In tema di conto-corrente bancario, nell’ipotesi in cui esso sia cointestato a più persone, vige una presunzione iuris tantum di pari titolarità, che comporta un’ inversione dell’onere probatorio a carico di chi intenda metterla in discussione.
L’art. 1854 c.c. prevede che gli intestatari siano creditori o debitori in solido dei saldi del conto, nei rapporti con la banca mentre, nei rapporti tra correntisti, l’art. 1298 c.c. stabilisce che i debiti e i crediti solidali siano ripartiti ugualmente, a meno che il titolo non disponga diversamente.
Pertanto, l’onus probandi grava sulla parte che intenda dedurre una situazione giuridica diversa da quella della cointestazione del conto.
E’ quanto affermato dal Tribunale di Roma, Sez VIII civ., Giudice Maria Lucarelli nella sentenza del 28.05.2021 n.9420
Nel caso di specie, un’ erede legittima agiva in giudizio contro la madre e le sorelle coeredi che avevano chiuso dei conti correnti cointestati con il de cuius, in virtù della comunione legale tra coniugi.
L’attrice lamentava, pertanto, la lesione della sua quota ereditaria, in quanto il danaro trasferito risultava per metà del defunto padre e avrebbe dovuto confluire nell’asse ereditario da dividere tra i coeredi.
Il Giudice considerava pienamente fondata la domanda di accertamento della proprietà di tali provviste, al fine di ricostituire la massa ereditaria.
Invero, veniva riconosciuto il diritto dell’attrice ad ottenere la somma a lei spettante, in quanto parte dell’eredità sottratta alla successione con operazioni di distrazione effettuate da parte delle altre coeredi.
Pertanto, la domanda attorea veniva accolta, con condanna alle spese delle convenute.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTO CORRENTE: LA COINTESTAZIONE NON COMPORTA LA CESSIONE DEL CREDITO
PER DIVENTARE CONTITOLARE SOSTANZIALE OCCORRE UNA CESSIONE O UNA DONAZIONE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. Terza, Pres. Armano –Rel. Gianniti | 03.09.2019 | n.21963
NON RILEVA CHE L’ESPOSIZIONE DEBITORIA DISCENDA DAL FINANZIAMENTO ACCORDATO IN FAVORE DI UNO SOLO DI ESSI
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Ambrosio – Rel. Falabella | 07.04.2017 | n.9063
LA COINTESTAZIONE DI UN CONTO CORRENTE NON CONFIGURA UNA DONAZIONE INDIRETTA
LA DOPPIA FIRMA ALL’APERTURA DI UN CONTO CORRENTE NON È SUFFICIENTE AL PERFEZIONAMENTO DI UNA DONAZIONE INDIRETTA
Sentenza | Cassazione civile, sezione seconda | 16.01.2014 | n.809
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