La responsabilità della banca negoziatrice non può essere esclusa con riguardo al riscontro della conformità della firma allo specimen, atteso che, in presenza di circostanze del caso concreto, che suggeriscano, secondo le regole di diligenza cui è tenuto il mandatario, ulteriori controlli, l’omissione di questi integra colpa ed è quindi ostativa alla configurabilità di una situazione di apparenza giustificativa di un esonero da detta responsabilità.
La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’art. 43 legge assegni (r. d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso. Ne deriva che l’azione di risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale, stabilito dall’art. 2946 c.c..
Questi i principi espressi dal Giudice di Pace di Frosinone, dott.ssa Giulia Franco, con la sentenza n. 853 del 17.08.2018.
La controversia ha riguardato una società che ha convenuto in giudizio due istituti di credito e la Società Alfa al fine di ottenere la condanna in solido al pagamento di quanto ad essa spettante a causa della negoziazione fraudolenta di due assegni bancari non trasferibili contraffatti nel nominativo.
Il Giudice adìto, nel dirimere la controversia, ha ritenuto sussistente la responsabilità della banca negoziatrice in virtù dell’indebito utilizzo della provvista, effettuato mediante il pagamento dell’importo indicato negli assegni a soggetti non adeguatamente identificati o comunque contraffattori dell’assegno.
In particolare, il Giudice di merito ha rappresentato che la parte convenuta non ha dimostrato in alcun modo di aver svolto alcuna attività identificativa dei presentatori degli assegni, che, in caso di corretto e diligente svolgimento, avrebbe precluso la negoziazione dei titoli.
Inoltre, l’organo giudicante ha sottolineato che la procedura interbancaria check truncation non esclude la responsabilità della società convenuta e che l’omessa materiale apprensione dei titoli da parte delle banche trattarie non esclude l’esigenza di realizzare meccanismi di controllo idonei ad assolvere all’obbligo di riscontrare l’identità dei presentatori dei titoli e la contraffazione dell’assegno.
Il Giudice, quindi, nell’aderire alla tesi giurisprudenziale maggioritaria, ha ritenuto che non possa essere esclusa la responsabilità della banca negoziatrice quando, in caso di riscontro della conformità della firma allo specimen, si sia in presenza di circostanze che suggeriscano, secondo le regole di diligenza cui è tenuto il mandatario, ulteriori controlli. L’omissione dei predetti configura la colpa in capo all’istituto bancario.
Alla luce delle sopraesposte argomentazioni, il giudicante ha accolto le domande attoree, condannando la banca negoziatrice, oltre che al pagamento di quanto dovuto, anche a tenere indenne la banca trattaria la cui responsabilità è stata, invece, completamente esclusa.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ASSEGNO NON TRASFERIBILE: LA BANCA NEGOZIATRICE CHE PAGA ALLA PERSONA SBAGLIATA PUÒ PROVARE DI NON AVER COLPA
NON SI CONFIGURA COME UN’IPOTESI DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres. Canzio – Rel. Cristiano | 21.05.2018 | n.12477
ASSEGNI – SOTTOSCRIZIONE APOCRIFA: LA BANCA È RESPONSABILE SOLO SE LA FALSITÀ È APPREZZABILE ICTU OCULI
AL FUNZIONARIO È RICHIESTA LA DILIGENZA MEDIA EX ART. 1176 C.C., RAPPORTATA ALLA NORMALITÀ DELL’ATTIVITÀ BANCARIA
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Daria Sbariscia | 13.02.2018 | n.459
ASSEGNO CONTRAFFATTO: BANCA RESPONSABILE SOLO QUANDO L’ALTERAZIONE È RILEVABILE ICTU OCULI
RESPINTA LA DOMANDA DI CLIENTE PER UN ASSEGNO FALSIFICATO OVE LE ALTERAZIONI ERANO RISCONTRABILI SOLTANTO MEDIANTE UTILIZZAZIONE DI PARTICOLARI SOFISTICATE TECNICHE D’INDAGINE
Tribunale di Napoli, Giudice Unico dott. Michele Caccese 24-12-2012 n.13793
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