Provvedimento segnalato dall’Avv. Mauro Gheda – Studio Legale Bazoli e Associati di Brescia
La forma scritta può essere integrata oltre che dalla semplice sottoscrizione di un contraente per accettazione delle dichiarazioni rese dall’altro e dal deposito del documento in giudizio ad opera del contraente che non l’abbia sottoscritto, anche dalla dichiarazione, da parte di quest’ultimo, della volontà di avvalersi della scrittura privata.
L’intento della Banca di avvalersi del contratto può risultare dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente (sono sufficiente a tal fine, le comunicazioni degli estratti conto), con conseguente perfezionamento del contratto, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Firenze, Dott.ssa Anna Primavera, con la sentenza n. 3789 del 15.11.2016.
Nel caso considerato, i fideiussori di una società debitrice proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui era stato ingiunto loro di pagare, in solido ed in favore della Banca, una somma ingente, oltre interessi e spese, chiedendo al Tribunale di Firenze di dichiarare la nullità ed inefficacia del provvedimento opposto, con conseguente revoca dello stesso, previa determinazione dell’esatto rapporto di dare ed avere tra le parti da accertarsi con apposita CTU, in ragione, tra l’altro, della nullità dei contratti per carenza della forma scritta.
La Banca, costituitasi in giudizio, concludeva, in via preliminare, per la declaratoria di nullità della citazione in opposizione, per indeterminatezza della domanda, nonché in ipotesi denegata, per il rigetto delle domande ex adverso svolte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del provvedimento monitorio opposto.
In via riepilogativa, gli opponenti eccepivano la nullità dei contratti azionati dalla Banca per mancanza della sottoscrizione e, quindi, per mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam dall’art. 117 TUB, deducendo che nessuna rilevanza poteva essere riconosciuta alla sua intervenuta esecuzione, essendo inammissibile la convalida del contratto nullo ex art. 1423 c.c., con la conseguenza che dalla nullità del contratto doveva conseguire la nullità delle singole operazioni poste in essere in esecuzione del negozio invalido, con ripetizione delle somme versate del cliente.
La Banca, dal canto suo, replicava che “l’assenza della firma non priva di contenuto il contratto redatto per iscritto”, che “il requisito della forma scritta del contratto, previsto dalla normativa in materia bancaria a pena di nullità, è perfettamente rispettato qualora la medesima convenzione sia stata sottoscritta dal solo cliente”, che “di fatto l’assenza della firma della Banca, non ha privato di alcun contenuto il contratto di finanziamento redatto per iscritto” ed, infine, che essa non ha un sostanziale interesse a sottoscrivere un modulo da essa stessa predisposto.
Il Tribunale di Firenze osservava, da un lato, che il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto, solo ove vi sia la prova che entrambe le parti, anche se in documenti distinti, abbiano manifestato per iscritto la loro volontà negoziale, dall’altro, che quest’ultimo può essere integrato oltre che dalla semplice sottoscrizione di un contraente per accettazione delle dichiarazioni rese dall’altro e dal deposito del documento in giudizio ad opera del contraente che non l’abbia sottoscritto, anche dalla dichiarazione, da parte sua, della volontà di avvalersi della scrittura privata.
Ad avviso del Giudice, peraltro, l’intento della Banca di avvalersi del contratto può risultare, in linea generale, dalle manifestazioni di volontà esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto (sono sufficienti, a tal proposito, le comunicazioni degli estratti conto), con conseguente perfezionamento del contratto, purché la parte che l’ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso, ovvero non sia deceduta.
Il Giudicante, rilevato che, nel caso di specie, parte opponente non aveva contestato l’invio degli estratti conto da parte dell’Istituto di credito, né si era informata circa l’applicazione delle condizioni patrimoniali del debitore e lo svolgimento dei rapporti con la Banca, affermava che i contratti contestati dovevano ritenersi validi ed efficaci, rigettando la domanda e confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTI BANCARI: VALIDAMENTE CONCLUSI CON LO SCAMBIO DI ATTI UNILATERALI
LA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE CHE RICHIAMA LA PROPOSTA DELLA BANCA EQUIVALE AD ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Di Virgilio | 24.08.2016 | n.17290
CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA: VALIDO ED EFFICACE IL CONTRATTO CON MONOFIRMA DEL SOLO CLIENTE
NON VI ALCUNA NORMA CHE PREVEDA L’OBBLIGO DELLA SOTTOSCRIZIONE CONTESTUALE SUL MEDESIMO MODULO
Sentenza | Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola | 04.08.2016 |
RILEVANTE IL COMPORTAMENTO COMPLESSIVO TENUTO DALL’ISTITUTO DI CREDITO NEL CORSO DEL RAPPORTO
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott.ssa Maurizia Giusta | 05.07.2016 |
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