Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicché il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute
Non può considerarsi assimilabile alla produzione di estratti conto, che indicano la movimentazione specifica con annotazione delle singole operazioni compiute e delle relative date, la produzione di generiche le tabelle riassuntive, non essendo possibile valutarne la corrispondenza agli estratti conto.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Emiliano Vassallo, con la sentenza n. 1220 del 9 aprile 2018.
La sentenza, verte la questione sollevata da una Società, la quale, citando in giudizio la Banca presso la quale erano stati accesi due rapporti di conto corrente, deduce l’illegittimità degli addebiti a suo carico attribuiti: secondo la parte attrice questi ultimi sarebbero dipesi da interessi ultralegali, anatocismo, commissione di massimo scoperto e spese non pattuite. Viene, pertanto, chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare tale illegittimità, condannando la Banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente incassate. L’Istituto di credito, a sua volta, eccepisce l’infondatezza in fatto ed in diritto della domanda, sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice adito stabilisce che la domanda non sia meritevole di accoglimento, in quanto “ai fini del corretto esperimento dell’azione di ripetizione dell’indebito, è indispensabile che la parte produca gli estratti conto, non potendosi supplire a tale onere neanche con la richiesta di ordine di esibizione” (sul punto, leggasi le sentenze n. 1009 del 22 ottobre 2015 del Tribunale di Trapani, n. 1765 del 7 ottobre 2015 della Corte d’Appello di Torino e n. 430 del 24 aprile 2015 del Tribunale di Potenza). A tal fine, le tabelle riassuntive della movimentazione bancaria non sono assimilabili alla produzione in giudizio degli estratti conto, poiché solo questi consentono di individuare in modo preciso le singole operazioni in entrata ed in uscita e le relative date.
Come precisato recentemente dalla Corte di Cassazione, “nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute” (leggasi le sentenze n. 24948/2017 e n. 9201/2015).
Il Tribunale rigetta, pertanto, la domanda e condanna la Società attrice alle spese di giudizio.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO: ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO INTEGRALI ANCORCHÈ RISALENTI AD OLTRE UN DECENNIO ANTERIORE
LA MANCATA PRODUZIONE IMPONE IL RIGETTO DELLA DOMANDA
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Francesca Gomez de Ayala | 16.02.2018 | n.1683
RIPETIZIONE INDEBITO: CTU INAMMISSIBILE IN CASO DI MANCATA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL CONTRATTO
INATTENDIBILE LA PERIZIA DI PARTE SVOLTA IN ASSENZA DEI DOCUMENTI ATTESTANTI LE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL RAPPORTO
Sentenza | Tribunale di Genova, dott.ssa Francesca Lippi | 08.02.2018 | n.441
INDEBITO CONTO CORRENTE: NON È SUFFICIENTE DEDURRE L’ASSENZA DELLA FORMA SCRITTA
ONERE DEL CLIENTE DI PRODURRE IL CONTRATTO E GLI ESTRATTI CONTO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Luigi D’Alessandro | 06.02.2018 | n.383
INDEBITO: IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE IL CONTRATTO CONTESTATO E GLI ESTRATTI CONTO TRIMESTRALI
INAPPLICABILE IL PRINCIPIO DI VICINANZA DELLA PROVA IN QUANTO IL CLIENTE AVEVA CURA DI CONSERVARE LA DOCUMENTAZIONE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi | 24.01.2018 | n.1818
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