Segnalata dall’avv. Francesco Florimonte del foro di Salerno
La banca può negare il rilascio di un nuovo libretto degli assegni al correntista ove ravvisi un utilizzo irregolare del servizio di pagamento con assegni postdatati e talvolta privi di copertura immediata trattandosi di un rifiuto giustificato da ragioni di cautela cui un accorto banchiere è tenuto ad attenersi.
Questo è il principio espresso nella sentenza n. 5666 del 12.12.2016 del Tribunale di Salerno, Giudice Dott. Guerino Iannicelli, nell’ambito di una controversia avente ad oggetto il risarcimento danni per il mancato rilascio di un nuovo carnet di assegni.
Il contratto di conto corrente contiene espressamente una convenzione di assegno, che attribuisce al correntista il diritto di disporre della provvista mediante assegni bancari e obbliga la banca a prestare il servizio di cassa pagando all’ordine del prenditore le somme indicate nel titolo nei limiti dei fondi disponibili.
Nel caso di specie, un correntista agiva in danno di una Banca con la quale intratteneva il contratto di conto corrente sul presupposto che, in violazione degli obblighi di buona fede, l’Istituto di credito avesse illegittimamente rifiutato il rilascio del carnet malgrado il conto avesse capienza di fondi.
Si costituiva in giudizio la Banca, la quale rappresentava il fatto che il conto era stato in precedenza utilizzato in modo irregolare e che più volte aveva sollecitato il cliente a versamenti immediati per far fronte ad assegni e per evitarne il protesto.
In particolare, la Banca legittimava il rifiuto al rilascio del carnet, atteso l’utilizzo irregolare del servizio di pagamento con assegni postdatati e talvolta priva di copertura immediata.
Il Tribunale rilevava che il comportamento oggetto di contestazione, avrebbe potuto, in astratto, configurare un inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dalla Banca.
Nel caso di specie, tuttavia, il Giudice precisava che la Banca può legittimamente negare il rilascio di un nuovo libretto degli assegni al correntista ove ravvisi un utilizzo irregolare del servizio di pagamento con assegni postdatati e talvolta privi di copertura immediata trattandosi di un rifiuto giustificato da ragioni di cautela cui un accorto banchiere è tenuto ad attenersi.
Per tali ragioni il Tribunale rigettava la domanda, con condanna del correntista al pagamento delle spese processuali
Per altri precedenti in materia, si veda:
PROTESTO: in mancanza di fondi è legittimo il rifiuto di pagamento della banca
Correntista condannato per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, dott.ssa Chiara Zompi | 06.07.2015 | n.955
CENTRALE RISCHI: anche se illegittima, non produce alcun danno non patrimoniale per il fideiussore
Sentenza | Tribunale di Napoli, articolazione territoriale di Casoria – dott. Giuliano Tartaglione | 31.01.2014 | n.1549
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