ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai rapporti sorti in epoca anteriore all’entrata in vigore del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che ha modificato l’art. 127 TUB, introducendo la rilevabilità d’ufficio delle nullità contrattuali conseguenti alle violazioni delle disposizioni in tema di trasparenza e forma dei contratti, risulta applicabile ratione temporis la formulazione originaria del medesimo articolo 127, D. Lg. 1 settembre 1993, n. 385.
In relazione a tali rapporti, è onere del cliente eccepire la mancata osservanza dell’obbligo di forma scritta sancito dall’art. 117, comma 3, del citato d. lg., a pena di nullità.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi, con sentenza n. 5960, depositata in data 22.04.2015.
Nel caso in esame, la Banca otteneva dal Tribunale l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di debitore e fideiussori, per il credito risultante dall’esposizione debitoria del cliente in relazione a due rapporti di conto corrente ordinario, ad un conto anticipi e ad un finanziamento chirografario.
Avverso tale provvedimento monitorio, il debitore ed i garanti spiegavano opposizione, contestando il mancato assolvimento dell’onus probandi da parte della Banca relativamente al credito ingiunto.
Il Tribunale, nel motivare il rigetto della spiegata opposizione, ha ritenuto pienamente assolto l’onere probatorio gravante sull’istituto di credito opposto, avendo quest’ultimo, sin dalla fase monitoria, prodotto la documentazione attestante il credito azionato, oltre che le garanzie fideiussorie prestate a tutela dello stesso.
In particolare, in via preliminare, il Giudice ha ritenuto infondata l’eccezione degli opponenti relativa alla produzione solo in copia della documentazione contrattuale, rilevando “in primo luogo, come la difesa degli opponenti sia, sul punto, generica, in difetto dell’indicazione di ragioni plausibili che potessero indurre il Giudicante a dubitare della conformità di tali atti ai rispettivi originali. Peraltro, anche a voler prescindere da ciò, l’eccezione risulta definitivamente contraddetta dal deposito degli originali dei contratti”.
Del pari infondate le censure articolate da debitore e garanti nel merito.
Invero, “con specifico riguardo alla dedotta inosservanza della norma di cui all’art. 1283 c.c. ed all’illegittimità delle pattuizioni negoziali che contemplano la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori”, il Tribunale ha ritenuto decisiva la circostanza che “tutti e tre i rapporti di conto corrente azionati dalla Banca sono sorti in epoca successiva all’entrata in vigore dell’art. 25 D. L.vo 4.08.1999, n. 342, il quale, modificando l’art. 120 TUB, ha sancito la legittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi nell’ambito dei rapporti bancari, alla sola condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta, come da delibera attuativa CICR 09.02.2000, pattuizione che deve essere specificamente approvata per iscritto”. Condizioni, entrambe rispettate nel caso di specie.
Il Giudice ha altresì ritenuto infondata, oltre che genericamente formulata, l’eccezione con cui gli opponenti assumevano non assolto l’obbligo della forma scritta ad substantiam, imposto in materia di contratti bancari dall’art. 117 TUB.
Nel richiamare la documentazione prodotta dall’istituto di credito, il Tribunale ha infatti precisato che i rapporti oggetto di causa erano “tutti sorti tutti in epoca anteriore all’entrata in vigore del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, il quale, modificando l’art. 127 TUB, ha previsto che le nullità contrattuali, conseguenti alle violazioni delle disposizioni in tema di trasparenza e forma dei contratti, pur continuando a costituire nullità cd. di protezione, in quanto poste nell’interesse del correntista, sono rilevabili d’ufficio dal Giudice. Ne segue che, nella specie, sia applicabile ratione temporis la formulazione originaria del medesimo articolo 127 D. Lg. 1 settembre 1993 n. 385, la quale prevedeva che la nullità del contratto, conseguente alla mancata osservanza dell’obbligo di forma scritta sancito dall’art. 117, comma 3, del citato d. lg., potesse essere fatta valere solo dal cliente”.
Confluendo, dunque, nel giudizio de quo una pluralità di rapporti intrattenuti con la Banca, sarebbe stato “precipuo onere del correntista indicare rispetto a quale di essi fosse stato, in ipotesi, violato l’obbligo della forma scritta a pena di nullità”. A fronte di tale onere specifico, il Tribunale ha invece rilevato la generica formulazione dell’eccezione da parte degli opponenti, che avevano omesso di indicare lo specifico rapporto rispetto al quale si sarebbe prodotta l’invocata nullità.
Alla luce delle illustrate argomentazioni, dunque, il Giudice adito ha rigettato l’opposizione, con conferma del provvedimento monitorio opposto e condanna degli opponenti alla rifusione delle spese di lite a favore della Banca.
Testo del provvedimento
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