Provvedimento segnalato dal dott. Giovan Battista Casalini
(Va confermato il principio di legittimità per cui) nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio: a) nella prima ipotesi l’accertamento del dare e avere può attuarsi con l’impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, atti quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli, estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta; b) nel caso di domanda proposta dal correntista l’accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l’utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi che consentano di affermare che il debito nell’intervallo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o che permettano addirittura di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore.
Questo il principio espresso dalla Corte d’Appello di Bologna, Pres. Aponte – Rel. Velotti, con la sentenza n. 2006 del 25.06.2019, nel solco della recente sentenza di legittimità n. 11543/2019.
LA VICENDA PROCESSUALE
Una banca aveva proposto appello contro l’ordinanza ex art.186 quater cpc, pronunciata dal Tribunale di Piacenza, con la quale le era stato ordinato di pagare una somma di denaro, a titolo di restituzione per quanto indebitamente percepito, in favore di una società in liquidazione. Secondo il giudice di primo grado, le clausole prevedevano interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto.
L’istituto di credito aveva dedotto l’erronea determinazione del quantum, perché la società non aveva prodotto in giudizio l’intera sequenza degli estratti di conto corrente e dei conti scalari dall’inizio del rapporto e perché il giudice aveva erroneamente disposto che il c.t.u. applicasse il criterio del c.d. saldo zero. Pertanto aveva chiesto la revoca o l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Si era costituita la società, eccependo la tardività dell’appello, la sua inammissibilità nonché l’infondatezza nel merito.
LA DECISIONE DELLA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
La Corte d’Appello di Bologna ha accolto l’appello della Banca.
Preliminarmente, il Collegio ha sancito la tempestività dell’impugnazione promossa dall’istituto di credito, motivandola sul presupposto che l’ordinanza avesse assunto efficacia di sentenza un mese dopo il deposito, stante la mancata comunicazione da parte dell’intimata della volontà di ottenere la pronuncia di sentenza. Solo da questa data era, quindi, decorso il termine lungo per l’impugnazione.
Nel merito, invece, la Corte ha aderito all’orientamento della Cassazione sull’illegittimità del criterio del “saldo zero”, in caso di incompletezza degli estratti conto, nel caso in cui ad agire in giudizio sia il correntista. Di recente, infatti, la Suprema Corte, con la sentenza n. 11543/2019, ha chiarito che è onere del correntista, che abbia agito per la ripetizione di somme illegittimamente addebitate in conto corrente, fornire la prova degli addebiti illeciti mediante la produzione del contratto di conto corrente e dell’intera sequenza degli estratti conto relativi a tutto il periodo di durata del rapporto contrattuale.
Nell’ipotesi in cui non sia in grado di farlo, deve ritenersi che la ricostruzione dei rapporti di dare-avere debba essere circoscritta al periodo in relazione al quale risultino prodotti gli estratti conto e, quindi, partendo dalle risultanze del primo estratto conto disponibile – senza poter applicare il criterio del c.d. saldo zero (certamente più favorevole per il cliente).
Nel caso di specie, il c.t.u., su quesito del giudice di prime cure, non avendo a disposizione la serie completa degli estratti conto, aveva erroneamente provveduto ad effettuare il riconteggio dare-avere partendo da un saldo contabile pari a “zero”, anziché dal primo estratto conto disponibile, in tal modo determinando in maniera non corretta l’ammontare complessivo degli addebiti illegittimi.
Né, poteva assumere rilievo – ha proseguito il Collegio bolognese – la circostanza che la Banca non avesse ottemperato nel giudizio di primo grado all’ordine di esibizione della documentazione bancaria ex art. 210 c.p.c., contestandone la legittimità per essere riferito, quest’ultimo, ad operazioni “ultradecennali”, per le quali non vige onere di conservazione ed obbligo di consegna ex art. 119, IV co. T.U.B.
Infatti – ha osservato la Corte – sebbene costituente un comportamento processuale dal quale il giudice può eventualmente trarre argomenti di prova ex art. 116, comma 2, cc, l’ordine di esibizione non può certo sopperire alla carenza dei documenti necessari ai fini della esatta quantificazione del credito vantato dal correntista.
Pertanto, la Corte ha accolto l’appello promosso dalla Banca e ha revocato l’ordinanza di ingiunzione di pagamento nei confronti della società.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTO CORRENTE: alla mancata produzione degli estratti conto si può sopperire diversamente a seconda che il correntista sia convenuto o attore
Nella prima ipotesi può impiegare ulteriori mezzi di prova volti a fornire indicazioni certe e complete
Sentenza | Corte di Cassazione, I Sez. Civile, Pres. De Chiara – Rel. Falabella | 02.05.2019 | n.11543
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/conto-corrente-mancata-produzione-estratti-conto-sopperire-diversamente
INDEBITO SALDO ZERO: IL CORRENTISTA NON PUÒ PRETENDERE L’AZZERAMENTO DEL SALDO DEBITORIO DOCUMENTATO
È ONERE DEL CLIENTE PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO DALL’INIZIO DEL RAPPORTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI civile, Pres. Scaldaferri – Rel. Falabella | 04.12.2017 | n.28945
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/indebito-saldo-zero-il-correntista-non-puo-pretendere-lazzeramento-del-saldo-debitorio-documentato
INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E CONTABILE
IMPOSSIBILE APPLICARE IL SALDO ZERO IN CASO DI UN PRIMO ESTRATTO CONTO A DEBITO PER IL CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Benevento, Dott. Gerardo Giuliano | 05.07.2017 | n.1317
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/indebito-onere-del-correntista-produrre-la-documentazione-contrattuale-contabile
RIPETIZIONE INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE INTEGRALMENTE GLI ESTRATTI CONTO
LA PRODUZIONE PARZIALE TESTIMONIA IL REGOLARE INVIO DEGLI ESTRATTI CONTO ED IL CLIENTE HA L’ONERE DI CONSERVAZIONE
Sentenza | Tribunale di Bari, Dott. Sergio Cassano | 22.03.2017 | n.1585
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-e-onere-del-correntista-produrre-integralmente-gli-estratti-conto
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