ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel caso in cui sul conto corrente vengano scontati effetti cambiari con firme false sia sulla girata degli effetti sia sulla distinta di sconto con accredito del netto ricavato sul conto, il correntista è obbligato al pagamento per effetto del versamento dell’importo degli effetti bancari sul suo conto corrente.
La falsità della sottoscrizione impedisce alla Banca di poter esercitare l’azione cambiaria nei confronti degli obbligati cambiari, potendo agire con l’azione causale nei confronti del soggetto a favore del quale è stato effettuato l’accredito degli importi, onde recuperare le somme anticipate.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sezione prima, con sentenza del 13/06/2013, n.14837, che ha chiarito in quale misura può incidere la falsità di una sottoscrizione nel rapporto di sconto di effetti cambiari, ove il netto ricavo è stato versato sul conto corrente.
La controversia nasceva dall’azione intentata dalla Banca per il recupero del credito ove la banca otteneva ingiunzione di pagamento per scoperto di conto corrente cointestato, ove erano state effettuate una pluralità di sconti effetti cambiari con anticipo in conto.
Avverso tale provvedimento monitorio, l’intimata proponeva opposizione, disconoscendo le sottoscrizioni apposte sugli effetti cambiari (e relative distinte) scontati dal marito della cointestataria, con anticipazione dei relativi importi sul conto corrente della stessa, e successivamente non onorati.
La Banca provvedeva alla chiamata in causa del marito della correntista che poteva aver apposto le sottoscrizioni disconosciute, chiedendo, nel merito, rigettarsi l’opposizione a decreto ingiuntivo.
Si costituiva il marito della correntista, riconoscendo che le operazioni sul conto corrente erano state effettuate da lui apponendo la firma falsa della moglie.
Il Tribunale di Firenze rigettava l’opposizione e tale decisione veniva confermata in appello.
Successivamente veniva proposto ricorso per Cassazione, che veniva rigettato anche con condanna al pagamento delle spese di lite atteso che la falsità della sottoscrizione sugli effetti cambiari e sulle relative distinte di sconto era irrilevante in quanto era pacifico che a seguito dello sconto degli effetti bancari in questione, l’importo era stato anticipato dalla Banca sul conto corrente della debitrice.
Orbene l’accertata invalidità della girata potrebbe impedire alla Banca l’esercizio dell’azione cambiaria nei confronti degli obbligati cambiari, ma non certo l’esercizio di una azione causale nei confronti della persona a cui favore sia stato effettuato (come nella specie) l’accredito degli importi, onde recuperare le somme anticipate.
Per tale motivo la Corte ha ritenuto che la debitrice fosse obbligata verso la Banca non in forza delle firme di girata, risultate “false“, bensì in relazione al rapporto di conto corrente, sul quale erano state anticipate le somme di cui agli effetti cambiari, incorporanti un credito verso terzi e che alle scadenze non erano stati onorati, e doveva pertanto restituire tali somme alla banca.
In conclusione la mera falsità della sottoscrizione sia degli effetti cambiari sia delle distinte è irrilevante, essendo determinate l’accredito dell’operazione bancaria sul conto corrente per cui la banca può legittimante agire in danno del cliente per il recupero delle somme anticipate.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19972/2006 proposto da:
M.E. CORRENTISTA DEBITRICE
– RICORRENTE –
contro
BANCA
– CONTRORICORRENTE –
contro
B.R. marito della M.E.(CORRENTISTA DEBITRICE)
– INTIMATO –
avverso la sentenza n. 119/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/01/2006;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo, emesso in data 22/02/1994, il Presidente del Tribunale di Firenze intimava a (CORRENTISTA DEBITRICE) M.E. e P.P., di pagare alla BANCA la somma di L. 160.677.751, per scoperto di conto corrente.
Proponevano ritualmente opposizione al provvedimento monitorio le intimate, disconoscendo le sottoscrizioni apposte su effetti cambiari (e relative distinte), scontati da B.R., marito della M.,E (CORRENTISTA DEBITRICE) con anticipazione dei relativi importi sul conto corrente della stessa, e successivamente non onorati.
Costituitasi, la Banca, chiedeva in via preliminare l’autorizzazione alla chiamata in causa di B.R., che poteva aver apposto le sottoscrizioni disconosciute, e, nel merito, rigettarsi l’opposizione.
Si costituiva B.R., riconoscendo che le operazioni sul conto corrente intestato a M.E. (CORRENTISTA DEBITRICE) erano state effettuate da lui, apponendo la firma falsa della moglie.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza in data 20/09/2003, rigettava l’opposizione.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la M.E (CORRENTISTA DEBITRICE), che pure proponeva domanda di manleva nei confronti del B.R.
Si costituiva la Banca che chiedeva il rigetto dell’appello e l’eventuale condanna di B.R. al risarcimento del danno.
Si costituiva pure B.R., che confermava quanto precisato in primo grado.
La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza in data 24 gennaio 2006, rigettava l’appello.
Ricorre per cassazione la M.E. (CORRENTISTA DEBITRICE)
Resiste con controricorso la BANCA, che pure deposita memoria per l’udienza.
Non ha svolto attività difensiva il B..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il PRIMO MOTIVO, la ricorrente lamenta violazione degli artt.214 e 216 cpc, artt.1418 e 1423 cc, sostenendo che la banca avrebbe dovuto chiedere la verificazione delle scritture private disconosciute.
Con il SECONDO MOTIVO, violazione dell’art.345 cpc, censurando la dichiarazione di inammissibilità della domanda di manleva nei confronti di B.R..
Con il TERZO, vizio di motivazione avendo la Corte di merito disatteso le risultanze emergenti dalla documentazione prodotta, senza fornire motivazione alcuna al riguardo.
Quanto al PRIMO MOTIVO, che appare infondato, va precisato che è bensì vero che la M. ebbe a disconoscere la propria firma, ma la banca propose la chiamata in causa del B., nonchè istanza di verificazione.
Il terzo chiamato, costituitosi in giudizio, ammise di aver personalmente apposto la “falsa” firma della moglie.
Venivano pertanto meno i presupposti per la verificazione, che è il mezzo di prova mediante il quale una parte chiede di accertare la autenticità della scrittura o della sottoscrizione disconosciuta.
Va altresì precisato che pacificamente il B.R scontò gli effetti bancari in questione, versando l’importo anticipato dalla Banca sul conto corrente della M. (CORRENTISTA DEBITRICE).
L’accertata invalidità della girata potrebbe impedire alla banca l’esercizio dell’azione cambiaria nei confronti degli obbligati cambiari, ma non certo l’esercizio di una azione causale nei confronti della persona a cui favore sia stato effettuato (come nella specie) l’accredito degli importi, onde recuperare le somme anticipate.
La M.E. (CORRENTISTA DEBITRICE) infatti non era obbligata verso la banca in forza delle firme di girata, risultate “false“, bensì in relazione al rapporto di conto corrente, sul quale erano state anticipate le somme di cui agli effetti cambiari, incorporanti un credito verso terzi e che alle scadenze non erano stati onorati, e doveva pertanto restituire tali somme alla banca.
Quanto al SECONDO MOTIVO, bene ha fatto la Corte di Appello a rigettare, in quanto inammissibile perchè proposta solo in appello, la domanda di manleva nei confronti del B.R.
La ricorrente afferma che la domanda di condanna era stata formulata dalla banca in primo grado, ma in esso la M.E. (CORRENTISTA DEBITRICE) non ne aveva proposto l’estensione. Non poteva certo essa, soltanto in appello, far propria una domanda avanzata dalla banca in primo grado.
Anche tale motivo appare pertanto infondato.
Il terzo motivo va dichiarato inammissibile.
La ricorrente si limita a precisare che la Corte di Appello ha disatteso le risultanze della documentazione in atti, senza alcun riferimento specifico ad essa. Al riguardo il motivo non è autosufficiente.
Afferma ancora la ricorrente che erroneamente la Corte di Appello non ha riconosciuto ad una sentenza del Tribunale Penale di Arezzo, affermante la responsabilità del B.R., il valore di cosa giudicata, attribuendo invece alla M.E.(CORRENTISTA DEBITRICE) una volontà di ratifica dell’operato del marito, del tutto insussistente.
Ma al riguardo la ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata:
non si disconosce infatti la responsabilità del marito nè acquista rilevanza l’eventuale ratifica del suo operato; si individua più precisamente, come si è detto, una responsabilità della M.E.(CORRENTISTA DEBITRICE) verso la banca, considerando il versamento dell’importo degli effetti bancari sul suo conto corrente.
Ovviamente la M.E.(CORRENTISTA DEBITRICE) poteva rivalersi sul marito, ma si tratta, come si è detto, di domanda nuova, proposta soltanto in grado di d’appello.
Anche al riguardo quindi il motivo appare inammissibile.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti della controparte costituita.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, a favore della BANCA, in Euro 9.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2013
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