ISSN 2385-1376
Testo massima
La costituzione di garanzia per debiti scaduti ha valore confessorio della ricognizione del debito operata dal correntista.
Spetta alla parte che propone una contestazione sulle singole partite contabili ritenute illegittime e/o errate l’onere di procurarsi la documentazione bancaria ex art.119 TUB che già riceve dalla banca trimestralmente in esecuzione del contratto.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, sezione civile V bis, dott.ssa Monica Cacace, nel giudizio di opposizione a precetto promosso da un correntista il quale lamentava, da un lato l’esorbitanza dell’importo richiesto con il precetto, dall’altro l’inesistenza e l’invalidità del rapporto richiamato nel titolo esecutivo.
Ebbene, il Giudice dell’esecuzione ha ben precisato che per contestare l’inesistenza e/o l’invalidità del rapporto parte opponente avrebbe dovuto effettuare una verifica contabile sulla base della documentazione da lui acquisita.
Solo in presenza di precisi dati contabili avrebbe, infatti, potuto proporre dettagliata contestazione sulle le singole partite contabili ritenute errate e/o illegittime. Dati contabili che, ha precisato il Giudice partenopeo “l’istante avrebbe avuto il diritto e l’onere di procurarsi (e che in esecuzione del contratto aveva trimestralmente ricevuto)”.
In merito alla doglianza per cui l’importo azionato con il precetto sarebbe stato spropositato in rapporto al titolo, l’adito giudicante ha precisato che con la costituzione di garanzia per debiti scaduti, sottoscritta con atto notorio, parte opponente ha evidentemente operato una ricognizione del debito con efficacia confessoria.
Né, d’altro canto, parte opponente ha impugnato e/o contestato la documentazione prodotta dalla banca tra cui l’iscrizione a sofferenza del debito e la esposizione maturata successivamente alla ricognizione del debito – .
Pertanto, sulla scorta di tali presupposti l’opposizione è stata rigettata con condanna degli opponenti alle spese di giudizio.
Testo del provvedimento
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