ISSN 2385-1376
Testo massima
Nei contratti di conto corrente, l’applicazione di fatto e per un limitato periodo di tempo, di un tasso di interesse diverso rispetto a quello convenzionalmente pattuito, che risulti comunque inferiore allo stesso, non configura una rinegoziazione delle originarie condizioni contrattuali originarie.
L’obbligo di comunicazione al cliente è previsto solo in caso di variazione unilaterale in peius del tasso debitorio rispetto a quello originariamente pattuito.
Così si è espresso il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice Dott. Mariano Sciacca, con l’ordinanza del 07.03.2015.
Nelle fattispecie considerata, il correntista conveniva in giudizio la Banca, sostenendo l’illegittimità della modifica unilaterale del tasso d’interesse originariamente pattuito tra le parti, nonché la violazione dell’obbligo di informazione al cliente previsto dal T.U.B..
Il Giudice adìto, rilevato che nel caso di specie l’applicazione, da parte della Banca, di fatto per un limitato periodo di tempo, di un tasso diverso da quello convenzionalmente pattuito in modo specifico tra le parti, ha comunque comportato l’applicazione di un tasso inferiore, ha ritenuto non configurabile una rinegoziazione delle condizioni contrattuali originarie.
Di conseguenza, ha escluso sia la necessità di un ricalcolo del saldo del conto corrente de quo, sia la violazione dell’obbligo di comunicazione ai sensi del T.U.B., previsto solo nella ipotesi di variazione unilaterale (in peius) del tasso debitorio rispetto a quanto pattuito nel contratto originario.
Sulla base di tali considerazioni ha, quindi, ritenuto la causa matura per la decisione, rinviando per l’udienza di discussione.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 290/2015