Costituisce onere dell’attore produrre il contratto di conto corrente ed i relativi estratti conto, atteso che solo la produzione di detta documentazione consente, da un lato, di accertare la dedotta illegittimità delle clausole impugnate e, dall’altro, di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, verificando la concreta applicazione di addebiti illegittimi.
Ai fini della ricostruzione dei rapporti dare/avere tra le parti, non appare utilizzabile il criterio dell’azzeramento del saldo contabile (cd. “saldo zero”) quando la banca è parte resistente. Tale criterio, infatti, rappresenta uno strumento sanzionatorio a carico dell’istituto di credito solo quando lo stesso sia parte attrice, inadempiente alla produzione di tutti gli estratti conto relativi al periodo di accertamento; pertanto, onde evitare che possa avvantaggiarsi di un eventuale saldo a proprio credito, se ne ammette, appunto, l’azzeramento.
Questi i principi di diritto espressi dal Tribunale di Pescara, Giudice Cleonice G. Cordisco, con la sentenza n. 692 del 25 giugno 2020.
Tale pronuncia assume particolare rilevanza in merito all’assolvimento dell’onere della prova, nelle azioni di ripetizione indebito, e all’impossibilità di ricostruire in maniera attendibile il rapporto di conto corrente stante la discontinuità degli estratti.
Nel caso di specie, sono stati prodotti il contratto di conto corrente nonchè quello di affidamento, mentre è in gran parte carente, lacunosa ed incompleta la produzione degli estratti conto. La banca convenuta ha prodotto tutta la documentazione contabile in suo possesso entro il limite di conservazione decennale di cui all’art. 119 TUB. Pertanto, non può essere utilizzato il criterio del “saldo zero”, che prevede l’azzeramento del saldo contabile, come invece aveva sostenuto anche il consulente tecnico d’ufficio: si tratta di metodologia non conforme all’impianto normativo e giurisprudenziale (cfr. Cass. n.11543/19, n.24049/19 e n.30822/18; si veda, altresì, Corte Appello di Bologna, 25 giugno 2019, n.2006).
L’unico principio idoneo a produrre risultati attendibili, secondo il Giudice, è quello della continuità documentale che, tuttavia, nella specie non può trovare concreta e pratica applicazione. Infatti, la considerevole discontinuità degli atti riguardanti il rapporto contrattuale di cui trattasi, in maggior parte riferita ad un periodo non compreso nel limite di conservazione decennale di cui all’art. 119 TUB, comporta l’impossibilità di ricostruire i rapporti dare/avere, con conseguenze che non possono che andare a carico della parte che ha assunto processualmente e sostanzialmente il ruolo di attrice.
Pertanto, non essendo possibile ricostruire il saldo di conto corrente né – dunque – accertare la sussistenza di eventuali illegittimi addebiti, la domanda sul punto è stata rigettata.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTO CORRENTE: IL CORRENTISTA CHE PRODUCA ESTRATTI INCOMPLETI NON PUÒ INVOCARE L’APPLICAZIONE DEL “SALDO ZERO”
L’ORDINE DI ESIBIZIONE INADEMPIUTO NON PUÒ SOPPERIRE ALLA CARENZA DEI DOCUMENTI NECESSARI PER LA ESATTA QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO VANTATO DAL CLIENTE
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. Aponte – Rel. Velotti | 25.06.2019 | n.2006
CONTO CORRENTE: ALLA MANCATA PRODUZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO SI PUÒ SOPPERIRE DIVERSAMENTE A SECONDA CHE IL CORRENTISTA SIA CONVENUTO O ATTORE
NELLA PRIMA IPOTESI PUÒ IMPIEGARE ULTERIORI MEZZI DI PROVA VOLTI A FORNIRE INDICAZIONI CERTE E COMPLETE
Sentenza | Corte di Cassazione, I Sez. Civile, Pres. De Chiara – Rel. Falabella | 02.05.2019 | n.11543
INDEBITO SALDO ZERO: IL CORRENTISTA NON PUÒ PRETENDERE L’AZZERAMENTO DEL SALDO DEBITORIO DOCUMENTATO
È ONERE DEL CLIENTE PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO DALL’INIZIO DEL RAPPORTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI civile, Pres. Scaldaferri – Rel. Falabella | 04.12.2017 | n.28945
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