ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Aldo Bissi del foro di Milano
A differenza del saldaconto, che riveste efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, l’estratto conto, trascorso il necessario periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume invece carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente.
Tale efficacia probatoria introduce una presunzione iuris tantum vincibile con la prova contraria, con la conseguenza che le risultanze degli estratti conto possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Monza, dott.ssa Caterina Giovanetti, con sentenza n. 1673, depositata il 09.06.2015.
Nel caso di specie, il debitore principale ed i fideiussori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo mediante il quale, su ricorso della Banca, era stato loro ingiunto il pagamento di una somma rivendicata in parte a titolo di restituzione di un finanziamento chirografario, in altra parte quale saldo passivo del conto corrente intestato alla società debitrice principale.
A fondamento della spiegata opposizione, debitore e garanti eccepivano, in via del tutto generica, l’applicazione in entrambi i contratti di anatocismo, di interessi non pattuiti, di interessi usurari, di commissioni di massimo scoperto non pattuite e di spese collegate usurarie, chiedendo ordinarsi ex art. 210 c.p.c., alla Banca, opposta l’esibizione in giudizio dei rendiconti bancari, nonché disporsi C.T.U. contabile. Gli opponenti, pertanto, concludevano per la revoca del provvedimento monitorio.
Si costituiva in giudizio la Banca, la quale eccepiva preliminarmente l’inammissibilità dell’opposizione, in quanto tardiva, contestando nel merito ogni avverso addebito.
Rigettata l’istanza di CTU articolata da parte opponente e ritenuta fondata la preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dalla Banca, il Tribunale ha rilevato la tardività dell’opposizione sollevata dal debitore principale e dai fideiussori, dichiarandone l’inammissibilità, rigettando nel merito l’unica impugnativa tempestivamente articolata – sollevata da uno dei garanti.
Nel motivarne il rigetto, il Giudice adito ha anzitutto rilevato che “il contratto di conto corrente, il contratto di finanziamento chirografario e la fideiussione risultano tutti prodotti a corredo del ricorso monitorio, unitamente alla certificazione ex art. 50 TUB, al piano di ammortamento del finanziamento ed alla lettera di messa in mora. Tale documentazione è poi stata integrata e completata dalla BANCA S.P.A. nella fase di merito introdotta con l’opposizione mediante la produzione in giudizio di tutti i contratti di apertura di credito, del documento di sintesi relativo al contratto di apertura di credito e di tutti gli estratti conto relativi“.
L’ulteriore passaggio, particolarmente significativo sul piano probatorio, attiene poi alla mancata contestazione, da parte degli opponenti, degli estratti conto trasmessi e prodotti dalla Banca, con la conseguenza che “la creditrice opposta ha offerto piena prova della sussistenza e dell’entità del proprio credito“, anche in considerazione della totale carenza di contestazioni da parte dell’opponente, dovendosi pertanto ritenere provati i fatti addotti dalla convenuta ai sensi dell’art. 115 c.p.c..
L’accertamento del credito, così come risultante dalle prodotte allegazioni, è da ritenersi radicato anche nei confronti dei fideiussori, oltre che del correntista.
Relativamente all’unica opposizione tempestivamente proposta, il Giudice ha ritenuto radicalmente infondate nel merito le censure relative all’illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, della commissione di massimo scoperto, di interessi ultralegali non pattuiti, di interessi usurari e di spese, rilevando che “la contestazione è genericamente svolta e non correlata dalla indicazione nemmeno a campione dei trimestri in cui risultano addebitate tali poste asseritamente illegittime, sicché le cifre indicate nell’atto di opposizione si risolvono in affermazioni apodittiche del tutto svincolate da riferimenti al rapporto effettivamente intercorso tra le parti“.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi:
ESTRATTO CONTO: SPETTANO AL CLIENTE LE SPECIFICHE CONTESTAZIONI
IL CLIENTE NON DEVE AVANZARE GENERICHE CONTESTAZIONI MA ADDEBITI SPECIFICI E CIRCOSTANZIATI SULLE SINGOLE POSTE DALLE QUALI DISCENDE IL SALDO CREDITIZIO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Unico dott.ssa Pasqualina Condello | 09-01-2012
Nei contratti bancari di conto corrente, spetta al cliente avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall’istituto di credito e comunicato in estratto.
ESTRATTI CONTO: LA MANCATA CONTESTAZIONE COSTITUISCE ARGOMENTO DI PROVA
IL SILENZIO SERBATO PER LUNGHI MESI, DOPO IL RICEVIMENTO DEGLI ESTRATTI CONTO COSTITUISCE UN ARGOMENTO LOGICO PER L’APPROVAZIONE DEGLI ESTRATTI
Sentenza | Cassazione Civile, Sezione Prima | 28-05-2012 | n.8457
L’omessa contestazione degli estratti conto da parte del correntista costituisce elemento dal quale trarre il convincimento per il giudice del merito sulla correttezza delle operazioni ivi contemplate.
ESTRATTI CONTO: LA MANCATA CONTESTAZIONE DEL CORRENTISTA VINCOLA ANCHE IL GARANTE
LA DEFINITIVITÀ DEGLI ESTRATTI CONTO, NON TEMPESTIVAMENTE CONTESTATI, VALE ANCHE NEI CONFRONTI DEL FIDEIUSSORE DEL CORRENTISTA IL QUALE NON POTRÀ PIÙ OBIETTARLI
Sentenza | Cassazione Civile, Sezione Prima | 18-09-2008 | n.23807
In tema di conto corrente bancario, ai sensi degli artt.1832 e 1857 cc, la mancata contestazione dell’estratto conto da parte del correntista nel termine pattuito ne comporta approvazione. Tale approvazione produce effetti anche nei confronti del fideiussore.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 319/2015