ISSN 2385-1376
Testo massima
La sentenza in rassegna enuncia, tra l’altro, due principi rilevanti ancorché, in verità, non proprio nuovi nel panorama della giurisprudenza di merito e di legittimità, che è comunque importante richiamare in quanto ribadiscono un orientamento che costituisce un utile riferimento per l’interprete nel difficile lavoro di ricerca ed individuazione della disciplina giuridica del caso concreto sottoposto al suo esame.
Con il primo, la Suprema Corte, Sezione Terza, Pres. Russo Rel. Lanzillo, ricorda che “la legge non impone agli Istituti di Credito la consegna di atti diversi da quello che contiene la regolamentazione del contratto stipulato tra le parti e la sanzione di nullità/inefficacia che, a tutela della controparte, assiste l’inadempimento del suddetto obbligo, non può essere estesa analogicamente ai casi da essi non previsti, considerata la tassatività delle cause di nullità degli atti ed in particolare degli atti di commercio“.
Nello specifico era stato il fideiussore a sostenere, in una opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un Istituto di Credito, proposta dal medesimo e tardivamente dal debitore principale, l’obbligo della banca di consegnargli il contratto di conto corrente tra la medesima ed il debitore, da lui garantito, con la conseguenza che la fideiussione doveva considerarsi nulla. L’eccezione, ritenuta infondata dai due giudici di merito, veniva riproposta con apposito motivo al Giudice di legittimità, il quale la rigettava in ragione della considerazione soprariportata stante anche il fatto che le esigenze di tutela del fideiussore contro le garanzie inconsapevolmente concesse possano essere assicurate da uno sforzo di diligenza del fideiussore medesimo, il quale prima di impegnarsi dovrebbe verificare preventivamente “i termini della questione”, per così dire, chiedendo al debitore il documento, ottenibile agevolmente da lui stesso, dalla Banca, gestendo al meglio i propri interessi secondo il tradizionale principio del caveat emptor espresso da giuristi della antichità in tema di compravendita.
La questione del diritto del fideiussore ad avere dalla Banca la documentazione inerente il rapporto garantito, intercorrente tra la stessa ed il debitore principale, è stata, come accennato più volte, affrontata soprattutto nella giurisprudenza di merito segnalandosi ex multis una articolata e precisa sentenza del Tribunale di Napoli del 28/02/2014 n. 3168 (http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-omnibus-la-banca-non-deve-consegnare-al-garante-i-documenti-relativi-al-rapporto-garantito.html), il quale anticipando la Cassazione, ha affermato lo stesso principio per cui la Banca è tenuta a comunicare solo il dato numerico del debito entro i limiti dell’importo garantito dal fideiussore e non anche (perché non previsto da alcuna norma) a consegnare i documenti inerenti al rapporto garantito.
Ed invero l’art. 119 del d.lgs 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce modalità e termini per avere dalla banca la documentazione relativa al rapporto, riservata comunque (alla luce di innegabili principi di trasparenza bancaria) al cliente. Tale sostantivo non può essere interpretato in maniera estensiva atteso anche il carattere accessorio che lega l’obbligazione di garanzia a quella principale, consentendo eventualmente al fideiussore di sollevare egli stesso eccezioni inerenti al rapporto principale ma non (come precisa Cass. 09/11/2007 n. 23991) a far sì che le disposizioni dettate dal legislatore, con riguardo a quest’ultimo rapporto si applichino automaticamente al contratto di fideiussione. Anche perché è del tutto ragionevole ritenere che il fideiussore nel momento di prestare la garanzia si assicura tutte le informazioni dal debitore al quale ultimo la Banca è tenuta ad offrire.
Con il secondo principio la Cassazione chiarisce che “l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal debitore principale, se dichiarata inammissibile, fa sì che l’ingiunzione passi in giudicato nei confronti dello stesso, senza influire sulla situazione processuale e sostanziale venutasi a creare a seguito della opposizione proposta dal fideiussore, essendo le due posizioni scindibili e inidonee a dar luogo a litisconsorzio processuale“.
Afferma la Cassazione sul punto che la situazione debitoria del debitore principale non è che la conseguenza dell’applicazione della norme processuali in tema di giudicato mentre quella del fideiussore deriva dalla disciplina sostanziale del rapporto quale è stato regolato dai giudici di merito in accoglimento dell’opposizione che egli -a differenza della moglie- ha fatto vittoriosamente valere in giudizio, con la tempestiva opposizione all’ingiunzione.
Il tema della accessorietà della garanzia fideiussoria, evocato per quanto attiene al diritto del fideiussore di ottenere dalla Banca la documentazione del rapporto garantito, viene indirettamente riproposto nella seconda parte della sentenza in rassegna laddove viene considerata la scindibilità della posizione del debitore principale e quella del fideiussore, inidonee a dar luogo a litisconsorzio processuale.
È bene rammentare che la dottrina e la giurisprudenza fanno derivare detta scindibilità del carattere accessorio della obbligazione fideiussoria rispetto a quella del debitore principale nel senso che allorché nella fattispecie concreta si ravvisi un rapporto di dipendenza tra le stesse allora il giudicato formatosi tra creditore garantito e debitore è opponibile al fideiussore producendo effetti riflessi nei confronti di quest’ultimo, a differenza di quanto disposto dall’art. 1306 CC.
Ciò si deduce dall’art. 1939 CC e soprattutto dall’art. 1945 CC laddove consente al fideiussore di opporre al creditore “tutte le eccezioni che spettano al debitore principale” con esclusione, di conseguenza, di quelle che quest’ultimo non potrebbe opporre perché coperte da giudicato. In questo senso vedasi Cassazione 01/10/2012 n° 1669 la quale ha aggiunto che, stante il carattere solidale delle obbligazioni del debitore principale e del fideiussore, non servirebbe litisconsorzio necessario tra di essi potendo il creditore agire nei confronti degli obbligati a titolo diverso.
Purtuttavia il litisconsorzio facoltativo nella fase di costituzione in giudizio diventerebbe processualmente necessario nei successivi gradi dovendo la qualcosa essere coniugata con il diritto di difesa, con conseguente applicabilità dell’art. 331 CPC (integrazione del contraddittorio qualora l’appello del fideiussore non sia stato notificato al debitore principale).
Sintetizzando, può affermarsi che nella c.d. solidarietà fideiussoria la posizione del garante sarebbe per così dire vincolata ai destini dell’obbligazione principale, a differenza della c.d. obbligazione solidale non fideiussoria ove mancherebbe quella accessorietà che possa permettere il ricordato effetto ri-flesso del giudicato.
In tale ultima direzione si muove la sentenza in rassegna laddove viene detto che il debitore principale è vincolato dal giudizio formatosi nei suoi confronti a differenza del fideiussore (condebitore solidale) che resta soggetto alla disciplina di cui all’art. 1306 CC secondo cui “la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido o tra il debitore e uno dei creditori in solido non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori”.
Se questa è la conclusione sul piano dell’efficacia sul c.d. giudicato, occorre verificare quali siano gli elementi qualificanti una figura contrattuale rispetto ad un’altra ditalché possa applicarsi la diversa disciplina giuridica testé ricordata.
Sul punto, è utile richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità come compendiati nella eloquente decisione 09/11/2006 n° 23900 (ma vedasi anche, Cass. 20/04/2004 n. 7502; Cass. 23/06/2009 n.14621; Cass. 23/06/2014 n. 1420): “Per distinguere il contratto autonomo di garanzia (al cui catalogo apparterrebbe quello oggetto della decisione de qua) da un contratto di fideiussione risulta fondamentale la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e l’obbligazione di garanzia, potendosi considerare, ai fini della qualificazione della garanzia, anche il contenuto dell’accordo tra debitore principale e garante. La caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione, infatti, è l’assenza dell’elemento dell’accessorietà della garanzia, integrata dal fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione posta dall’art. 1945 CC” Così, ad esempio (v. Cass. 23/06/2009 n° 14621; Cass. 09/11/2006 n. 23900; Trib. Napoli, 4.11.2010 in Red. Giuffrè 2011), è stato sostenuto che ricorra l’ipotesi di contratto autonomo di garanzia laddove una parte, a tale titolo, si obbliga ad eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore, indipendentemente dalla esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base e senza sollevare eccezione (salvo l’exceptio doli).
In pratica, fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante si obbliga piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore.
Per concludere, va ricordato un inconveniente di detta ricostruzione, già evidenziato da questa rivista (http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/banche-condannato-il-fideiussore-anche-se-l-obbligazione-garantita-e-nulla.html), potendo accadere, in presenza di una fideiussione in cui il garante rinuncia a far valere le eccezioni ex art. 1945 CC, connotando di autonomia il contratto di garanzia, che una opposizione a decreto ingiuntivo sia accolta per nullità delle obbligazioni garantite ma il garante sia tenuto all’integrale pagamento, per effetto della ricordata qualificazione giuridica della fideiussione, da ricondurre alla figura appena ricordata. Una situazione che, come giustamente rilevato in detto commento, “offre al creditore una garanzia rinforzata che prescinde, quanto all’obbligo di pagamento, dalla validità della obbligazione principale, con la assunzione di un impegno del garante più qualificato ed intenso di quello che scaturisce da un ordinario contratto di fideiussione”.
La “replica” di detto inconveniente, che genera situazioni paradossali, si può rinvenire in altre decisioni del Tribunale partenopeo, 14/03/2013 n.3583 e 30/09/2013 n.10750 (http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-bancaria-la-garanzia-si-estende-anche-alle-obbligazioni-nulle.html – http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-bancaria-l-assenza-dell-elemento-dell-accessorieta-configura-un-contratto-autonomo-di-garanzia.html).
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 265/2014