LA MASSIMA
I contratti bancari possono essere sottoscritti con atti separati e non vi alcuna norma che prevede l’obbligo della contemporanea presenza sul medesimo modulo della sottoscrizione contestuale sia del cliente che dell’istituto di credito, né temporale né materiale, poiché l’art. 117 T.U.B., come altre norme, richiedono solo che il contratto, con le sue condizioni, siano pattuite per iscritto.
E’ valido il contratto di conto corrente sottoscritto su modulo della banca ove vi sia la trascrizione della proposta della Banca con la sola firma del cliente.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Padova, Giudice dott. Giorgio Bertola, con la sentenza del 04 agosto 2016.
IL CONTESTO NORMATIVO
ART. 1326 CODICE CIVILE
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi.
Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte.
Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
ARTICOLO 117 T.U.B.(CONTRATTI)
- I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
- Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
- Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
- I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
- (abrogato)
- Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
- In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
- a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione;
- b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
- La Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato.
I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italia.
IL CASO
In particolare nell’ambito di un contenzioso civile che vede contrapposto un correntista e la banca sono state precisate le modalità di conclusione e sottoscrizione del contratto di conto corrente di corrispondenza.
Il Giudice ha verificato che il cliente aveva sottoscritto il contratto su modulo della banca ove vi era la trascrizione della proposta della banca ( cfr. “Accusiamo ricevuta della stimata Vostra di pari data che qui integralmente trascriviamo… F.to BANCA”) .
Con il documento prodotto risultava che gli attori avevano inviato una lettera alla banca convenuta in risposta ad una lettera da loro ricevuta e firmata dalla stessa, e che per una mera scelta processuale essi avevano evidentemente deciso di non produrre.
Era quindi evidente che gli attori detengono o hanno detenuto e/o hanno smarrito una lettera che la banca convenuta ha inviato loro e per una questione di convenienza processuale hanno deciso di non produrre.
Ciò tuttavia dimostra che la banca ha inviato una proposta al cliente che era firmata e che il cliente ha risposto a quella lettera con la sua comunicazione prodotta sub doc. 3.
Per effetto di tale procedimento la volontà negoziale tra la banca ed il cliente si è formata mediante due documenti scritti che rispettano la previsione dell’art. 117 T.U.B..
Il Tribunale ha rilevato che l’art. 117 T.U.B. non richiede che la sottoscrizione sia contestualmente apposta sul medesimo supporto documentale, richiede invece che la manifestazione di volontà che concorre a formare il contratto sia formulata per iscritto a conferma della importanza dell’atto posto in essere.
In più va osservato che l’art. 1326 c.c. statuisce che il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha notizia dell’accettazione della controparte, cosa che il doc. 3 dimostra essere avvenuta in data posteriore al 26/07/2002 allorquando la banca ha ricevuto la lettera di cui al doc. 3.
Il tutto è anche avvenuto su modulo predisposto dalla stessa banca convenuta sicché affermare che la mancata apposizione contestuale sul medesimo foglio della sottoscrizione di entrambe le parti (in particolare di quella della banca) – una firma che è invece il frutto del formarsi della volontà, già documentalmente evidente – porterebbe alla nullità di un rapporto durato quasi dieci anni continuativi, appare connaturarsi anche per una violazione della buona fede contrattuale posta in essere dai correntisti che lamentano, solo ora che la banca agisce per il recupero del credito messo a disposizione nel corso del decennio e non restituito, una nullità che non sussiste.
Infine il Tribunale ha analizzato le due recenti decisioni del Giudice di legittimità (Cass. Sez. I 24/03/2016, n. 5919 e Cass. Sez. I 27/04/2016, n. 8395), le quali hanno ritenuto che i cd. contratti “monofirma” sarebbero nulli per la mancanza della contemporanea presenza sul medesimo modulo della sottoscrizione sia del cliente che dell’istituto di credito, emesse in materia di intermediazione finanziaria e contratti quadro.
Il giudice ha osservato che tali decisioni rappresentano un revirement rispetto al consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. 1 n. 4564 ud. 01/03/2012 confermata da Cass. Sez. 6-1 n. 17740 ud. 16/06/2015) che è condivisibile, atteso che tiene conto del fatto che nessuna norma richiede la sottoscrizione contestuale, né temporale né materiale, poiché l’art. 117 T.U.B. richiede solo che il contratto, con le sue condizioni, siano pattuiti per iscritto.
Per tali ragioni il Tribunale ha ritenuto la piena validità del contratto di conto corrente, per cui ha rigettato l’opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo e condanna al pagamento delle spese processuali.
IL COMMENTO
Il conto corrente di corrispondenza bancario è il fondamentale strumento tecnico per effettuare con procedure standardizzate la maggior parte delle operazioni e dei servizi bancari.
Dal punto di vista giuridico è un contratto atipico, ossia non specificamente regolamentato dal Codice Civile, tramite il quale la banca si obbliga a effettuare il servizio di cassa e una varia gamma di atti e di servizi per conto del cliente e, in certi casi, ad assicurargli la disponibilità di una certa somma di denaro.
Tale contratto deve essere redatto per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti a norma dell’art. 117 TUB.
Nessuna norma prevede che sul contratto bancario vi debba essere la contestuale sottoscrizione della Banca e del cliente, ben potendo la volontà contrattuale formarsi per effetto della mera accettazione scritta della proposta contrattuale.
Le recenti decisioni della Corte di Cassazione, finendo per far prevalere “la forma sulla sostanza”, denotano la sussistenza di un insanabile contrasto interno alle Sezioni di legittimità, che rischia di generare nuovi “filoni” speculativi, fondati su contestazioni oggi smentite dal Tribunale di Padova, che meglio sembra chiarire il meccanismo negoziale di formazione della volontà contrattuale.
I PRECEDENTI
Si segnalano le seguenti decisioni conformi al principio sopra indicato.
CONTRATTI BANCARI: PIENAMENTE VALIDI ED EFFICACI PUR IN PRESENZA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL SOLO CLIENTE
RILEVANTE IL COMPORTAMENTO COMPLESSIVO TENUTO DALL’ISTITUTO DI CREDITO NEL CORSO DEL RAPPORTO
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott.ssa Maurizia Giusta | 05.07.2016 |
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ANCHE SE SOTTOSCRITTI DAL SOLO CLIENTE
LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO È “EQUIPOLLENTE” ALLA SOTTOSCRIZIONE MANCANTE
Ordinanza | Tribunale di Parma, dott. Marco Vittoria | 27.06.2016 |
CONTRATTO DI CONTO CORRENTE: VALIDO ANCHE IN MANCANZA DELLA FIRMA DELLA BANCA
IL CASO DECISO DALLA CASSAZIONE CON SENTENZA N. 5919/2016 È ASSOLUTAMENTE DIFFERENTE E NON ESTENSIBILE
Sentenza Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola 29-05-2016
CONTRATTI BANCARI: VALIDI SE CONCLUSI ATTRAVERSO LA SEPARATA SOTTOSCRIZIONE DI DUE ESEMPLARI DI OGNI SCRITTURA
LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL CONTRATTO FIRMATO DAL SOLO CLIENTE È EQUIPOLLENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE
Sentenza | Corte di Appello di Trieste, Pres. Daidone | 24.05.2016 | n.311
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