Provvedimento segnalato dal Dott. Emilio Fanelli
con nota di accompagnamento della Dott.ssa Silvana Mascellaro
In tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dal D. Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 3, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti.
Non vi è inoltre nullità di causa nel mutuo concesso per il ripianamento di precedenti esposizioni debitorie della mutuataria. Del resto, non è emerso essersi trattato di mutui di scopo: la pattuita erogazione doveva direttamente intervenire tramite il versamento sul conto corrente intestato alla stessa mutuataria, di talché il contratto risultava esattamente perfezionato con il suddetto accredito.
Né può essere in linea generale ritenuto che il fine esplicitato di ripianare precedenti passività specie per soggetto operativo sul mercato, non debba essere considerato dall’ordinamento meritevole di tutela.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Trapani, Giudice Arianna Lo Vasco, con la sentenza n. 792 del 28 settembre 2022.
1) IL FATTO
Il Tribunale di Trapani ha emesso la suddetta la sentenza in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – avente ad oggetto un contratto di conto corrente con apertura di credito ed un mutuo chirografario- in cui venivano sollevate le importanti contestazioni circa:
- a) la nullità dei contratti bancari per mancata sottoscrizione della Banca;
- b) la nullità, per mancanza di causa, del mutuo chirografario erogato per sanare debiti preesistenti del mutuatario.
2) I PRINCIPI ESPRESSI:
– è valido, il contratto privo della sottoscrizione del delegato della banca:
Il Tribunale di Trapani ha sancito la validità di un contratto bancario privo della sottoscrizione del delegato della Banca ed ha espressamente richiamato la sentenza n.898/2018 SS.UU. C. Cass. che così testualmente recitava: “in tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dal D. Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 3, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti“.
– Non vi è nullità di causa nel mutuo concesso per sanare debiti preesistenti
Il Tribunale di Trapani ha rigettato l’eccezione di nullità della causa per un mutuo destinato al ripianamento di esposizioni debitorie preesistenti del mutuatario.
Per il Giudice di prime cure dal giudizio non era emerso che si fosse trattato di un mutuo di scopo.
Il tribunale, inoltre, ha precisato che l’erogazione oggetto del mutuo interveniva direttamente su un c/c intestato al medesimo mutuatario e proprio l’accreditamento della somma data a mutuo sul c/c a quest’ultimo intestato rappresentava e costituiva il momento in cui si era perfezionato il contratto.
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