La Banca ha la facoltà di agire in giudizio per il pagamento del solo saldo debitore del conto anticipi, saldo rappresentante le somme capitali anticipate e non rimborsate, senza agire per il saldo del conto corrente ordinario.
In caso di mancato incasso del credito anticipato e di mancato rimborso dell’anticipazione da parte del cliente, la Banca è facoltizzata ad addebitare il conto corrente ordinario e ogni altro rapporto o conto del Cliente stesso, anche in caso di incapienza.
Il carattere facoltativo dell’addebito in conto dell’anticipazione scaduta implica, peraltro, che la Banca ha facoltà di non addebitare il conto ordinario e agire invece autonomamente per il recupero dell’anticipazione concessa e non rimborsata alla scadenza.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torino, Giudice Enrico Astuni, con la sentenza del 24 ottobre 2018.
Un istituto di credito ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una società e dei suoi due fideiussori in virtù dell’esposizione debitoria maturata per anticipazioni su fatture pertinenti a un conto corrente acceso presso la stessa.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione la debitrice e i fideiussori contestando, in primis, l’incompletezza della documentazione versata in atti dalla banca stante la mancata produzione del contratto di c/c collegato al conto anticipi e dell’estratto conto (movimenti, riassunti scalari e riepilogo delle competenze) completo.
Gli opponenti hanno, altresì, contestato l’indebita applicazione di interessi anatocistici sul c/c funzionalmente collegato al conto anticipo fatture oggetto del decreto ingiuntivo nonché l’indebita applicazione della commissione di massimo scoperto.
In via riconvenzionale, essi hanno, inoltre, richiesto il risarcimento del danno per violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale, avendo la banca rifiutato l’offerta di definizione a saldo e stralcio avanzata dalla società.
Costituitasi in giudizio, la banca ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ribadendo che oggetto del giudizio doveva intendersi il solo debito per anticipazioni non rimborsate (e non il c/c ordinario.) Inoltre, l’istituto di credito ha allegato alla comparsa di risposta il contratto di accensione di quest’ultimo c/c ed è stata autorizzata alla produzione in forma cartacea di estratti conto, riassunti scalari e comunicazioni periodiche alla clientela.
Il Giudice, nel dirimere la controversia, ha evidenziato che la domanda monitoria ha riguardato esclusivamente il debito per anticipazioni e si è, poi, soffermato sulle modalità di funzionamento della linea di credito per anticipazioni su fatture.
Al riguardo, l’organo giudicante ha rappresentato che, ai sensi di quanto disposto nella Sezione III delle condizioni generali di contratto, l’anticipazione può essere effettuata direttamente sul conto corrente ordinario del Cliente o a valere su conto apposito (Conto Anticipi) acceso a nome del Cliente, nel qual caso le somme anticipate dalla Banca verranno registrate a debito di tale Conto Anticipi e messe a disposizione del Cliente mediante accredito in conto corrente ordinario.
In tal senso, la posizione a debito aperta con l’anticipazione viene fisiologicamente chiusa mediante incasso della fattura anticipata e corrispondente accredito del conto anticipi e ogni fattura è anticipata salvo buon fine.
Il Tribunale ha, altresì, rappresentato che nel caso di mancato incasso del credito anticipato e di mancato rimborso dell’anticipazione da parte del cliente, l’istituto di credito può addebitare il conto corrente ordinario e ogni altro rapporto o conto del Cliente stesso, anche in caso di incapienza oppure scegliere di non addebitare il conto ordinario e agire invece autonomamente per il recupero dell’anticipazione concessa e non rimborsata alla scadenza.
Con riferimento al caso di specie, dunque, il Giudice ha ritenuto che, trattandosi di una linea di credito per anticipazioni regolata mediante distinto conto anticipi, rientrava nelle facoltà della banca agire in giudizio per il pagamento del solo saldo debitore del conto anticipi, senza dover procedere alla ricostruzione del saldo di conto corrente ordinario di corrispondenza.
All’esito di tale iter argomentativo il Tribunale di Torino ha, pertanto, confermato il decreto ingiuntivo opposto ed ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dagli attori, con conseguente condanna in solido alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
CONTO CORRENTE: LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SI ESTENDONO AL CONTO ANTICIPI
LA MOVIMENTAZIONE DI PIÙ CONTI CORRENTI NELL’AMBITO DELL’ANTICIPAZIONE BANCARIA NON INTACCA L’UNITARIETÀ DEL RAPPORTO BANCA – CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Messina, Dott.ssa Maria Carmela D’Angelo Balba | 10.03.2015 | n.592
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