In tema di conto corrente, la produzione dell’estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali; là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d’ufficio, secondo l’insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Chiara – Rel. Fidanzia, con la sentenza n. 30570 del 3 novembre 2023, secondo cui non è più ritenuto imprescindibile il deposito integrale degli estratti conto ai fini della dimostrazione del credito da indebito del correntista, potendo questo essere provato aliunde, con l’utilizzo di altri elementi di prova purché forniscano indicazioni certe e complete del credito, focalizzando la propria attenzione sull’accertamento in fatto svolto dal giudice di merito, che è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione.
Accadeva che il Tribunale di Salerno condannava la banca al pagamento di euro 132.880,09 a favore del creditore cessionario dei crediti del cedente, una società correntista presso l’istituto di credito, a titolo di restituzione di quanto indebitamente percepito dalla banca nel corso del rapporto di conto corrente bancario.
Il creditore cessionario proponeva appello avverso la decisione di prime cure.
La Corte d’Appello di Salerno, in accoglimento dell’appello, rigettava la domanda evidenziando che l’appellante aveva prodotto in giudizio solo i riassunti scalari, documenti che informano soltanto i titolari dei conti correnti di eventuali interessi debitori o creditori e contengono la sequenza dei saldi positivi o negativi ottenuta raggruppando tutte le operazioni con eguale data di valuta al fine del calcolo dei numeri debitori e creditori.
La Corte, inoltre, metteva in luce che il riassunto scalare è solo un “collegato” dell’estratto conto, che rappresenta il documento riepilogativo di tutte le operazioni effettuate dai contraenti sul conto corrente.
Contro questa sentenza il creditore proponeva ricorso in Cassazione, sulla base di tre motivi.
Con il terzo motivo lamentava che la Corte d’Appello, affermando l’inidoneità a monte, dei riassunti scalari a fornire la prova del credito da indebito del correntista era incorsa nel vizio di ultrapetizione.
In ogni caso, il ricorrente deduceva che il valore probatorio dei riassunti scalari per il calcolo dell’indebito è fuori discussione perché ben consentono i raccordi tra relativi periodi di durata del rapporto creditizio, ancorché solo per valuta, e non per la data della singola operazione, come, del resto, riscontrato nella presente causa dal CTU. 6.
La Suprema Corte riteneva tale motivo è inammissibile, affermando che è principio ormai consolidato quello secondo cui nei rapporti bancari la produzione dell’estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali; qualora tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato la ricostruzione operata dal consulente tecnico d’ufficio secondo l’insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito.
Nel caso di specie, il creditore aveva prodotto solo i riassunti scalari senza aver cura di riportare nel ricorso, neppure in forma riassuntiva, con riferimento alla questione dei riassunti scalari, il tenore delle censure svolte dalla Banca nei motivi d’appello.
La Cassazione rigettava il ricorso, condannando i ricorrenti in solido alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA PRODUZIONE PARZIALE NON IMPEDISCE L’ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DEL DARE E DELL’AVERE FRA LE PARTI
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Bisogni – Rel. Zuliani | 09.02.2023 | n.4083
RIPETIZIONE INDEBITO: ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO INTEGRALI
IN MANCANZA NON È POSSIBILE RICOSTRUIRE L’INTERO RAPPORTO BANCARIO E DETERMINARE IL SALDO FINALE
Sentenza | Tribunale di Sulmona, Giudice Angelo di Francescantonio | 09.02.2021 | n.39
RIPETIZIONE INDEBITO: LA MANCATA PRODUZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO COMPORTA IL RIGETTO DELLA DOMANDA
IL CORRENTISTA DEVE PROVARE IN GIUDIZIO L’INTERA ED INTEGRALE SEQUENZA
Sentenza | Tribunale di Potenza, Giudice Amleto Pisapia | 03.12.2019 | n.996
NELLA PRIMA IPOTESI PUÒ IMPIEGARE ULTERIORI MEZZI DI PROVA VOLTI A FORNIRE INDICAZIONI CERTE E COMPLETE
Sentenza | Corte di Cassazione, I Sez. Civile, Pres. De Chiara – Rel. Falabella | 02.05.2019 | n.11543
LA MANCATA PRODUZIONE IMPONE IL RIGETTO DELLA DOMANDA
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Francesca Gomez de Ayala | 16.02.2018 | n.1683
RIPETIZIONE INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE INTEGRALMENTE GLI ESTRATTI CONTO
LA PRODUZIONE PARZIALE TESTIMONIA IL REGOLARE INVIO DEGLI ESTRATTI CONTO ED IL CLIENTE HA L’ONERE DI CONSERVAZIONE
Sentenza | Tribunale di Bari, Dott. Sergio Cassano | 22.03.2017 | n.1585
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