole, rapporto di conto corrente bancario il termine di decadenza di sei mesi per l’impugnazione dell’estratto conto trasmesso al cliente sì come fissato dall’art. 1832, comma 2 c.c. ove non esercitato, non preclude la possibilità di contestare il debito da esso risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile inefficace o comunque su situazione illecita.
Pertanto, interpretando il combinato disposto di cui agli artt. 1857 e 1832 c.c. può affermarsi che l’approvazione del conto non comporta decadenza in merito ad eccezioni sulla validità o sull’efficacia dei singoli negozi o fatti giuridici che rappresentano titoli dell’annotazione stessa.
Per tali motivi, il Tribunale di Salerno rigettava la domanda con condanna alle spese.
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