In tema di conto corrente bancario, la mancata contestazione da parte del correntista degli estratti conto ricevuti e di tutta la documentazione informativa inerente al rapporto non costituisce piena prova del credito della banca relativamente alle rappresentate movimentazioni debitorie e creditorie laddove il correntista non li assoggetti ad alcuna specifica e circostanziata contestazione.
Costituisce infatti principio di diritto ormai consolidato quello per cui nel contratto di conto corrente l’approvazione anche tacita dell’estratto conto, ai sensi dell’art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell’estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell’inclusione o dell’eliminazione di partite del conto corrente.
Infatti, secondo l’art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell’estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate, riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), non impedendo dunque la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia, nella sentenza n. 5688 del 7.7.2023.
Accadeva che la società correntista conveniva in giudizio la banca al fine di ottenere una pronuncia di accertamento della nullità, totale o parziale, del contratto di conto corrente aperto presso la stessa per illegittima applicazione – da parte della banca – di interessi debitori, commissioni di massimo scoperto, spese, costi, competenze e di interessi usurari e conseguentemente una pronuncia di rideterminazione del saldo del conto corrente e di condanna della convenuta alla restituzione a favore dell’attrice dell’importo di € 202.818,14 o della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare all’esito dell’espletamento della CTU oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con riferimento al rapporto di conto corrente oggetto di giudizio, parte attrice lamentava l’applicazione usuraria da parte della banca di un TAEG superiore ai tassi soglia (usura oggettiva).
Si costituiva l’istituto di credito, che eccepiva la mancata contestazione giudiziale e ante causam degli estratti conto ricevuti, nonché di tutta la documentazione informativa inerente al rapporto, rimarcando che gli estratti conto non contestati dal correntista costituiscono, infatti, piena prova del credito della Banca relativamente alle rappresentate movimentazioni debitorie e creditorie ove, come nel caso di specie, il correntista non li assoggetti ad alcuna specifica e circostanziata contestazione.
Parte convenuta deduceva che la mancata contestazione dei documenti contabili conduce alla approvazione tacita della corrispondenza delle poste annotate alla realtà storica dei rapporti intervenuti, con conseguente acquiescenza circa le annotazioni afferenti al rapporto e preclusione di qualsivoglia contestazione a riguardo.
Il Giudice riteneva il motivo infondato, essendo principio di diritto ormai consolidato quello per cui nel contratto di conto corrente, l’approvazione anche tacita dell’estratto conto, ai sensi dell’art. 1832 cc, primo comma, preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell’estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell’inclusione o dell’eliminazione di partite del conto corrente.
Pertanto il Tribunale accertata la nullità, per violazione, degli artt. 1284 cc, comma 3, 1346 cc e 1283 cc, delle clausole di determinazione dei tassi d’interesse ultralegale, delle commissioni di massimo scoperto e degli ulteriori oneri e spese non previsti dalla legge nonché delle clausole di capitalizzazione degli interessi contenute nel contratto che ha regolamentato il rapporto di conto corrente, rideterminava il saldo del conto corrente stipulato tra le parti.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scaldaferri, Rel. Cons. Falabella | 20.11.2018 | n.30000
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