In materia di rapporti bancari, il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all’art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante.
Lo stesso diritto spetta, inoltre, al fideiussore il quale, in ragione dell’accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore principale.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Di Marzio – Rel. Valentino, con la ordinanza n. 4064 del 14 febbraio 2024
Nel caso in esame, i correntisti e i fideiussori hanno proposto appello avverso la sentenza del giudice del gravame che, confermando il provvedimento di primo grado, aveva rigettato la loro domanda contro la banca, volta a far valere l’inesistenza dei rapporti bancari nonché la ripetizione di indebito derivante da pretesi interessi usurari e spese di conto.
In particolare, con il primo motivo, i ricorrenti hanno lamentato la mancata consegna da parte della banca della documentazione relativa ai rapporti bancari, nonostante le formali richieste fatte prima con raccomandata, poi con ingiunzione e infine con ordine di esibizione.
Gli Ermellini hanno ritenuto tale censura fondata, affermando che il correntista (così come anche il fideiussore, che va considerato come cliente in senso lato della banca in virtù dell’accessorietà della garanzia prestata rispetto al rapporto di conto corrente) ha sempre il diritto di chiedere, anche giudizialmente, il rendiconto ex art. 119 TUB. All’uopo occorre che fornisca la sola prova dell’esistenza del rapporto instaurato con la banca.
Sulla base di queste considerazioni, la Suprema Corte ha accolto le doglianze dei ricorrenti, cassato la sentenza impugnata e rinviato il giudizio alla Corte territorialmente competente anche per la definizione per le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ESTRATTI CONTO: L’IMPLICITA APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI ANNOTATE RIGUARDANO GLI ACCREDITI E GLI ADDEBITI CONSIDERATI NELLA LORO REALTÀ EFFETTUALE
IL CLIENTE PUÒ SEMPRE CONTESTARE LA VALIDITÀ ED EFFICACIA DEI RAPPORTI OBBLIGATORI SOTTOSTANTI
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 30.06.2023 | n.6741
CONTO CORRENTE: LA MANCATA CONTESTAZIONE DELL’ESTRATTO CONTO NON COSTITUISCE PIENA PROVA DEL CREDITO DELLA BANCA
L’APPROVAZIONE TACITA NON IMPEDISCE CONTESTAZIONI RIGUARDO A VALIDITÀ ED EFFICACIA DEI RAPPORTI OBBLIGATORI RELATIVI AI SINGOLI ADDEBITI ED ACCREDITI
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone | 07.07.2023 | n.5688
CONTO CORRENTE: L’INVIO PUNTUALE DEGLI ESTRATTI CONTO NE COMPORTA LA TACITA ACCETTAZIONE DA PARTE DEI CLIENTI
Irrilevante l’asserita apocrifia della firma apposta in calce al bonifico
Sentenza | Tribunale di Velletri, Giudice Paola Pasqualucci | 04.05.2022 | n.906
CONTO CORRENTE: ANCHE IN CASO DI APPROVAZIONE DEL CONTO IL CLIENTE HA FACOLTÀ DI ECCEPIRNE L’INVALIDITÀ
Può agire entro sei mesi per fatti giuridici che costituiscono titolo dell’annotazione
Sentenza | Tribunale di Salerno, Giudice Loredana Palcera | 12.10.2021 | n.2962
ESTRATTO CONTO: L’APPROVAZIONE TACITA NON IMPEDISCE ALLA BANCA DI SOLLEVARE CONTESTAZIONI SOSTANZIALI
È POSSIBILE CHIEDERE LA RESTITUZIONE DI PARTITE ERRONEAMENTE ACCREDITATE AL CLIENTE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scaldaferri, Rel. Cons. Falabella | 20.11.2018 | n.30000
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