Il progressivo peggioramento della situazione creditizia, l’elevata percentuale di insoluti su crediti già anticipati e i rilevanti sconfinamenti costituiscono circostanze idonee a giustificare, sotto il profilo dell’osservanza dei canoni di correttezza e buona fede, l’esercizio del diritto da parte della banca – qualora previsto dal contratto – di recedere dai rapporti in essere con il cliente.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Piacenza, Giudice Evelina Iaquinti, con la sentenza n. 27 del 21.01.2019.
La vicenda ha riguardato una società che ha convenuto in giudizio una banca, con la quale aveva instaurato una serie di rapporti contrattuali, chiedendo il risarcimento dei danni patiti per una serie di condotte illegittime poste in essere dall’istituto di credito.
In particolare l’attrice ha dedotto l’assenza di preavviso e giusta causa al blocco dei conti, la modifica unilaterale e retroattiva delle condizioni contrattuali, il recesso ad nutum dai rapporti in essere nonché segnalazione alla centrale rischi in assenza delle condizioni di legge.
La Banca, nel costituirsi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso formulato, proponendo, altresì, domanda riconvenzionale per il pagamento dei crediti derivanti dai rapporti contrattuali intercorsi con la controparte.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha rappresentato che il blocco dei conti è stato legittimo in quanto la società attrice aveva effettuato operazioni all’incasso per un importo superiore all’accordato. Pertanto, la condotta è stata osservante del principio di buona fede in relazione alla revisione degli accordi in essere tra le parti.
Relativamente alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, la società era stata messa al corrente della volontà della banca di rivedere gli affidamenti, a fronte del progressivo peggioramento della situazione creditizia della società, la quale, oltre a far costante utilizzo delle linee di credito oltre l’accordato, faceva registrare un’elevata percentuale di insoluti su crediti già anticipati e rilevanti sconfinamenti.
L’Organo Giudicante rileva che tali elementi costituiscono circostanze idonee a giustificare, sotto il profilo dell’osservanza dei canoni di correttezza e buona fede, l’esercizio del diritto -previsto dal contratto in favore della banca- di ridurre e revocare i rapporti in essere con la cliente.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha rigettato le domande attorea, accogliendo la domanda riconvenzionale, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTI BANCARI: È CONSENTITO IL RECESSO UNILATERALE AD NUTUM
LEGITTIMO CON EFFETTO IMMEDIATO IN QUALUNQUE MOMENTO, ANCHE SENZA PREAVVISO
Sentenza | Tribunale di Parma, Giudice Giacomo Cicciò | 04.09.2018 | n.1167
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratti-bancari-e-consentito-il-recesso-unilaterale-ad-nutum
CONTRATTI BANCARI: LEGITTIMO IL RECESSO OPERATO DALLA BANCA IN CASO DI NOTEVOLE ESPOSIZIONE DEBITORIA
IL TERMINE DI 15 GIORNI PER LA RESTITUZIONE DEL SALDO PUÒ ESSERE DEROGATO PER ACCORDO DELLE PARTI
Ordinanza | Tribunale di Catania, Pres. Puglisi – Rel. Marino | 20.06.2016 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratti-bancari-legittimo-il-recesso-operato-dalla-banca-in-caso-di-notevole-esposizione-debitoria
APERTURA DI CREDITO – RECESSO AD NUTUM: LEGITTIMO SE SUSSISTONO SEGNALI DI DETERIORAMENTO DEL MERITO CREDITIZIO
TALE FACOLTÀ È ESPERIBILE ANCHE CON PREAVVISO DI SOLO UN GIORNO
Sentenza | Tribunale di Benevento, Dott. Gerardo Giuliano | 25.05.2017 | n.997
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/apertura-di-credito-recesso-ad-nutum-legittimo-se-sussistono-segnali-di-deterioramento-del-merito-creditizio
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