Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Aldo
Corvino del foro di Napoli
Occorre aver riguardo alle disposizioni
contenute nel contratto di conto corrente al fine di individuare le norme
regolanti i conti di corrispondenza e le altre operazioni bancarie intercorse
tra la Banca ed il cliente.
Ai conti collegati devono ritenersi estese le
condizioni economiche del contratto di conto corrente.
Questo i
principi affermati dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione Prima Bis, Pres.
Fusillo – Rel. Pica, con sentenza n. 1243, depositata in data 25.03.2013.
Nel caso
in esame, la Banca proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale che
aveva rigettato l’opposizione spiegata dall’istituto di credito a seguito della
mancata ammissione del proprio credito al passivo fallimentare.
Il
Tribunale aveva fondato la propria decisione sul rilievo che la Banca avesse,
quanto ad un primo contratto di apertura di conto corrente, prodotto
tardivamente gli estratti conto relativi all’intero periodo contrattuale,
rilevando invece, quanto al “conto sovvenzione” successivamente aperto, che
l’istituto di credito opponente non ne avesse provato la fonte negoziale
scritta.
Con lo
spiegato appello, la Banca chiedeva dunque all’adita Corte di merito, in riforma
della sentenza gravata, di ammettere il proprio credito al passivo fallimentare
in via chirografaria.
Restava
contumace il Fallimento.
La Corte,
nel disporre l’accoglimento dello spiegato appello, ha fornito preziose
indicazioni relativamente alla disciplina applicabile ai conti collegati a
contratti di conto corrente.
Quanto al
primo capo d’appello, la Corte, pur rilevando la tardiva produzione degli
estratti conto integrali da parte della Banca, ne ha invero accertato la
decisività ai fini dell’ammissione al passivo, riconoscendone l’utilizzabilità
anche in sede di appello in virtù dell’art. 345 c.p.c., nel testo vigente prima
della novella apportata dalla Legge n. 134/2012, risultando la proposizione
dell’appello precedente all’intervento normativo. In applicazione, dunque, del
principio tempus regit processum, la
Corte ha ritenuto che “il principio di
ragionevolezza e la necessità di optare per l’interpretazione delle norme
orientata al rispetto del diritto di difesa costituzionalmente garantito,
imponessero di escludere l’applicabilità del più stringente divieto dei nova in
appello, previsto dal novellato art. 345 c.p.c.“.
Relativamente
alla mancata prova scritta del conto sovvenzione, la Corte ha preliminarmente
appurato la stipula di un contratto di conto corrente, senza dubbio opponibile
al fallimento, precisando poi che occorresse “aver riguardo a detto contratto, onde individuare le norme regolanti i
conti correnti di corrispondenza e le altre operazioni bancarie intercorse tra
le parti, dovendosi ritenere che il conto corrente ed il conto sovvenzione
fossero assoggettati alla medesima disciplina contrattuale“.
Sulla
scorta della espletata CTU, che aveva eseguito il ricalcolo dei saldi dei due
conti, la Corte di Appello ha dunque accolto per quanto di ragione
l’impugnazione, disponendo l’ammissione al passivo della Banca e ha condannato
il Fallimento alla rifusione delle spese di lite relative al doppio grado di
giudizio.
Per
approfondimenti sull’argomento, si rinvia all’ulteriore contributo pubblicato
in questa Rivista, consultabile al seguente link:
CONTO CORRENTE: LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SI
ESTENDONO AL CONTO ANTICIPI
LA
MOVIMENTAZIONE DI PIÙ CONTI CORRENTI NELL’AMBITO DELL’ANTICIPAZIONE BANCARIA
NON INTACCA L’UNITARIETÀ DEL RAPPORTO BANCA CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Messina, Dott.ssa
Maria Carmela D’Angelo Balba | 10-03-2015 n.592
Testo del provvedimento
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