ISSN 2385-1376
Testo massima
Contratti bancari – forma scritta ad substantiam – firma del funzionario di certificazione della firma del correntista- possibilità di interpretarla, a certe condizioni, come estrinsecazione della volontà negoziale della banca – sussiste.
Contratti bancari- manifestazione di volontà esternata nel corso del rapporto come modalità di perfezionamento del contratto – integrazione della forma scritta ad substantiam – sussiste.
Artt. 117 TUB, 1350 c.c., 1418 c.c.
Nell’ambito dei contratti bancari necessitante forma scritta ad substantiam, la firma del funzionario di banca, non potendo avere potere certificativo della firma del cliente, deve essere intesa come esternazione della volontà negoziale del funzionario, in nome e per conto dell’istituto, tanto più laddove il regolamento contrattuale sia già stato predisposto dalla banca stessa, nel corpo del testo si faccia ripetutamente riferimento al ‘contratto‘ così stipulato, l’efficacia di tale contratto non risulti subordinata all’approvazione di altro organo della banca ed il contratto sia poi stato effettivamente eseguito da tutte le parti.
Pur in assenza di apposizione della firma sul contratto da parte della banca, l’intento di questa di avvalersi del contratto tramite manifestazioni di volontà esternate nel corso del rapporto di conto corrente quali le comunicazioni degli estratti conto, integrano modalità di perfezionamento del contratto stesso con rispetto della forma scritta ad substantiam.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX ART. 190 C.P.C.
nella causa RG Civ. n. 5562/2010
ATTORE: ALFA & C. s.n.c.
Conclusioni:
Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per difetto di forma scritta in violazione dell’art. 117 TUB (già art. 3 L. 17.2.1992 n.154), del contratto di conto corrente n. 38993.20 e dei contratti di apertura di credito a valere sul c/c n. 38993.20, e per l’effetto dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia addebito per interessi anatocistici, ultralegali, commissioni di massimo scoperto, spese e commissioni varie applicati ai rapporti bancari in esame.
Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., delle condizioni generali dei contratti di conto corrente n.38993.20 relative alla determinazione degli interessi debitori in misura superiore al tasso di interesse legale e, per l’effetto, dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell’intero rapporto e l’applicazione in via dispositiva degli interessi al saggio legale.
Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.1325 e 1418 cc, degli addebiti sul predetto conto corrente per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale, comunque prive di causa negoziale e per non convenute spese e commissioni varie.
Accertare e dichiarare, per l’effetto, l’esatto dare -avere tra le parti dei rapporti intrattenuti per l’intera durata degli stessi, senza alcuna capitalizzazione degli interessi passivi, con applicazione del tasso di interesse legale, senza alcuna commissione di massimo scoperto o altra spesa o diritto.
Determinare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell’indicato rapporto bancario.
Accertare e dichiarare, previa accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l’inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n.108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l’effetto, della non applicazione di alcun interesse ovvero, ai sensi degli artt.1339 e 1419 cc, della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione.
Accertare e dichiarare l’indebita applicazione da parte della banca delle valute per come meglio specificato in narrativa.
Condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data delle singole operazioni e fino al saldo, in favore dell’odierna istante anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art.2033 cco ex art.2041 cc nella misura complessiva di 15.697,71 o quella diversa somma, anche maggiore, che risulterà all’esito dell’istruttoria.
Accertare e dichiarare l’inosservanza da parte della banca convenuta dell’obbligo di diligenza e buona fede e per l’effetto condannare la convenuta banca al risarcimento dei danni tutti, ivi compreso quello all’immagine patito dall’odierna attrice, che si ritiene equo quantificare in 10.000,00, o comunque a quella diversa somma, minore o maggiore, che risulterà all’esito dell’istruttoria o sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso con vittoria nelle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario ex art.15 L.P. come per legge.
CONVENUTO: BANCA
Conclusioni:
Preliminarmente, accertare e dichiarare la decadenza dell’attrice per mancata tempestiva impugnazione degli estratti conto nei termini previsti dall’art.119, comma 3, del D.lgs. 01.09.1993 n.385.
Nel merito: respingere le domande tutte avversarie perché infondate in fatto e in diritto; in ogni caso, sulla domanda di danno (penultimo punto delle conclusioni), respingere la richiesta di risarcimento anche in applicazione dell’art.1227, 2° comma, cc, e comunque limitare il risarcimento del danno in applicazione dell’art.1227, 1° comma, cc
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
FATTO
Promuovendo la presente controversia, la società attrice deduce la nullità del contratto di conto corrente stipulato con la banca convenuta sei anni prima, per supposta assenza del requisito della forma scritta ad substantiam previsto dall’art.117 TUB.
Pertanto, in ragione di tale dedotta nullità formale, chiede dichiararsi la non debenza di tutte le somme versate alla banca per pagamenti contrattualmente dovuti, sulla base del contratto ritenuto nullo, a titolo di interessi ultralegali, commissioni massimo scoperto e spese, con conseguente condanna alla restituzione di 15.697,71, oltre risarcimento del danno all’immagine.
Resiste la BANCA.
La controversia è trattenuta in decisione sulle sopra trascritte conclusioni, previa concessione dei termini di legge ex art.190 cpc, senza svolgere istruttoria, stante la natura eminentemente documentale della causa.
DIRITTO
Risulta per tabulas che il contratto per cui è processo è stato unilateralmente predisposto dalla banca, firmato dal correntista, siglato in calce da un funzionario sotto la dicitura ‘dichiara valide e raccolte a cura di questa dipendenze le firme apposte’.
Ciò detto, parte attrice argomenta che la firma del funzionario non è idonea ad integrare la richiesta forma scritta ad substantiam per la stipula contrattuale, atteso che essa deve intendersi, sulla base del suo significato letterale, come mera autentica della firma del correntista e non già come manifestazione di volontà dell’Istituto, ciò che rende il contratto nullo con le conseguenze restitutorie sopra indicate.
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che la prospettazione attorea non possa essere accolta.
Infatti, non si ignora che parte della giurisprudenza di merito ha convalidato la – indubbiamente lucida e lineare – tesi propugnata dalla difesa attorea, e che a tali conclusioni sono giunte anche alcune pronunce di questo Tribunale.
Tuttavia, ad avviso di questo Giudice è preferibile un’altra ricostruzione, peraltro già proposta da altra giurisprudenza di merito nell’ambito del vivace dibattito che ha negli ultimi tempi caratterizzato la trattazione della materia qui oggetto di decisione.
Si osserva infatti in proposito che la firma del funzionario di banca, non potendo in alcun modo avere potere certificativo della firma del cliente, per l’assorbente rilievo che detto potere non spetta a tale funzionario, deve invece più ragionevolmente essere intesa come inequivoca esternazione della volontà negoziale del funzionario, in nome e per conto dell’istituto, ex art.2210 c.c., tanto più che il regolamento contrattuale era già stato predisposto dalla banca stessa; che nel corpo del testo si fa ripetutamente riferimento al ‘contratto’ così stipulato; che l’efficacia di tale contratto non risulta subordinata all’approvazione di altro organo della banca; e che il contratto è poi stato effettivamente eseguito da tutte le parti (così, solo tra le più recenti pronunce, cfr. App. Brescia sent. n.600/2012 est. Orlandini, Trib. Mantova sent. n. 1089/2011 est. Bernardi, Trib. Mantova sent. n.626/2011 est. De Simone, Trib. Mantova sent. n.553/2011 est. Aliprandi).
Né può opinarsi che il funzionario bancario possa avere agito quale falsus procurator, atteso che, pur se così fosse, si tratterebbe di inefficacia relativa non rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione della parte pseudorappresentata, id est la banca (per la pacifica giurisprudenza, cfr. ex pluribus Cass. n.14618/2010, Cass. n. 2860/2008, Cass. n. 3872/2004).
Addirittura ed in modo ancora più radicale, altra parte della più recente giurisprudenza, muovendo dalla ratio della norma evidentemente finalizzata alla protezione del correntista contraente debole, non ritiene nemmeno necessaria la firma della banca, laddove, come nel caso che qui occupa, risulti la predisposizione del contratto da parte della banca, la firma del correntista e la consegna del contratto al cliente, ciò che rende non necessaria l’ulteriore approvazione del proponente, “dal momento che la volontà negoziale è già espressa nel documento da lui predisposto” (espressamente Trib. Monza sent. 13/5/2012 est. Giani; nello stesso senso e tra le altre, App. Torino sent. n. 595/2012 est. Patti, Trib. Milano sent. 21/2/2012 est. Guidi, Trib. Novara sent. n. 569/2012 pres. Quatraro est. Tosi): infatti, la forma scritta può essere integrata dalla semplice sottoscrizione di un contraente per accettazioni delle dichiarazioni provenienti dall’altro (Cass. n.23966/2004), e comunque la dichiarazione di volontà di avvalersi della scrittura privata da parte del contraente che non l’abbia sottoscritta, realizza un equivalente della sottoscrizione anche quando non avvenga in sede giudiziale (Cass. n. 23966/2004 e Cass. n.8983/2003).
Ciò è quanto accaduto nel caso che qui occupa, poiché, anche a volere in ipotesi ritenere non ritualmente firmato il contratto da parte della banca, l’intento di quest’ultima di avvalersi del contratto stesso, così realizzando un equivalente della sottoscrizione, è pacificamente integrato dalla incontroversa esecuzione del rapporto e dalla comunicazione degli estratti conto per sei anni.
Discende, in conclusione, che anche a volere ritenere non ritualmente firmato il contratto da parte della banca, deve comunque ritenersi integrato il requisito della forma scritta, ciò che consente di ritenere assorbita l’ulteriore argomentazione difensiva della convenuta in ordine al fatto che, diversamente opinando, si offrirebbe tutela al contraente che, maliziosamente abusando di una posizione di vantaggio conferita dalla legge e della buona fede contrattuale, censura come nullo un contratto bancario eseguito per anni senza contestazioni da entrambe le parti (sul punto, cfr. Trib. Torino sent. n. 2150672011 est. Zappasodi).
Le conclusioni di cui sopra in ordine alla validità del contratto stipulato tra banca e correntista, già raggiunte da una cospicua parte della più recente giurisprudenza di merito solo in parte sopra citata, sono ora convalidate anche da una recente pronuncia della Suprema Corte.
In un caso esattamente speculare a quello per cui è processo, la Cassazione ha infatti spiegato che “anche quindi a voler ritenere che non risulti una copia firmata del contratto da parte della banca, l’intento di questa di avvalersi del contratto risulterebbe comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto (bastano a tal fine le comunicazioni degli estratti conto) con conseguenze perfezionamento dello stesso” (Cass. Sez. I n.4564/2012).
A tali conclusioni, in ragione della loro ragionevole persuasività e dell’autorevole avallo della sopra citata giurisprudenza di legittimità, questo Giudice intende conformarsi.
Pertanto, rigettata l’eccezione di nullità del contratto, viene travolta l’intera domanda attorea, che trae linfa da tale dedotta nullità per ottenere la ripetizione di interessi, commissioni di massimo scoperto e spese di gestione, pagati sulla base delle previsioni contrattuali.
L’oggettivo contrasto tra il principio di diritto qui enunciato ed alcune pregresse pronunce dell’intestato Tribunale, integrano i motivi che, ex art.92 comma 2 cpc, giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa
– rigetta la domanda;
– compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Reggio Emilia, 14/5/2013
Il Giudice
dott. Gianluigi MORLINI
IL CANCELLIERE
Depositato in Cancelleria il
.
IL CANCELLIERE
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Numero Protocolo Interno : 299/2013