Nelle azioni di ripetizione dell’indebito bancario la mera dichiarazione del cliente di non aver sottoscritto il contratto di conto corrente è irrilevante, dovendo il cliente provare positivamente la condictio indebiti con la produzione del contratto di conto corrente.
Una diversa interpretazione della disciplina in merito alla mancata produzione in giudizio dei contratti comporterebbe una indebita inversione di quell’onere della prova che è carico del cliente-attore.
In mancanza della produzione del contratto tutte le eventuali rimesse effettuate dalla correntista devono presumersi come meramente ripristinatorie della provvista, non avendo parte attrice dedotto in modo compiuto di avere effettuato, nel corso del rapporto, rimesse solutorie (ossia versamenti atti a ripianare una scopertura eccedente i limiti del fido qualificabili alla stregua di pagamenti).
Questi i principi espressi dal Tribunale di Teramo, Giudice Francesca Avancini con la sentenza n.138 del 15.02.2018
Un cliente agiva in giudizio ex art. 702 bis c.p.c. contro la Banca presso la quale aveva aperto un conto corrente, ancora in essere, rispetto al quale contestava: la mancata pattuizione scritta delle condizioni di regolamento dei conti, lo ius variandi unilaterale, l’addebito di ulteriori oneri che avrebbero determinato un superamento del tasso soglia, nonché il mancato riconoscimento di un ristoro globale a favore dello stesso ritenendolo erroneamente debitore dell’istituto di credito e comportando ciò l’espulsione dal mercato e il conseguente danno all’immagine commerciale.
Sulla base delle predette argomentazioni, la parte attrice chiedeva al Tribunale di pronunciarsi in ordine alla nullità dei contratti di conto corrente e delle relative clausole illegittime pattuite richiedendo: la ripetizione dell’indebito, l’accertamento del rispettivo rapporto obbligatorio tra le parti contraenti, nonché, eventualmente, di provvedere alla compensazione dei debiti reciproci condannando la banca al risarcimento dei danni cagionati.
Si costituiva in giudizio la Banca che deduceva che il contratto originario era stato sottoscritto ma che lo stesso era andato smarrito per cui chiedeva il rigetto della domanda sul presupposto che il tasso di interesse applicato al rapporto era stato pattuito per iscritto.
La causa, dopo il mutamento del rito, veniva riservata in decisione e la Banca ritirava il proprio fascicolo senza poi depositarlo per cui il Tribunale veniva chiamato a decidere la controversa sulla base delle sole allegazioni dell’attore.
Il Giudice ha richiamato il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in mancanza della prova dell’indebito gli eventuali versamenti effettuati dal correntista si presumono come meramente ripristinatori della provvista e non solutori, inoltre, la prova delle nullità contrattuali dedotte – seppure riguardano fatti negativi – deve ugualmente essere offerta anche per presunzioni ovvero attraverso la prova di fatti positivi incompatibili.
Il Tribunale ha ritento infondata la mera dichiarazione del cliente secondo la quale il rapporto di conto corrente fosse sorto senza la stipula di alcun contratto scritto, in quanto la stessa era in evidente contraddizione con l’avvenuta regolamentazione contabile del conto mediante periodico invio di estratti conto.
Ed invero, a fronte della specifica contestazione sul punto della banca convenuta, la quale aveva, al contrario, dedotto l’avvenuta stipula per iscritto in data 24.03.2003 e 1.9.2004 dei contratti di apertura di conto corrente e di apertura di credito, deducendo che tuttavia gli stessi erano poi andati smarriti come da denuncia sporta al riguardo, gli attori, sui quali come detto, grava interamente l’onere della prova, non avevano offerto alcun elemento di prova in ordine alla circostanza fattuale secondo la quale il rapporto di conto corrente, pacificamente intercorso tra le parti, sarebbe sorto senza la sottoscrizione di alcun documento contrattuale, non avendo essi neppure articolato alcuna istanza istruttoria al riguardo.
Una diversa interpretazione dei fatti di causa in merito alla mancata produzione in giudizio dei contratti comporterebbe una indebita inversione di quell’onere della prova per tutto quanto sopra detto gravante su parte attrice.
La mancata produzione del contratto di conto corrente è stata giudicata assorbente al fine di ritenere non provata la dichiarata condictio indebiti.
Sulla base delle argomentazioni suesposte, il Tribunale ha rigettato la domanda con condanna al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
INDEBITO: ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO INTEGRALI ANCORCHÈ RISALENTI AD OLTRE UN DECENNIO ANTERIORE
LA MANCATA PRODUZIONE IMPONE IL RIGETTO DELLA DOMANDA
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Francesca Gomez de Ayala | 16.02.2018 | n.1683
INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E CONTABILE
IMPOSSIBILE APPLICARE IL SALDO ZERO IN CASO DI UN PRIMO ESTRATTO CONTO A DEBITO PER IL CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Benevento, Dott. Gerardo Giuliano | 05.07.2017 | n.1317
RIPETIZIONE INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE INTEGRALMENTE GLI ESTRATTI CONTO
LA PRODUZIONE PARZIALE TESTIMONIA IL REGOLARE INVIO DEGLI ESTRATTI CONTO ED IL CLIENTE HA L’ONERE DI CONSERVAZIONE
Sentenza | Tribunale di Bari, Dott. Sergio Cassano | 22.03.2017 | n.1585
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