Provvedimento segnalato dal Dott. Donato Giovenzana – Legale d’impresa
Al fine di contestare la divisione a metà del conto cointestato col nipote, il coniuge del de cuius non può semplicemente invocare il riferimento alla titolarità originaria delle somme utilizzate per l’acquisto dei titoli, e quindi il regime di comunione legale durante il matrimonio.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. VI. civ., Pres. Lombardo – Rel. Tedesco, con l’ordinanza n. 27259 del 24.10.2019.
Fra i motivi di doglianza avanzati in sede di ricorso per Cassazione, viene rimproverato alla Corte territoriale di non avere tenuto conto che i titoli esistenti sul conto cointestato fra la moglie del de cuius ed il nipote erano stati acquistati quando il coniuge era ancora in vita, in costanza del regime di comunione, essendo quindi la metà di quei titoli già di proprietà del coniuge superstite.
Secondo la Suprema Corte, il riferimento al regime di comunione legale avrebbe avuto un senso qualora si fosse trattato di giacenze intestate al solo de cuius e il coniuge avesse inteso rivendicare la metà del saldo iure proprio, mentre nel caso in esame il conto, al momento della morte, era già cointestato in nome del coniuge e del nipote.
Per gli Ermellini non si comprende quindi come il mero riferimento al regime legale esistente fra il de cuius ed il coniuge bastasse di per sé a privare di giustificazione la divisione per quote uguali fra i due intestatari avallata dalla corte d’appello.
In verità, ai fini della rivendicazione di diritti sulla metà intestata al nipote cointestatario, non era sufficiente il riferimento alla titolarità originaria delle somme utilizzate per l’acquisto dei titoli (a ciò sembrerebbe preludere il riferimento al regime legale), ma implicava la deduzione di fatti, e ancora prima la proposizione di domande, intese a privare di efficacia la intestazione congiunta delle somme e la presunzione di pari appartenenza su di essa fondata ex art. 1298, comma 2, c.c.
Il ricorso è stato rigettato, con addebito di spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTO CORRENTE: LA COINTESTAZIONE NON COMPORTA LA CESSIONE DEL CREDITO
PER DIVENTARE CONTITOLARE SOSTANZIALE OCCORRE UNA CESSIONE O UNA DONAZIONE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. Terza, Pres. Armano –Rel. Gianniti | 03.09.2019 | n.21963
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/conto-corrente-la-cointestazione-non-comporta-le-cessione-del-credito
LA COINTESTAZIONE DI UN CONTO CORRENTE NON CONFIGURA UNA DONAZIONE INDIRETTA
LA DOPPIA FIRMA ALL’APERTURA DI UN CONTO CORRENTE NON È SUFFICIENTE AL PERFEZIONAMENTO DI UNA DONAZIONE INDIRETTA
Sentenza | Cassazione civile, sezione seconda | 16.01.2014 | n.809
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/la-cointestazione-di-un-conto-corrente-non-configura-una-donazione-indiretta
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