A cura della dott.ssa Silvana Mascellaro
In tema di onere probatorio, non occorre la produzione documentale contrattuale né del contratto di conto corrente, né del contratto di apertura di credito, se il CTU ha dimostrato di essere riuscito a ricostruire il saldo del conto corrente sulla base di un Documento rilevabile in atti che sia denominato e/o contenga le “condizioni economiche” , (quindi non facendo ricorso ai tassi legali e/o sostitutivi ex art. 117 Tub) e se la rielaborazione effettuata dal Ctu è migliorativa per il correntista, accertando un minor debito o un credito dello stesso.
Infatti, proprio dal momento che l’accertamento che ne deriva è favorevole per il correntista, perché sostanzialmente accerta un minor saldo debitore del correntista, l’omissione documentale non incide sulla validità del rapporto.
Sono i principi espressi dal Tribunale di Forlì, Giudice Emanuele Picci nella sentenza n. 1010 del 11.10.202.
Nel caso di specie era accaduto che veniva proposta opposizione a decreto ingiuntivo, da parte della società debitrice e del suo garante nei confronti dei quali era stato ingiunto il pagamento da parte della banca con la quale era stato stipulato un contratto di conto corrente.
Segnatamente, in caso di inesistenza di contratto di apertura di conto corrente e di apertura di credito, l’onere risulta assolto se la consulenza tecnica abbia ricostruito il saldo del conto corrente e se questa sia risultata a favore del correntista.
Pertanto, l’eventuale carenza documentale non incide sulla validità del rapporto contrattuale.
Per tali ragioni, il tribunale revocava il decreto ingiuntivo condannando gli opponenti alle spese.
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