Se il conto corrente è ancora in essere al momento della notificazione della citazione, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto; infatti l’annotazione in conto corrente di una posta, relativa a commissioni o ad interessi in ipotesi illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile, ma in alcun caso si risolve in un trasferimento patrimoniale ed in una rimessa solutoria e quindi in un pagamento, oggetto di possibile ripetizione.
Ciò però non esclude l’interesse del correntista di ottenere, anche prima della chiusura del conto, l’accertamento giudiziale della nullità della clausola anatocistica, l’esistenza di addebiti illegittimi, nonchè l’entità del saldo parziale ricalcolato.
In tema di riparto dell’onere allegatorio e probatorio nel caso di domanda di accertamento negativo, anche in ipotesi senza azione di ripetizione di indebito, l’onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sul correntista in relazione all’intero periodo dedotto in giudizio.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Salerno, Giudice Simona D’Ambrosio, con la sentenza n. 666 del 22 febbraio 2022.
Accadeva che una società correntista conveniva in giudizio la banca con la quale – da data antecedente al 31 marzo 2001 – intratteneva un rapporto di conto corrente (ancora aperto al momento della notifica della citazione), sostenendo che sarebbero stati praticati interessi ultralegali e che sarebbe stata posta in essere l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi con conseguente applicazione dell’anatocismo; inoltre lamentava l’illegittima applicazione delle cms nonché di altre commissioni, oneri e spese.
Su tale presupposto chiedeva, previo accertamento dell’esatto dare-avere con l’istituto di credito, la condanna della banca alla restituzione delle somme dalla stessa illegittimamente incamerate.
Si costituiva la Banca la quale eccepiva, preliminarmente, la nullità della domanda, nel merito, il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto e in diritto.
Il Tribunale chiariva che quella proposta dagli attori si configurava come una domanda di accertamento e che gli stessi avevano puntualmente assolto all’onere probatorio consentendo il corretto espletamento dell’attività del CTU.
Dalla predetta consulenza tecnica emergeva che le parti avevano concordato espressamente per iscritto tanto la misura degli interessi attivi e passivi nonché della cms stabilendo pari decorrenza (trimestrale). Pertanto, può ritenersi la conformità dell’accordo alla delibera Cicr dl 9/2/2000.
In secondo luogo, il CTU – applicando tanto la modalità di calcolo prevista dalla Banca d’Italia quanto quella desumibile dall’art. 644 c.p. – giungeva alla conclusione che non poteva ritenersi in alcun caso il superamento del tasso soglia.
Il Giudice, in accordo con le risultanze del consulente tecnico d’ufficio, rigettava la domanda con condanna alle spese lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Va rigettata la domanda fondata su deduzioni generiche, avulse dall’esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario
Sentenza | Tribunale di Crotone, Giudice Alfonso Scibona | 08.03.2021 |
La domanda è inammissibile nell’ipotesi di perdurante apertura del conto
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 02.09.2021 | n.899
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