La mancata sottoscrizione di contratto bancario nel caso in cui sia stato oggetto di rinegoziazione, non determina la nullità dello stesso, allorquando la parte che ne lamentato l’illegittimità l’abbia prodotto in giudizio, posto che allorché la produzione in giudizio di un documento non sottoscritto equivale alla sottoscrizione ad opera della parte che lo ha depositato.
Il documento contrattuale deve ritenersi valido sotto il profilo della forma scritta ad substantiam, allorché a fronte di un contratto predisposto unilateralmente dalla banca in forma scritta e sottoscritto dal cliente è pur sempre ravvisabile una regolamentazione scritta tra le parti, riconducibile al contraente banca, sulla base della predisposizione unilaterale, e sulla base dello svolgimento del rapporto contrattuale eseguito ed attuato tra le due parti del contratto bancario.
Nelle ipotesi in cui sia il correntista a contestare l’illegittima applicazione di clausole non pattuite, è onere di quest’ultimo provarne l’assenza anche mediante la produzione dei contratti dai quali dovrebbe emergere la mancanza delle condizioni economiche lamentate.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Dott. Diego Ragoni con la sentenza n.10958 del 07.11.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata una SOCIETÀ. ha convenuto in giudizio una BANCA S.P.A. per contestare il saldo di chiusura del conto corrente affidato ed estinto con saldo zero alla data del 19 gennaio 2012.
In particolare, la SOCIETÀ eccepiva l’applicazione alle operazioni di finanziamento regolate sul conto corrente e su altri conti collegati d’appoggio di interessi determinati in misura superiore a quella consentita dalla legge, l’illegittima capitalizzazione trimestrale, e per l’effetto chiedeva, la ripetizione delle somme indebitamente percepite dall’Istituto creditizio.
Si costituiva in giudizio la BANCA convenuta, deducendo la prescrizione dei crediti azionati, oltre all’infondatezza nel merito delle avverse pretese.
Il Giudicante, relativamente alle doglianze di parte attrice, in merito a: 1) applicazione di spese non previste in contratto; 2) previsione di clausole illegittime perché non concordate e/o non specificatamente sottoscritte; 3) previsione di clausole illegittime perché indeterminate, il Tribunale ha osservato, in via preliminare, sulla base del principio di cui all’art 2697 c.c. valido anche quando abbia ad oggetto fatti negativi, che è onere della parte che solleva le predette doglianze, depositare in giudizio il contratto che ha regolato il rapporto, al fine verificare la mancanza di talune pattuizioni e quindi spese del rapporto
Sul punto, il Giudice spiegando che nel caso in cui il correntista contesti l’illegittima applicazione di clausole non pattuite, è onere di quest’ultimo provarne l’assenza anche mediante la produzione dei contratti dai quali dovrebbe emergere la mancanza delle condizioni economiche lamentate, ha dichiarato non assolto l’onere probatorio gravante sulla correntista.
Quanto alla contestata nullità del contratto per asserita violazione della forma scritta, richiesta ad substantiam, il Tribunale – premettendo che il contratto contestato era stato oggetto di due rinegoziazioni – ha considerato valide entrambe le rinegoziazioni relativamente alle condizioni che hanno regolato gli interessi debitori, le CMS, considerando, quindi, priva di pregio la contestazione di parte attrice.
In particolare, il Giudice ha dichiarato di non poter condividere la tesi prospettata dall’attrice relativamente alla necessità della compresenza delle sottoscrizioni sul documento ad opera di tutte le parti, precisando che sotto il profilo della forma scritta ad substantiam il documento contrattuale deve ritenersi valido, allorché a fronte di un contratto predisposto unilateralmente dalla banca in forma scritta e sottoscritto dal cliente è pur sempre ravvisabile una regolamentazione scritta tra le parti, riconducibile al contraente banca, sulla base della predisposizione unilaterale, e sulla base dello svolgimento del rapporto contrattuale eseguito ed attuato tra le due parti del contratto bancario.
Per ulteriore chiarezza argomentativa, il Tribunale ha osservato che dal combinato disposto degli artt. 2702 c.c. e 214 c.p.c emerge che sussistono ulteriori equipollenti alla sottoscrizione di un contratto quale: la produzione di un contratto bancario.
Tanto premesso il Tribunale ha ritenuto non condivisibile l’assunto secondo cui non vi è forma scritta del contratto se manca la sottoscrizione del contratto stesso non è sostenibile, allorché la produzione in giudizio di un documento non sottoscritto equivale alla sottoscrizione ad opera della parte che lo ha depositato.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha rigettato le domande avanzate dall’attrice con condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
CONTRATTI BANCARI: SUFFICIENTE LA SOLA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE
IL CORRENTISTA NON PUÒ DOLERSI DELLA MANCATA FIRMA DELLA BANCA
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott Roberto Notaro | 13.02.2017 | n.1924
CONTRATTI BANCARI: VALIDI NELL’IPOTESI DI SOTTOSCRIZIONE SOLTANTO DA PARTE DEL CORRENTISTA
IL TRIBUNALE NON ADERISCE ALL’ORIENTAMENTO DELLA SUPREMA CORTE (N. 5919/2016 E N. 8395/2016)
Sentenza | Tribunale di Caltagirone, Dott.ssa Cristina Giovanna Cilla | 26.11.2016 | n.502
CONTRATTO BANCARIO: VALIDO ANCHE IN ASSENZA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA BANCA
LA NULLITÀ EX ART. 127 D.L.VO 1.9.93 N. 385 COSTITUISCE UNA CD. NULLITÀ DI PROTEZIONE
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott. Ciro Caccaviello | 02.01.2015 |
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