ISSN 2385-1376
Testo massima
Qualora l’attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest’ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l’onere di provare le rispettive contrapposte pretese. In applicazione di tale principio, è onere del correntista attore fornire l’estratto conto zero, tanto più ove si tenga conto che, risultando tale estratto conto necessariamente inviato ex lege al correntista medesimo, questi ne aveva o ne aveva avuto la disponibilità, essendo altresì gravato dal relativo onere di conservazione.
In tema di prova del credito fornita, invece, da un istituto bancario, va distinto l’estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un’attestazione di verità e liquidità del credito), dall’ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall’ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall’istituto, l’estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente.
Questi i principi affermati dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima, Pres. Rordorf Rel. Ragonesi, con sentenza n. 9201, depositata il 07.05.2015.
Nel caso in esame, i correntisti convenivano in giudizio la Banca, sull’assunto di aver intrattenuto con la stessa un rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, rispetto al quale era maturato un saldo negativo. Gli attori, dedotta l’illegittima capitalizzazione di interessi da parte della Banca, oltre che il superamento del tasso soglia, chiedevano, previo ricalcolo delle partite dare avere, che venisse accertato il credito effettivamente dovuto alla Banca; quanto alla dedotta usurarietà, si invocava la nullità delle relative clausole e dunque la gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c., ovvero, in via subordinata la debenza degli interessi al tasso legale, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente percepite.
Si costituiva in giudizio la Banca, la quale concludeva per il rigetto delle domande attoree, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dei correntisti, ciascuno pro quota, alla restituzione delle somme anticipate sul conto corrente.
In primo grado le domande attoree venivano rigettate, mentre l’adita Corte di merito ne riscontrava la parziale fondatezza.
Avverso la sentenza di secondo grado, i correntisti proponevano ricorso per cassazione.
La Suprema Corte, nel motivare il rigetto del ricorso, ha preliminarmente precisato che “l’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo“.
Chiarita l’esatta ripartizione dell’onus probandi nell’ambito della fattispecie in esame, il Collegio ha ritenuto corrette le statuizioni della Corte di merito, secondo cui sarebbe stato onere dei correntisti, che esercitavano non solo azione di accertamento negativo, ma anche di ripetizione di indebito, lamentando l’illegittima apprensione di somme da parte della Banca, provare il saldo zero, mediante allegazione degli estratti conto integrali agli stessi periodicamente inviati dalla Banca.
Rilevante la precisazione fornita dal Collegio in ordine alle censure articolate dai ricorrenti correntisti circa il presunto dovere di rilevamento d’ufficio da parte del giudice delle nullità afferenti alle clausole contrattuali.
Sul punto, la Cassazione ha precisato che “il giudice può infatti accertare d’ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d’ufficio attività istruttorie, sopperendo al mancato assolvimento dell’onere relativo che fa capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte“.
Sulla scorta di tale indicazione di principio, la Corte ha precisato che “se i ricorrenti avessero prodotto il saldo conto zero, in osservanza del loro specifico onere, il giudice di merito ben avrebbe potuto e dovuto rilevare la nullità o la illegittimità di alcuni addebiti, ma tale documentazione non è stata prodotta in atti, onde non era onere del giudice disporne l’acquisizione“.
Pronunciandosi sull’ulteriore censura evidenziata dai ricorrenti, afferente alla valenza probatoria dell’estratto conto bancario in caso di prova del credito vantato dalla Banca, la Cassazione richiamando un orientamento ormai ampiamente consolidato ha ribadito la differenza intercorrente tra l’estratto di saldaconto e l’ordinario estratto conto, limitando l’efficacia probatoria del primo all’ambito del solo procedimento monitorio, ed estendendo invece la valenza probatoria del secondo in ragione del carattere di incontestabilità assunto a seguito della comunicazione al correntista – all’ordinario giudizio di cognizione instaurato dal cliente.
In conclusione, la Cassazione ha rigettato il ricorso, evidenziando le carenze probatorie riconducibili ai ricorrenti correntisti, che non avevano adempiuto al relativo onere, mediante produzione dell’estratto conto a saldo zero.
Ciò, in considerazione del fatto che, nelle azioni di ripetizione di indebito, non si potrà applicare il saldo zero in caso di mancata produzione degli estratti conto dall’inizio del rapporto.
Testo del provvedimento
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