Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Paolo Laterza & Associati
Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio:
a) nella prima ipotesi l’accertamento del dare e avere può attuarsi con l’impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, atti quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare ( tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta.
Nel caso di domanda proposta dal correntista l’accertamento del dare avere può del pari attuarsi con l’utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi che consentano di affermare che il debito nell’intervallo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o che permettano addirittura di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, I Sez. Civile, Pres. De Chiara Carlo – Rel. Falabella, con la sentenza n. 11543 del 02.05.2019.
LA VICENDA
Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Bari, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da un correntista avverso il provvedimento monitorio ottenuto dalla banca relativamente al saldo passivo di un conto corrente, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava la pretesa creditoria sul presupposto che la banca, sebbene avesse prodotto la serie integrale degli estratti conto per la durata di dieci anni e sino alla chiusura del conto, aveva omesso di produrre la documentazione relativa ai primi quindici mesi del rapporto.
Avverso la sentenza del Giudice di Appello, proponeva ricorso per Cassazione l’istituto bancario, deducendo la violazione dell’art. 2697 c.c., in ragione della mancata applicazione del criterio dell’azzeramento del saldo inziale considerato che lo stesso era stato invocato anche dal correntista nel corpo dell’atto di appello.
La Suprema Corte di Cassazione dichiara fondate le censure sollevate dall’Istituto ricorrente in materia di onere della prova, affermando chiaramente e per la prima volta il principio di diritto: “questa Corte si è già espressa in passato nel senso della ammissibilità di un azzeramento del saldo iniziale anche se affermazioni in tal senso non trovano riscontro in massime ufficiali”.
La Suprema Corte di Cassazione ha, quindi, cassato la sentenza della Corte d’Appello di Bari ed ha rinviato alla medesima Corte, ma in diversa composizione.
IL COMMENTO
Con la sentenza in esame la Suprema Corte di Cassazione chiarisce che, ai sensi dell’art. 2967 c.c., sarebbe improprio collegare sistematicamente alla mancata produzione degli estratti conto il rigetto della domanda. “Quel che conta, invece, è la possibilità di raccordare tale andamento ad un dato di partenza che sia concretamente affidabile”.
Di conseguenza, alla mancata produzione integrale degli estratti conto si può sopperire in maniera diversa, a seconda che ad agire sia la banca o il correntista:
1) nei giudizi in cui la banca agisce per il recupero del credito, in mancanza della produzione del saldo iniziale e/o del primo saldo positivo del conto corrente, e quindi in presenza di saldo debitore, il primo saldo potrà essere azzerato.
Precisa la Suprema Corte che l’azzeramento del saldo di partenza non possa essere applicato tout court, ma necessita della presenza di elementi, quali ad esempio la condotta del correntista relativamente al periodo non documentato dagli estratti conto, idonei ad escludere che il saldo iniziale (a debito del cliente) possa convertirsi in un saldo positivo.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione “il problema che pone un tale azzeramento (del saldo inziale: n.d.r.) è, semmai, correlato al fatto che, ove si abbia riscontro di nullità contrattuali, non può teoricamente escludersi che il saldo intermedio (attestato dal primo degli estratti conto acquisiti al giudizio) sia di segno negativo proprio in ragione di pregressi addebiti di importi non dovuti e che esso potrebbe risultare, invece, di segno opposto (positivo dunque) ove lo si possa depurare dalle illegittime appostazioni: evidenza, questa, che ridonda effettivamente in danno della quantificazione del credito maturato nel periodo successivo”.
Chiarisce la Cassazione che l’elemento dirimente nel caso specifico è costituito dal fatto che “ha spiegato la banca ricorrente che nel caso in esame fu lo stesso controricorrente, nel proprio atto di appello, a rilevare che, in assenza degli estratti conto relativi ai primi due anni di rapporto, il primo saldo dovesse essere ricondotto a zero”: in sostanza lo stesso correntista ha ammesso che, per il periodo non coperto dagli estratti conto, il saldo ricalcolato non avrebbe potuto girare a credito.
2) anche nei giudizi in cui il cliente agisce per l’accertamento del dare avere, in mancanza della produzione del primo saldo, ci si può avvalere di elementi che consentano di affermare che il debito nell’intervallo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o che permettano addirittura di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore.
La sentenza in commento stempera l’orientamento di chiusura espresso in precedenza dalla Suprema Corte di Cassazione la quale aveva ritenuto che fosse onere della banca, che assuma di essere creditrice del cliente, “di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura, non potendo pretendere l’azzeramento delle eventuali risultanze del primo degli estratti utilizzabili, in quanto ciò comporterebbe l’alterazione sostanziale del medesimo rapporto, che vede nella banca l’esecutrice degli ordini impartiti dal cliente, i quali si concretizzano in operazioni di prelievo e di versamento ma non integrano distinti e autonomi rapporti di debito e credito tra cliente e banca, rispetto ai quali quest’ultima possa rinunciare azzerando il primo saldo” (Cassazione civile, sez. I, 16 Aprile 2018, n. 9365): la sentenza n. 11542 del 6.12.2018 chiarisce che, sulla base delle prove acquisite ed in applicazione dei principi sanciti dagli artt. 2967 c.c e degli artt. 115 e 116 c.p.c., si può giungere alla conclusione che il saldo riportato dal primo estratto conto disponibile, pur epurato dalle competenze ritenute illegittime, non possa evidenziare un credito per il correntista con la conseguenza che la mancata produzione integrale degli estratti conto possa essere sopperita con l’azzeramento del saldo iniziale.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTO CORRENTE: IL CORRENTISTA CHE PRODUCA ESTRATTI INCOMPLETI NON PUÒ INVOCARE L’APPLICAZIONE DEL “SALDO ZERO”
L’ORDINE DI ESIBIZIONE INADEMPIUTO NON PUÒ SOPPERIRE ALLA CARENZA DEI DOCUMENTI NECESSARI PER LA ESATTA QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO VANTATO DAL CLIENTE
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. Aponte – Rel. Velotti | 25.06.2019 | n.2006
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/conto-corrente-il-correntista-che-produca-estratti-incompleti-non-puo-invocare-lapplicazione-del-saldo-zero
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ATTORE HA L’ONERE DELLA SPECIFICA ALLEGAZIONE DEI FATTI PRIMARI
TALE MANCANZA NON È COLMABILE ATTRAVERSO L’ALLEGAZIONE IMPLICITA DELLA PERIZIA DI PARTE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi | 20.02.2019 | n.3869
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-lattore-ha-lonere-della-specifica-allegazione-dei-fatti-primari
RIPETIZIONE INDEBITO: INCOMBE SUL CORRENTISTA L’ONERE DI PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO
NON SI APPLICA IL SALDO “ZERO” IN CASO DI MANCANZA DELLA DOCUMENTAZIONE BANCARIA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Schirò, Rel. Tricomi | 21.12.2018 | n.33321
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-incombe-sul-correntista-lonere-di-produrre-gli-estratti-conto
INDEBITO SU CONTO CORRENTE: SPETTA AL CLIENTE PROVARE LA NATURA SOLUTORIA DELL’ANNOTAZIONE
LA RIMESSA RIPRISTINATORIA NON È MAI RIPETIBILE IN QUANTO NON INTEGRA UN PAGAMENTO IN SENSO GIURIDICO
Sentenza | Tribunale di Lagonegro, Giudice Carmela Abagnara | 05.12.2018 | n.200
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/indebito-su-conto-corrente-spetta-al-cliente-provare-la-natura-solutoria-dellannotazione
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