La completezza degli estratti-conto assolve indubbiamente alla necessità di un accertamento fattuale, la ricostruzione del rapporto di dare/avere tra correntista e banca, ma non si tratta di una prova legale esclusiva, atteso che possono concorrere, all’individuazione del saldo finale, anche altre evidenze probatorie, non solo documentali, ed argomenti di prova possono anche essere suggeriti al giudice dalla stessa condotta del correntista.
Questo il principio espresso dalla Cassazione civile, sez. I, Pres. De Chiara, Rel. Iofrida, con l’ordinanza n. 9526 del 04.04.2019.
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Bari, pronunciata in un giudizio promosso da un debitore principale e due fideiussori, nei confronti di una banca, in opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari nei loro confronti, in riforma della decisione di primo grado ha dichiarato che nulla era dovuto dagli opponenti. La Corte distrettuale ha evidenziato che la banca aveva prodotto gli estratti conto dal 1.1.1989 fino alla voltura sofferenza del rapporto (10.11.1993, valuta 26.10.1993, cosicchè mancava l’estratto conto (ed i conti a scalare) relativo al 4° trimestre 1988, il che rendeva impossibile l’accertamento del credito azionato.
Avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso in Cassazione la banca, sulla base di un unico motivo. Secondo l’istituto di credito, la mancata presentazione della documentazione da parte degli opponenti colmava la sua lacuna istruttoria. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato e ha accolto il ricorso.
La Cassazione ha ritenuto come, pur in mancanza dell’estratto conto relativo ad un unico trimestre infrannuale, non potesse dirsi incerta la ricostruzione del rapporto, occorrendo dare il giusto rilievo alle altre risultanze probatorie, implicanti comunque un saldo a debito del correntista, sin dall’inizio del rapporto, nella pressoché assenza di movimentazioni successive.
Tale mancanza non rendeva necessariamente, pur in un’ipotesi in cui l’onere della prova ricadeva sulla banca creditrice opposta, attrice in senso sostanziale, del tutto incerta la ricostruzione del rapporto, occorrendo dare il giusto rilievo alle altre risultanze probatorie, implicanti comunque un saldo a debito del correntista, sin dall’inizio del rapporto, nella pressoché assenza di movimentazioni successive. Lo stesso consulente tecnico, infatti, aveva rilevato che l’unico trimestre mancante, negli estratti conto prodotti, non aveva valenza significativa, essendosi verosimilmente operata una sola operazione di addebito al correntista.
La Corte ha ribadito come, a fronte della documentazione di un rapporto di conto corrente bancario incompleta, il giudice possa integrare la prova carente “sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d’uffici, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti”. Del resto, sono stati gli stessi opponenti ad aver ammesso, nell’atto di opposizione, che dal 31/12/1987 non erano state effettuate operazioni e movimentazioni del conto.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: SPETTA ALL’ATTORE L’ONERE DI PROVARE GLI AVVENUTI PAGAMENTI
NECESSARIA LA PRODUZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO RELATIVI ALLE SINGOLE RIMESSE
Sentenza | Corte d’Appello di Roma, Pres. Maffei – Rel. Di Pinto | 12.12.2018 | n.7993
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-spetta-allattore-lonere-di-provare-gli-avvenuti-pagamenti
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