Il fallimento di una delle parti determina lo scioglimento automatico del contratto di conto corrente (e di tutti i contratti ad esso collegati) e dunque comporta erga omnes la cristallizzazione, alla corrispondente data, dei rapporti di debito/credito tra le parti medesime. Va pertanto escluso in radice che il pagamento di assegni tratti sul conto che la banca abbia eseguito, nonostante la mancanza di provvista, dopo lo scioglimento del rapporto, possa ritenersi effettuato con somme rientranti nella disponibilità del correntista fallito anziché con mezzi propri dell’istituto di credito.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione. Pres. Cristiano – Rel. Vella con la ordinanza n. 7957 del 25 marzo 2024.
Nel caso di specie, la banca ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma nella parte in cui aveva rigettato il suo appello incidentale contro la sentenza del Tribunale di Latina, la quale aveva dichiarato inefficaci, ex art. 44 L.Fall., i pagamenti di cinque assegni bancari tratti effettuati dalla società poi fallita sul conto corrente acceso presso i suoi sportelli, presentati all’incasso a partire dal giorno della dichiarazione del fallimento, che essa aveva eseguito in favore dei terzi portatori dei titoli nonostante il conto risultasse scoperto, e l’aveva condannata, per l’effetto, a restituire al Fallimento il complessivo importo di Euro 29.309,93.
La Corte d’Appello, in particolare, aveva affermato che le somme utilizzate per i pagamenti rientravano nella disponibilità della fallita.
La Suprema Corte riteneva il motivo fondato, posto che, ai sensi dell’art. 78 l. fall., con la dichiarazione di fallimento di una delle parti si verifica lo scioglimento automatico del rapporto di conto corrente, cristallizzando, alla corrispondente data, i rapporti di debito/credito tra le parti medesime.
Di conseguenza, nel caso in cui la banca paghi assegni tratti a seguito dello scioglimento del rapporto, le somme pagate non potranno considerarsi nella disponibilità del correntista fallito ma dell’istituto di credito.
Sulla base di questi motivi, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, con condanna della società fallita delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTO CORRENTE – INDEBITO: non basta la produzione dell’estratto conto dei soli riassunti scalari
L’ACCERTAMENTO IN FATTO SVOLTO DAL GIUDICE DI MERITO, È SINDACABILE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ SOLO PER VIZIO DI MOTIVAZIONE
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LA PRODUZIONE PARZIALE NON IMPEDISCE L’ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DEL DARE E DELL’AVERE FRA LE PARTI
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Bisogni – Rel. Zuliani | 09.02.2023 | n.4083
RIPETIZIONE INDEBITO: ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO INTEGRALI
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Sentenza | Tribunale di Sulmona, Giudice Angelo di Francescantonio | 09.02.2021 | n.39
RIPETIZIONE INDEBITO: LA MANCATA PRODUZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO COMPORTA IL RIGETTO DELLA DOMANDA
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Sentenza | Tribunale di Potenza, Giudice Amleto Pisapia | 03.12.2019 | n.996
NELLA PRIMA IPOTESI PUÒ IMPIEGARE ULTERIORI MEZZI DI PROVA VOLTI A FORNIRE INDICAZIONI CERTE E COMPLETE
Sentenza | Corte di Cassazione, I Sez. Civile, Pres. De Chiara – Rel. Falabella | 02.05.2019 | n.11543
LA MANCATA PRODUZIONE IMPONE IL RIGETTO DELLA DOMANDA
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Francesca Gomez de Ayala | 16.02.2018 | n.1683
RIPETIZIONE INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE INTEGRALMENTE GLI ESTRATTI CONTO
LA PRODUZIONE PARZIALE TESTIMONIA IL REGOLARE INVIO DEGLI ESTRATTI CONTO ED IL CLIENTE HA L’ONERE DI CONSERVAZIONE
Sentenza | Tribunale di Bari, Dott. Sergio Cassano | 22.03.2017 | n.1585
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