Provvedimento segnalato dall’ Avv. Bartolomeo Rampinelli Rota del foro di Brescia
Nei rapporti bancari in conto corrente, la rideterminazione del saldo del conto (o dei corretti rapporti di dare e avere sussistenti tra le parti) deve avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura da parte della parte onerata ai sensi del dettato normativo dell’articolo 2697 del codice civile. Ciò al fine di ricostruire correttamente il rapporto, presupposto indispensabile onde effettuare qualunque conteggio matematico esatto.
Nel caso in cui non vengano prodotti tutti gli estratti conto e conseguentemente non sia possibile procedere a una ricostruzione integrale del rapporto, tale situazione non causa automaticamente la reiezione della domanda del correntista, ma è possibile procedere alla ricostruzione anche attraverso altre prove documentali o argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta dal correntista o dalla banca.
In sostanza, l’assenza degli estratti conto, di per sé sola, non può apoditticamente costituire argomento esclusivo di reiezione della domanda.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Bergamo, Giudice Francesca Bresciani, con la sentenza n. 477 del 22 febbraio 2024.
Nel caso di specie, l’attrice assumeva di aver stipulato in data 28 settembre 2000 con la banca convenuta un contratto di conto corrente bancario cui si aggiungeva successivamente un altro contratto di conto corrente, ancora aperto alla data della notificazione del suddetto procedimento.
Assumeva l’attrice che, nella gestione di tali rapporti, la banca aveva proceduto a indebiti addebiti a suo carico a titolo di interessi e commissioni, agiva dunque per la rideterminazione del saldo (rectius dei rapporti di dare e avere sussistenti tra le parti), con annotazione a credito a suo favore di 182.089,23 euro.
Il Tribunale bergamasco ha evidenziato che, in relazione a entrambi i rapporti, non sussisteva agli atti la documentazione atta a ricostruire l’intero tenore delle modalità di gestione dei medesimi da parte della convenuta.
Nel caso di specie non pareva al giudicante che parte attrice avesse assolto l’onere su di lei incombente.
Le criticità derivanti dall’assenza della documentazione indicata non erano state risolte né erano risolvibili in sede di consulenza tecnica d’ufficio, posto che le risultanze della consulenza medesima erano frutto di una ricostruzione inesatta e incompleta dei conti: anzi, in particolare, in ordine a uno dei due conti corrente il consulente non aveva svolto alcun accertamento.
Pertanto, il dubbio invincibile legato al deserto probatorio riconducibile ai primi anni di andamento dei rapporti, unitamente agli altri “vacua” (come sopra indicati), non poteva che comportare inesorabilmente, malgrado le pregevoli argomentazioni avanzate dal patrono dell’attrice, la reiezione delle domande proposte dalla stessa, considerando che una posta attiva o passiva, nell’ambito dell’andamento di un conto corrente bancario, può incidere in maniera differente rispetto al suo intrinseco valore numerico sul montante giornaliero che man mano si forma sino all’estinzione.
Le domande attoree sono state, quindi, rigettate con condanna alle spese di lite in favore della banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTO CORRENTE: LA MANCATA CONTESTAZIONE DELL’ESTRATTO CONTO NON COSTITUISCE PIENA PROVA DEL CREDITO DELLA BANCA
L’APPROVAZIONE TACITA NON IMPEDISCE CONTESTAZIONI RIGUARDO A VALIDITÀ ED EFFICACIA DEI RAPPORTI OBBLIGATORI RELATIVI AI SINGOLI ADDEBITI ED ACCREDITI
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone | 07.07.2023 | n.5688
CONTO CORRENTE: L’INVIO PUNTUALE DEGLI ESTRATTI CONTO NE COMPORTA LA TACITA ACCETTAZIONE DA PARTE DEI CLIENTI
IRRILEVANTE L’ASSERITA APOCRIFIA DELLA FIRMA APPOSTA IN CALCE AL BONIFICO
Sentenza | Tribunale di Velletri, Giudice Paola Pasqualucci | 04.05.2022 | n.906
CONTO CORRENTE: ANCHE IN CASO DI APPROVAZIONE DEL CONTO IL CLIENTE HA FACOLTÀ DI ECCEPIRNE L’INVALIDITÀ
PUÒ AGIRE ENTRO SEI MESI PER FATTI GIURIDICI CHE COSTITUISCONO TITOLO DELL’ANNOTAZIONE
Sentenza | Tribunale di Salerno, Giudice Loredana Palcera | 12.10.2021 | n.2962
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