Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa
La cointestazione di un conto corrente, salvo prova di diversa volontà delle parti (ad es dell’esistenza di un contratto di cui la cointestazione fosse atto esecutivo ovvero del fatto che la cointestazione costituisca una proposta contrattuale, accettata per comportamento concludente), è di per sé atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto (e, quindi, rappresenta una forma di procura), ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente (ovvero dell’intestazione del deposito titoli che la banca detiene per conto del cliente) è una forma di cessione del credito (che il correntista ha verso la banca) e, quindi, presuppone un contratto tra cedente e cessionario.
Questo è il principio sancito dalla Corte di Cassazione, Sez. III, Pres. Armano –Rel. Gianniti, con l’ordinanza n. 21963 del 03.09.2019.
La vicenda ha tratto origine dal decesso di una signora, illo tempore unica intestataria di un c/c e relativo dossier titoli, che aveva poi provveduto a cointestare con due sue nipoti, le quali si sono impossessate di dette attività finanziarie, a danno dei figli superstiti della de cujus.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dei suddetti figli, confutando i Giudici di merito, in quanto la cointestazione di un conto corrente, salvo prova di diversa volontà delle parti (ad es. dell’esistenza di un contratto di cui la cointestazione fosse atto esecutivo ovvero del fatto che la cointestazione costituisca una proposta contrattuale, accettata per comportamento concludente), è di per sé atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto (e, quindi, rappresenta una forma di procura), ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente (ovvero dell’intestazione del deposito titoli che la banca detiene per conto del cliente) è una forma di cessione del credito (che il correntista ha verso la banca) e, quindi, presuppone un contratto tra cedente e cessionario, la cointestazione è di per sé una mera dichiarazione rivolta alla banca (nella quale, peraltro, nella specie, non risulta enunciata né la volontà di trasferire il credito e neppure la causa di tale cessione di credito, con conseguente nullità dell’ipotizzato contratto).
Se l’intestatario di un conto corrente bancario (o di un dossier titoli) ne dispone la cointestazione ad altri soggetti, costoro sono legittimati a effettuare operazioni da imputare a quel conto o a quel dossier, ma non divengono proprietari del denaro contabilizzato nel conto corrente (o, meglio, non di-vengono contitolari del credito spettante al correntista verso la banca) né divengono proprietari degli strumenti finanziari che sono contabilizzati nel dossier.
Dato che il versamento di denaro in un conto corrente genera che il depositante perde la proprietà del denaro depositato (che diviene di proprietà della banca) e, contemporaneamente, acquisisce un diritto di credito verso la banca alla restituzione di quanto versato, la Cassazione afferma che, per trasferire la titolarità del credito del correnti-sta verso la banca, non basta una mera attività di cointestazione del conto, ma occorre un vero e proprio contratto di “cessione del credito” di cui il correntista è titolare.
In sostanza, “cointestazione” non significa “comproprietà”. La cointestazione è, semmai, una presunzione di comproprietà, vale a dire che, fino a prova contraria (che non è soggetta a limitazioni), la giacenza di un conto (o i titoli iscritti in un dossier) appartengono in quote eguali ai cointestatari.
La cointestazione vale per permettere ai cointestatari di operare sul conto, a prescindere dal fatto che essi siano titolari del credito verso la banca, con effetto liberatorio per la banca stessa: nel senso che uno dei cointestatari non può lamentarsi con la banca per le operazioni compiute dall’altro.
Se, dunque, la cointestazione non è interpretabile come contitolarità del credito, ne consegue che è abusivo l’operato del cointestatario che si appropria di denaro nel conto che non gli appartiene; né può pretendere che la cointestazione lo autorizzi, perché affinché possa divenire contitolare del credito verso la banca senza aver versato nulla occorre che il cointestatario titolare del credito ceda (a titolo oneroso, cioè verso un corrispettivo) o doni pro-quota o per intero il suo credito verso la banca.
Alla luce delle sopraesposte argomentazioni, la Corte di Cassazione ha accolto i motivi di ricorso e, per l’effetto, cassato la sentenza impugnata con rinvio alla corte territoriale per un nuovo esame dell’appello e per la regolamentazione delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
COINTESTAZIONE LIBRETTO POSTALE: NON CONFIGURA UNA DONAZIONE INDIRETTA
Il denaro continua ad appartenere al soggetto che lo ha versato
Sentenza | Corte d’appello di Potenza, Pres. Collazzo – Est. Apicella | 04.09.2018 | n.550
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cointestazione-libretto-postale-non-configura-una-donazione-indiretta
DONAZIONE E CONTO CORRENTE: NULLA SE FATTA CON TRASFERIMENTO DI LIQUIDITÀ DI NON MODICO VALORE IN ASSENZA DI ATTO PUBBLICO
La nullità comporta il diritto a pretendere la restituzione della somma trasferita
Sentenza | Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili | 27.07.2017 | n.1872
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/donazione-e-conto-corrente-nulla-se-fatta-con-trasferimento-di-liquidita-di-non-modico-valore-in-assenza-di-atto-pubblico-2
LA COINTESTAZIONE DI UN CONTO CORRENTE NON CONFIGURA UNA DONAZIONE INDIRETTA
La doppia firma all’apertura di un conto corrente non è sufficiente al perfezionamento di una donazione indiretta
Sentenza | Cassazione civile, sezione seconda | 16.01.2014 | n.809
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/la-cointestazione-di-un-conto-corrente-non-configura-una-donazione-indiretta
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