In materia di contratti bancari, l’erogazione del credito è qualificabile come “abusiva”, qualora effettuata, con dolo o colpa, ad un’impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi. In tale evenienza l’erogazione del credito integra un illecito del soggetto finanziatore, per esser questi venuto meno ai suoi doveri primari di prudente gestione, ed obbliga il medesimo soggetto al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività di impresa.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Rossi – Rel. Bianchi, con la sentenza n. 1234 del 1 giugno 2023.
Nel caso di specie, un istituto di credito aveva concesso ad una srl l’apertura di un credito al fine di finanziare un progetto della società stessa.
Per il sopraggiungere di alcuni ostacoli burocratici che avevano reso impossibile la realizzazione dell’opera, la società risultava esposta nei confronti della banca per una ingente somma. Veniva poi dichiarata fallita, mentre nel frattempo la banca cedeva il proprio credito ad altro istituto bancario.
La banca cessionaria chiedeva l’ammissione al passivo. Il giudice delegato al fallimento con decreto negava l’istanza, evidenziando che dalla documentazione acquisita si desumeva che la banca cedente aveva fatto luogo all’erogazione del credito in favore della debitrice nonostante fosse patente lo stato di insolvenza della società debitrice; affermava inoltre, che la banca era stata concorrente, con gli organi di gestione e di controllo della società poi fallita, nell’aggravamento del dissesto patrimoniale e finanziario.
Era proposta opposizione al fallimento, nel corso della quale si costituiva la procuratrice della società succeduta nel credito della banca cessionaria.
A seguito del rigetto dell’opposizione da parte del Tribunale di Rimini con decreto, nel quale il giudice affermava che la condotta della banca era caratterizzata da profili di colpa idonei a giustificare l’affermazione di responsabilità, che in pari tempo sulla scorta di una oculata valutazione ben avrebbe potuto l’istituto di credito avvedersi dell’inadeguatezza della garanzia ipotecaria accordata.
Avverso tale decreto proponeva ricorso la procuratrice-mandataria della societa’ cessionaria, chiedendone la cassazione sulla scorta di quattro motivi.
Nel primo motivo la ricorrente deduceva che mancava la prova che la banca cedente avesse concesso il finanziamento nonostante la debitrice versasse in stato di dissesto. Inoltre, affermava che per nulla risultava che la debitrice versasse in stato di insolvenza sia all’atto della concessione dell’apertura di credito sia successivamente.
La Suprema Corte sul punto affermava che qualora sia erogato un credito a favore di una impresa in evidenti difficoltà economiche, in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, ciò configura un comportamento illecito dell’istituto di credito, il quale viene meno ai suoi doveri primari di prudente gestione.
La Corte, osservando però che vi era una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico-giuridico che aveva condotto il tribunale alla formazione del proprio convincimento, accoglieva il ricorso cassando il decreto con rinvio al Tribunale di Rimini anche ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONCESSIONE ABUSIVA DEL CREDITO: LA CURATELA PUÒ AGIRE VERSO LA BANCA SOLO PER LE AZIONI DI MASSA
SOLTANTO IN CASO DI DANNO AL PATRIMONIO DELL’IMPRESA SUSSISTE LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEL CURATORE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Rubino – Rel. Pellecchia | 18.01.2023 | n.1387
ABUSIVA CONCESSIONE DEL CREDITO: LA CURATELA NON PUÒ PROPORRE L’ACTIO AQUILIANA VERSO UNA BANCA
LA LEGITTIMAZIONE DEL CURATORE AD AGIRE È LIMITATA ALLE AZIONI DI MASSA FINALIZZATE ALLA RICOSTITUZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE
Sentenza | Corte d’Appello di Perugia, Pres. Rel. Ligori | 22.11.2019 | n.733
ABUSIVA CONCESSIONE DEL CREDITO: ACTIO PAULIANA NON ESPERIBILE DAL CURATORE
NON È UN’AZIONE DI MASSA MA STRUMENTO DI REINTEGRAZIONE PATRIMONIALE DEL SINGOLO CREDITORE
Sentenza | Cassazione civile, sez. terza, Pres. Spirito – Rel. Scoditti | 12.05.2017 | n.11798
CONCESSIONE ABUSIVA DEL CREDITO: L’AZIONE RISARCITORIA NON È ESPERIBILE DAL CURATORE FALLIMENTARE
LA DOMANDA NON È QUALIFICABILE COME AZIONE DI MASSA
Sentenza | Tribunale di Nola, Dott.ssa Giuseppa D’Inverno | 23.01.2017 | n.201
CONCESSIONE ABUSIVA DI CREDITO: L’AZIONE DI DANNO NON PUÒ ESSERE ESPERITA DAL CURATORE
NEL SISTEMA FALLIMENTARE IL CURATORE NON È TITOLARE DI UN POTERE DI RAPPRESENTANZA DI TUTTI I CREDITORI, INDISTINTO E GENERALIZZATO
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Fabrizi – Rel. Nardo | 20.03.2015 | n.1229
ABUSIVA CONCESSIONE CREDITO: IL CURATORE FALLIMENTARE NON È LEGITTIMATO AD AGIRE CONTRO LE BANCHE
LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE IN RAPPRESENTANZA DEI CREDITORI È LIMITATA ALLE AZIONI C.D. DI MASSA
Sentenza | Tribunale di Monza, dott. Fulvia De Luca | 08.02.2011 | n.317
ABUSIVA CONCESSIONE CREDITO: L’AZIONE RISARCITORIA NON RIENTRA NELLA MASSA FALLIMENTARE
SOLO I SINGOLI CREDITORI (E NON IL CURATORE) SONO LEGITTIMATI ALL’ESERCIZIO
Sentenza | Tribunale Santa Maria Capua Vetere, Dott.ssa Maria Carolina De Falco | 11.11.2016 | n.3731
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