La conclusione di un contratto tra la banca e l’amministratore delegato di una persona giuridica è circostanza che attiene esclusivamente ai rapporti tra la banca ed il soggetto privato – persona fisica.
Sussistono quindi ragioni di riservatezza che possono essere opposte dalla banca a terzi, quantomeno in sede stragiudiziale.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice Diego Ragozini, con la sentenza n. 1263 del 06.02.2018.
Nella fattispecie in esame il CONSORZIO FIDI citava in giudizio una Società con la quale intratteneva rapporti commerciali – nello specifico, attività promozionali del Consorzio – ed una Banca, con la quale intratteneva un rapporto di conto corrente sul quale affluivano periodicamente le somme dovute dalla Società al Consorzio in virtù dei suddetti rapporti inter partes.
Il Consorzio lamentava, nello specifico, la mancanza di 27 pagamenti, per un valore complessivo di € 29.716,61 che, a partire dal mese di settembre 2012, non venivano più accreditati sul conto corrente allo stesso intestato.
Costituitasi la SOCIETA’, nel chiedere il rigetto dell’avversa domanda, affermava la propria puntualità nell’espletamento dell’oggetto sociale e confermava, inoltre, che tutti i versamenti connessi agli importi dovuti erano stati sì effettuati regolarmente, ma sul diverso numero di conto corrente comunicatole tramite mail dall’amministratore delegato del Consorzio. Aggiungeva, inoltre, la SOCIETA’ di aver richiesto alla BANCA informazioni in ordine alla intestazione del secondo conto corrente indicatole dal procuratore del consorzio, ma che nessuna risposta le veniva offerta per ragioni di privacy.
Costituitasi la BANCA, affermava di aver agito in esecuzione delle disposizioni impartite dal legale rappresentante del CONSORZIO FIDI, per cui nessuna responsabilità poteva esserle addebitata, potendosi in via subordinata configurare un concorso di colpa del Consorzio il quale non aveva posto in essere alcun controllo tempestivo.
Autorizzata la chiamata in causa dell’amministratore delegato del CONSORZIO FIDI, (come richiesta dalla SOCIETA’, al fine di essere garantita per l’ipotesi di soccombenza,) costui, costituitosi, chiedeva il rigetto delle avverse domande, confermando di essere dal 14.3.11 procuratore del CONSORZIO, e che, in effetti, a decorrere dal 30.9.12, le somme dovute dalla società confluivano sul diverso conto corrente intestato a “CONSORZIO ALFA” acceso presso la medesima filiale della Banca.
Deduceva in comparsa, però, che il secondo conto corrente era stato aperto in esecuzione dei poteri e dei compiti inerenti la posizione di procuratore del CONSORZIO FIDI e quindi legittimamente, e che anche tale conto fosse comunque nella disponibilità del Consorzio in quanto allo stesso intestato e che la SOCIETA’, quindi, aveva ritualmente adempiuto alle proprie obbligazioni verso il CONSORZIO FIDI.
Acquisita la documentazione, il Tribunale osservava che:
a).quanto alla posizione dell’amministratore delegato del CONSORZIO FIDI, il secondo conto corrente, non risultava in aggiunta ed ulteriore rispetto a quello già intestato al Consorzio, poiché risultava diversa la denominazione del conto, riferibile, invero, alla persona fisica dell’amministratore delegato del Consorzio, (in quanto, da un lato, la denominazione aggiuntiva “CONSORZIO ALFA” non appariva idonea a rappresentare il nome completo del CONSORZIO FIDI, potendo al più consistere in un elemento descrittivo ma non significativo dell’intestazione e, dall’altro, l’indirizzo che seguiva l’intestazione del predetto conto corrente coincideva proprio con quello di residenza dell’amministratore stesso).
Per la Corte di merito, la titolarità dei poteri di rappresentanza, non poteva consentire l’apertura di un conto distinto a proprio nome su cui far confluire somme destinate all’ente rappresentato, ciò in quanto, tutte le prestazioni effettuate dalla SOCIETA’ erano nell’interesse e per conto del Consorzio il quale era creditore in quanto persona giuridica del corrispettivo ricavato dalle operazioni negoziali poste in essere dalla SOCIETA’. L’aver fatto confluire su conto distinto intestato alla persona fisica in proprio, sebbene legale rappresentante del Consorzio, aveva di fatto prodotto una deviazione definitiva del flusso finanziario impedendo alla creditrice di acquisire la disponibilità delle somme.
Continuava il Tribunale che dalla lettura dei poteri conferiti al legale rappresentante, anche a voler ritenere che sia ammesso creare un conto non intestato direttamente al Consorzio, doveva comunque escludersi che l’amministratore potesse acquisire nella propria disponibilità somme dovute al Consorzio da soggetti terzi, senza poi effettuare eventuali bonifici di giro in favore dell’ente consortile.
Concludeva pertanto che, riguardo alla posizione del terzo chiamato, egli doveva restituire quanto trattenuto senza giustificazione causale, presso il conto a sé intestato, pari ad € 29.716,61 oltre gli interessi legali calcolati dalle date delle singole rimesse delle somme destinate al Consorzio, sino al soddisfo.
b). Quanto alla posizione della Società, poiché la stessa aveva sempre adempiuto agli obblighi contrattuali con il Consorzio, avendo solo cambiato il conto corrente a cui destinava i bonifici, unicamente a seguito di indicazione riferibile all’amministratore delegato, ne conseguiva che, seppure non ricorrendo precisamente l’ipotesi di cui all’art. 1189 c.c, il Tribunale riteneva che non si poteva riscontrare alcuna colpa nell’aver eseguito disposizioni di chi all’epoca degli avvenimenti era il legittimo rappresentante del Consorzio ed aveva significato alla società debitrice di procedere in modalità diversa all’esecuzione di bonifici pur sempre da destinarsi al Consorzio, quindi nessuna responsabilità poteva riscontrarsi nel suo comportamento.
c). Quanto alla posizione giuridica della BANCA, il Giudicante riteneva che l’apertura del diverso conto corrente intestato a soggetto terzo, (l’amministratore delegato nella sua persona fisica) fosse circostanza legittima che implicasse la costituzione di un rapporto distinto e separato da quello intrattenuto col Consorzio, che attenesse esclusivamente ai rapporti tra la banca ed un soggetto privato persona fisica, facendo quindi emergere ragioni di riservatezza che potevano essere opposte a soggetti terzi, quantomeno in sede stragiudiziale.
Per le ragioni appena esposte, il Tribunale rigettava la domanda rivolta nei confronti della SOCIETA’ e della BANCA, mentre accoglieva quella rivolta nei confronti del TERZO CHIAMATO.
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