L’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 cod. civ. su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi.
Il giudice può accertare d’ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d’ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell’onere relativo che fa capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte.
La rideterminazione del saldo sui soli estratti scalari (cd metodo sintetico), non è in grado di fornire dati attendibili, in quanto trattasi di documenti riepilogativi delle competenze contabilizzate sul conto corrente, contenenti una sequenza di saldi (positivi e negativi), ottenuta raggruppando tutte le operazioni con uguale valuta e dalla quale non è dato desumere l’importo capitale per il giorno esatto di valuta, né quali operazioni abbiano contribuito a determinare quel saldo.
Il correntista ha l’onere di produrre tutti gli estratti conto, dalla data di avvio del rapporto dacché la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, essendo inutilizzabili criteri presuntivi o approssimativi.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Clelia Buonocore con la sentenza n.22862 del 06.12.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata un CLIENTE agiva in giudizio contro una BANCA con la quale intratteneva due rapporti di conto corrente di cui deduceva l’applicazione di interessi usurari, spese e commissioni non dovute, nonché la restituzione di quanto indebitamente incassato dall’intermediario.
Resisteva in giudizio la BANCA che eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità delle domande attoree e il difetto di interesse ad agire del CLIENTE, posto che i rapporti controversi erano ancora in corso, nonché nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
In primo luogo, il Tribunale ha affermato che il cliente correntista che ritenga che la Banca abbia addebitato importi non dovuti deve agire per far valere la nullità del titolo su cui si fondano gli addebiti per ottenere la rideterminazione del saldo, ma non può agire in ripetizione prima della chiusura del conto.
Sul punto, il Magistrato ha dapprima ricordato i principi generali sul riparto dell’onere probatorio calandoli nei contenziosi bancari e nel dettaglio ha affermato che grava sulla parte attrice l’onere di allegare in maniera specifica i fatti posti a fondamento della domanda fornendone la relativa prova, anche quando si tratti di fatti negativi, in quanto in tali casi non si inverte il relativo onere che può essere assolto, in ogni caso, con fatti positivi incompatibili o presunzioni, peraltro il rilevamento d’ufficio, da parte del Giudice, di nullità afferenti alle clausole contrattuali, non vale a sopperire le lacune istruttorie.
Il Giudice può, infatti, accertare d’ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze fornite dalla parte onerata o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d’ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell’onere relativo che fa capo ad una delle parti.
Sul punto, si è sottolineato che la mancata disponibilità dei documenti ai fini probatori in ambito bancario non può costituire una difesa meritevole di tutela, in quanto il legislatore ha predisposto idonei strumenti che consentono al cliente, quandanche non li abbia correttamente conservati, di recuperarne la disponibilità ai sensi degli artt. 117,119 TUB e 210 C.P.C.
Proprio in ordine all’istanza di esibizione che il CLIENTE esperiva, il Tribunale ha sottolineato che la stessa non risultava tempestiva e veniva utilizzata in modo disfunzionale per soccombere al mancato assolvimento dell’onere probatorio.
Infatti, nel caso di specie il CLIENTE non ottemperava in modo adeguato all’onere probatorio, in quanto risultavano insufficienti gli estratti conto periodici la cui incompletezza precludeva la rideterminazione del saldo, non potendo ritenere attendibili i cd. scalari, vale a dire i documenti riepilogativi delle competenze contabilizzate sul conto corrente, contenenti una sequenza di saldi (positivi e negativi), ottenuta raggruppando tutte le operazioni con uguale valuta e dalla quale non è dato desumere l’importo capitale per il giorno esatto di valuta, né quali operazioni abbiano contribuito a determinare quel saldo.
Pertanto, il ricalcolo del rapporto dare/avere con l’utilizzo dei soli estratti scalari – cosiddetto metodo sintetico- non consentiva di ottenere dati attendibili, invero, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che nel giudizio di accertamento negativo promosso dal correntista, quest’ultimo ha l’onere di produrre tutti gli estratti conto dalla data di avvio del rapporto, non potendosi utilizzare in via sostitutiva criteri presuntivi o approssimativi.
Quanto alla censura relativa agli interessi usurari sulla base dell’incompleta documentazione non si ravvisava un superamento del tasso soglia alla luce delle formule prescritte dalla Banca d’Italia, inoltre, ha ricordato il Giudice che nel nostro ordinamento non è possibile parlare di usura sopravvenuta, in quanto la nullità è solo originaria conformemente al dato normativo di cui all’art. 644 c.p. che richiede che la valutazione del superamento del tasso soglia sia riferita al momento della promissio, non rilevando la datio.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, avendo il Giudice accertato il mancato onere probatorio del CLIENE ha rigettato le relative domande condannandolo al pagamento delle spese nei confronti della BANCA.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia si seguenti contributi pubblicati in rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE ESTRATTI CONTO ANALITICI RELATIVI ALL’INTERO RAPPORTO
STOP AD ILLEGITTIME ED APPROSSIMATIVE RICOSTRUZIONI CONTABILI IN SEDE DI CTU
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Mesiano – Rel. D’Anella | 07.10.2015 | n.4548
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI E SPECIFICARE PERIODI E IMPORTI
IN MANCANZA LA DOMANDA DELL’ATTORE È CARENTE AB ORIGINE CON IMPOSSIBILITÀ DI ESPLETARE CTU
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Dott. Caterina Arcani | 30-10-2015 | n.927
INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO INTEGRALI
IN MANCANZA LA DOMANDA VA RIGETTATA IN QUANTO NON PROVATA
Sentenza | Tribunale di Trapani, dott.ssa Fiammetta Lo Bianco | 22-10-2015 | n.1009
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